Bonus facciate, le parti dell’edificio interessate e la causale del bonifico

Alessio Mauro - Imposte

Bonus facciate, con la risposta all'interpello numero 185 del 12 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle parti dell'edificio oggetto degli interventi per cui è riconosciuta l'agevolazione e sulla causale che deve essere inserita nei bonifici del pagamento.

Bonus facciate, le parti dell'edificio interessate e la causale del bonifico

Bonus facciate, nella risposta all’interpello numero 185 del 12 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate fa il punto su quali sono le parti dell’edificio oggetto degli interventi per cui è riconosciuta l’agevolazione.

La detrazione del 90% prevista dalla legge di bilancio 2020 si applica agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna, che devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Ulteriori requisiti sono previsti per le azioni che incidono dal punto di vista termico.

Le superfici da considerare sono esclusivamente le strutture opache verticali, ovvero l’involucro esterno visibile dell’edificio: la parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, e gli altri lati dello stabile.

Nella compilazione del bonifico da utilizzare per il pagamento delle spese devono essere presenti:

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il documento di prassi fornisce inoltre istruzioni sulla causale da indicare per poter usufruire dell’agevolazione.

Bonus facciate, le parti dell’edificio oggetto degli interventi per le quali è prevista l’agevolazione

Il bonus facciate torna ad essere al centro di un altro documento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate: la risposta all’interpello numero 185 del 12 giugno 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 185 del 12 giugno 2020
Bonus facciate - lavori di restauro della facciata esterna e dei balconi -Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nel documento di prassi viene chiarito quali sono le parti degli edifici e le spese relative agli interventi per i quali è prevista la detrazione del 90%, istituita dalla legge di Bilancio 2020.

L’istante chiede chiarimenti sul trattamento dei ferri dell’armatura di un edificio condominiale, sugli interventi relativi ad un terrazzo e sulla copertura di un fabbricato rurale.

Per prima cosa l’Agenzia delle Entrate richiama la norma che ha introdotto l’agevolazione, l’articolo 1 commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero la legge di Bilancio 2020.

La norma prevede una detrazione delle spese documentate e sostenute nel 2020 per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici situati nelle zone A e B, definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Come in recenti chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate richiama inoltre la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, documento di prassi che contiene ulteriori approfondimenti.

Gli interventi che possono usufruire dell’agevolazione sono quelli con lo scopo di recupero o restauro della facciata esterna.

Tali interventi devono, inoltre, essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che:

“Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (...), e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.”

Sono ammessi solo gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, ossia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile.

Ad ulteriore precisazione, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che è compresa esclusivamente le struttura opaca verticale: sono dunque escluse le spese sostenute per interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate, quali ad esempio un terrazzo.

Bonus facciate: le precisazioni sugli interventi inclusi nell’agevolazione

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate spiega quali sono gli interventi esclusi dal bonus facciate.

Per fornire un esempio sono esclusi dall’agevolazione: le coperture, i lastrici solari, i tetti, i pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno.

Sono escluse inoltre le spese per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, che non rientrano tra le strutture opache.

Non possono usufruire dell’agevolazione gli interventi per le facciate interne all’edificio, con l’eccezione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Lo stesso vale per le spese che riguardano gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni.

Bonus facciate: gli interventi di risparmio energetico e l’ecobonus

Oltre agli interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi, rientrano nel bonus facciate anche altri interventi.

Come spiegato nel documento di prassi:

“Sono, inoltre, ammessi al «bonus facciate» lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.”

Gli interventi che influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015;
  • i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l’involucro edilizio indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Per evitare di introdurre detrazioni per la riqualificazione energetica riqualificazione energetica, più vantaggiose e con minori requisiti, è previsto che per tali interventi vengano applicate le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull’involucro edilizio dell’ecobonus.

Bonus facciate: il pagamento delle spese e la causale del bonifico

La circolare n. 2/E del 2020 specifica inoltre quali sono le modalità di pagamento delle spese per vedere riconosciuto il bonus facciate.

Le persone fisiche soggette all’IRPEF devono pagare attraverso bonifico bancario o postale.

Da tale bonifico deve risultare:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti deve essere applicata la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010.

Per consentire l’applicazione della predetta ritenuta, possono dunque essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento:

  • per l’ecobonus, articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
  • per la detrazione che spetta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16-bis del TUIR.

Nel caso in cui vengano sostenute spese anche per interventi ammessi alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio o per l’ecobonus, il contribuente dovrà contabilizzare le spese in modo separato, rispettando gli specifici adempimenti di ogni detrazione.

Qualora possibile devono essere indicati come causale gli estremi della legge n. 160 del 2019.

Nel caso, ad esempio, in cui non si possa modificare la causale, nel rispetto dell’obbligo di operare la ritenuta, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta.

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