Cartolarizzazione, agevolazione come credito di imposta anche per imprese non originarie

Tommaso Gavi - Fisco

Cartolarizzazione, l'agevolazione per trasformare i crediti deteriorati in crediti di imposta può essere applicata anche alle società che vendono titoli senza esserne i soggetti originari. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 641 del 31 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate: le società veicolo acquirenti non devono essere controllate.

Cartolarizzazione, agevolazione come credito di imposta anche per imprese non originarie

Cartolarizzazione, l’agevolazione che trasforma i crediti deteriorati in crediti di imposta si applica anche alle società che vendono un portafoglio di titoli, anche senza esserne i soggetti originari.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 641 del 31 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Deve tuttavia essere rispettata una condizione: le società veicolo acquirenti non devono essere controllate, in modo diretto o indiretto.

La misura dell’agevolazione fiscale viene determinata sulla base del prezzo di vendita dei crediti, pagato dalle società acquirenti. Non deve essere parametrato al valore nominale dei titoli stessi.

Cartolarizzazione, agevolazione come credito di imposta anche per imprese non originarie

La risposta all’interpello numero 641 del 31 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate, nelle operazioni di cartolarizzazione, chiarisce che l’agevolazione che trasforma i crediti deteriorati in crediti di imposta si può applicare anche alle società che vendono un portafoglio di titoli.

Tale agevolazione viene riconosciuta anche se tali soggetti non sono quelli originari.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 641 del 31 dicembre 2020
Modalità di applicazione dell’ agevolazione di cui all’art. 44-bis del D.L. n. 34 del 2019, come modificato dall’ art. 55 del D.L. n. 18 del 2020.

Il caso concreto, spunto per i chiarimenti, è quello di una società, che svolge oltre all’attività bancaria anche attività di investimento e gestione di portafogli di crediti.

Tale società intende cedere un portafoglio di crediti che derivano da finanziamenti bancari e leasing, erogati da vari enti, che sono stati acquistati tramite società veicoli di cartolarizzazione (Special Purpose Vehicle) controllate dall’istante.

L’operazione è avvenuta con la sottoscrizione di titoli junior emessi appunto dalla società istante.

Dopo una serie di operazioni complesse, i crediti delle società veicolo, già presenti nel bilancio consolidato dell’istante, sono stati acquistati e trasferiti ad una srl veicolo.

Tale srl verrà ulteriormente smontata per riacquistare i titoli. I crediti, infine, saranno venduti ad investitori attraverso la cessione di una o più società di cartolarizzazione, diverse dalla srl citata.

Le spv non saranno controllate né dall’istante né dal suo controllante.

L’istante chiede dunque se per tali cessioni si possa applicare il regime fiscale previsto dall’articolo 44-bis del Dl n. 34/2019, ovvero il decreto Crescita, modificato dall’articolo 55 del decreto numero 18 del 2020, ossia il DL Cura Italia.

Il quesito scaturisce dal fatto che la società non è parte originaria dei contratti che hanno generato i diritti di credito, oggetto del portafoglio. Crediti che la stessa società intende rivendere.

Un ulteriore quesito riguarda il parametro di riferimento da utilizzare per determinare la misura dell’agevolazione: il valore nominale dei crediti o il prezzo di acquisto degli stessi, nel caso in cui sia inferiore al primo.

Cartolarizzazione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ricapitola il quadro normativo di riferimento.

Viene innanzitutto richiamato l’articolo 44-bis del decreto Crescita. Tale misura è stata modificata a seguito dell’introduzione dell’articolo 72 del DL 104 del 2020, ovvero il decreto Agosto.

La disposizione vigente prevede quanto segue:

“qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (...), può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi (...) alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (...), non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla data della cessione.”

A seguito delle modifiche del decreto Agosto, la norma stabilisce inoltre che:

“in caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.”

La disposizione scioglie quindi i dubbi dell’istante, assicurando la possibilità di beneficiare dell’agevolazione e la necessità di fare riferimento al valore di acquisto del credito.

Il regime agevolato è dunque applicabile anche ai crediti acquisiti da terzi, non solo dai soggetti che li hanno originati.

L’istante potrà dunque applicare lo speciale meccanismo previsto dall’articolo 44-bis per i crediti venduti a spv non controllate in alcun modo dalla società stessa.

Il valore da considerare è il prezzo del titolo relativo all’ultimo valore di acquisto sostenuto dalle società di cartolarizzazione controllate di diritto dall’istante.

Deve tuttavia essere rispettata la seguente condizione: gli acquisti devono essere stati effettuati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

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