Bonus ricerca e sviluppo solo per attività svolte direttamente in Italia

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus ricerca e sviluppo solo per attività svolte direttamente in Italia, anche se commissionate da soggetti esteri. Niente credito, invece, per quelle subappaltate a terzi. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 83 del 2019.

Bonus ricerca e sviluppo solo per attività svolte direttamente in Italia

Bonus ricerca e sviluppo solo per attività svolte direttamente in Italia, anche se sono commissionate da soggetti non residenti. Mentre non è previsto nessun credito d’imposta, se vengono affidate a terzi. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 83 del 26 marzo 2019.

Lo spunto per fare luce sull’applicazione del credito di imposta in presenza di soggetti che operano per conto di società estere, affidandosi anche a terzi, arriva da una società di distribuzione di farmaci che svolge attività di ricerca e sviluppo.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 83 del 26 marzo 2019
Credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 Interpello ex articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212.

Bonus ricerca e sviluppo solo per attività svolte direttamente in Italia

L’azienda porta avanti una sperimentazione clinica in Italia, sia per conto proprio che per conto della società madre statunitense. Per la ricerca si affida al personale interno, ma stipula anche contratti con ospedali e istituti pubblici, strutture universitarie, enti di ricovero e cura a carattere scientifico.

L’articolo 3, comma 1, del decreto legge numero 145 del 2013 ha introdotto un credito di imposta in favore di tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020”, commisurato, per ciascuno dei periodi agevolati, all’eccedenza degli investimenti rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La legge di Bilancio 2017 ha esteso l’agevolazione anche alle imprese residenti (o alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti) che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti.

Proprio per delineare i confini di applicazione del bonus ricerca e sviluppo alle attività in cui è impegnata, tenendo conto dei rapporti con il committente estero e con gli altri enti a cui si affida, la società si rivolge all’Agenzia delle Entrate, che fornisce i chiarimenti richiesti nella risposta all’interpello numero 83 del 26 marzo 2019.

Si stabilisce che per determinare il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, che sono state commissionate da soggetti non residenti, in questo caso la casa madre statunitense, possono essere considerate solo le spese che la società svolge direttamente nei laboratori e nelle strutture situate in Italia, sono escluse quelle che vengono subappaltate a soggetti terzi. Questi ultimi, però, a loro volta possono richiedere di usufruire del bonus ricerca e sviluppo che svolgono direttamente.

Bonus ricerca e sviluppo nei confini italiani: come delineare il campo di applicazione

Nel formulare la risposta all’interpello numero 83 del 2019, l’Agenzia delle Entrate si è rivolta al Ministero dello Sviluppo Economico per una valutazione tecnica in merito.

La Direzione Generale per la politica industriale la competitività e le PMI del MISE ha fornito il suo parere con la nota del 9 novembre 2018 e ha chiarito le regole da applicare, tenendo conto dei due fattori che caratterizzano il caso analizzato:

  • il rapporto con il committente non residenti;
  • il rapporto con altri soggetti a cui si subappalta una parte della sperimentazione.

Nel documento si legge:

“Ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo che siano svolte direttamente dal soggetto commissionario in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato. Conseguentemente, deve ritenersi che per il calcolo del credito d’imposta spettante al soggetto commissionario non possano assumere rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che lo stesso soggetto commissionario subappalti ad altri soggetti; tuttavia, qualora le attività di ricerca e sviluppo siano subappaltate dal soggetto commissionario ad altri soggetti, pur sempre residenti nel territorio dello Stato, l’eventuale diritto al credito d’imposta può essere fatto valere, in via di principio e alle stesse condizioni previste dalla disciplina agevolativa, direttamente dal soggetto che esegue tali attività in subappalto.

Applicando tali regole interpretative alla fattispecie rappresentata dalla società istante, è avviso della scrivente che per l’applicazione del credito d’imposta debbano esser tenute distinte le attività direttamente svolte dalla società ALFA in esecuzione del contratto concluso con la controllante estera, da quelle che la stessa società ALFA a sua volta commissiona con apposite convenzioni ai centri e agli enti di ricerca italiani”.

In più il Ministero dello Sviluppo economico specifica che il credito d’imposta non può essere applicato al costo del personale della società in generale, ma solo “per le attività collegate in senso stretto alla soluzione delle incertezze scientifiche e tecnologiche oggetto dello specifico progetto di ricerca (nel caso di specie: la sperimentazione clinica in una delle sue fasi rilevanti)”.

Sono escluse, ad esempio, le spese per la preparazione della documentazione destinata all’ottenimento delle autorizzazioni ad eseguire lo studio e in generale i costi per le attività amministrative.

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