Bonus prima casa in caso di risoluzione di donazione per mutuo consenso per un immobile già oggetto di agevolazione

Il bonus prima casa non decade in seguito a una risoluzione di donazione per mutuo consenso per un immobile che era già stato oggetto di agevolazione.
Protagonista del caso pratico che approfondiamo oggi è un contribuente che, negli anni e in momenti diversi, ha acquistato due abitazioni applicando le imposte dovute in misura ridotta come previsto dalla normativa.
Bonus prima casa anche dopo una risoluzione di donazione per mutuo consenso
In particolare, il contribuente nel 2005 ha donato ai genitori un’abitazione, per la quale aveva fruito dell’agevolazione prima casa e nel 2006 ne ha acquistata un’altra beneficiando delle stesse condizioni.
Ora ha intenzione di procedere alla risoluzione per mututo consenso dell’atto di donazione, e si rivolge all’Agenzia delle Entrate con un quesito: l’operazione fa decadere il bonus prima casa a cui ha avuto accesso per l’acquisto del 2006, dopo aver donato l’altro immobile ai genitori?
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In un caso analogo, con la risposta all’interpello numero 443/2019, l’Agenzia delle Entrate tranquillizza di fatto il contribuente. I benefici si conservano:
“Si ritiene che nel caso in esame l’eventuale risoluzione per mutuo consenso dell’atto di donazione posto in essere dall’istante in data 7 ottobre 2005 non comporta la perdita dell’agevolazione prima casa fruita per l’acquisto dell’immobile in data 13 gennaio 2006”.
Bonus prima casa e risoluzione di donazione per mutuo consenso: i chiarimenti delle Entrate
Per l’Agenzia delle Entrate l’agevolazione prima casa fruita sul secondo acquisto non può essere, infatti, revocata in quanto al momento della stipula dell’atto di compravendita non si verificava nessuna causa ostativa prevista dalla Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.
In due momenti diversi, infatti, si sono verificate condizioni diverse e mai in contrasto con la normativa di riferimento. Il documento pone l’accento sul fatto che la retrocessione del bene donato configura un nuovo contratto di donazione.
E riporta, sul tema, la sentenza numero 3935 del 2014 della Corte di Cassazione:
“Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto a effetti traslativi realizza un nuovo trasferimento di proprietà.
Tanto è vero che, laddove si tratti di immobili, anche per mutuo dissenso è richiesta la forma scritta ad substantiam, giustappunto perché, in base a simile fattispecie, viene operato un nuovo trasferimento del bene al precedente proprietario”.
Più nello specifico i giudici di legittimità hanno affermato:
“Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, percepibili sul trasferimento connesso all’atto, non hanno per oggetto l’atto in sé, ma - al pari di qualsiasi altra ipotesi di trasferimento di proprietà, quale che sia la persona che la effettua e a qualsiasi titolo ciò avvenga (vendita, donazione, successione, conferimento in società, o decisione giudiziaria) - l’effetto che ne consegue”.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate rassicura il contribuente dal momento che, in entrambi i casi, nel momento in cui ha beneficiato del bonus prima casa aveva tutte le carte in regola per farlo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus prima casa e risoluzione di donazione per mutuo consenso