Bonus facciate, i chiarimenti AdE sulle zone A o B e sulle spese detraibili

Tommaso Gavi - Imposte

Bonus facciate, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle zone A e B e sulle spese detraibili. Due documenti di prassi dell'11 giugno 2020 forniscono istruzioni sulla detrazione del 90% introdotta dal 1° gennaio.

Bonus facciate, i chiarimenti AdE sulle zone A o B e sulle spese detraibili

Il bonus facciate è al centro di due risposte ad interpello dell’11 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Nella numero 182 l’Amministrazione finanziaria sottolinea che possono essere oggetto dell’agevolazione anche gli edifici che non sono situati nelle zone territoriali A e B individuate dal decreto numero 1444 del 1968.

La norma, infatti, non impone alle amministrazioni locali di applicare nei propri territori la suddivisione in zone, quindi sarà sufficiente che l’immobile si trovi in un’area che sia riconducibile o comunque equipollente a quelle individuate dal riferimento normativo.

Con la risposta all’interpello numero 179, invece, l’Agenzia delle Entrate riepiloga quali sono le spese che possono essere oggetto di detrazione ed i soggetti che possono usufruire dell’agevolazione.

Bonus facciate, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle zone A o B

Il bonus facciate è l’oggetto della risposta all’interpello numero 182 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 182 dell’11 giugno 2020
Bonus facciate di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160- Interventi su edifici che si trovano in aree equipollenti alle zone territoriali A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968. - Attestazione dell’equipollenza.

L’istante chiede chiarimenti all’Amministrazione finanziaria sulla possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 90%, introdotta dalla legge di Bilancio 2020, per gli interventi di ristrutturazione sugli esterni di edifici esistenti ubicati nelle zone A o B.

Nel caso concreto viene richiesto se per edifici situati in Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici si possa ugualmente ottenere la detrazione con l’attestazione da parte di un ingegnere o di un architetto, iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

L’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di ricorrere a tale attestazione ma spiega che possono usufruire della detrazione gli edifici che si trovano in zone assimilabili a tali zone A o B, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il nuovo chiarimento segue la linea già tracciata da un precedente documento di prassi: la circolare numero numero 2/E del 14 febbraio 2020.

Tale documento chiarisce che, oltre alle zone A e B individuate dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, possono usufruire dell’agevolazione gli edifici che si trovano in aree assimilabili, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il decreto citato, infatti, non impone alle amministrazioni locali di applicare nei propri territori la suddivisione in zone e la conseguente denominazione prevista.

Indipendentemente dalla loro denominazione, possono usufruire del bonus facciate gli edifici situati in zone che siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B.

L’assimilazione deve però risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti e non può essere attestata da un ingegnere o architetto iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Bonus facciate, i lavori compresi nell’agevolazione e le zone in cui devono essere situati gli edifici

L’Agenzia delle Entrate riepiloga diversi aspetti dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n.160, ovvero la legge di Bilancio 2020.

L’agevolazione consiste nella detrazione dell’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, che si trovano in zone A o B.

Il comma 219 specifica che la detrazione è prevista per le spese documentate e sostenute nell’anno 2020.

Gli interventi presi in considerazione, invece, sono quelli di recupero o restauro della facciata esterna, anche solo di pulitura o tinteggiatura.

L’amministrazione finanziaria ribadisce che gli edifici devono essere ubicati in zone A o B, così come definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968:

“zone territoriali omogenee:

  • A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.”

Bonus facciate, la risposta all’interpello numero 179 del 2020

Nella risposta all’interpello numero 179 dell’11 giugno 2020, invece, l’istante interroga l’Amministrazione finanziaria su diversi aspetti relativi agli edifici che possono essere oggetto della detrazione del bonus facciate, ai soggetti che possono usufruirne e alle spese detraibili.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 179 dell’11 giugno 2020
Detrazione delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n.160. Soggetti e immobili interessati.

Nello specifico vengono richiesti chiarimenti sui seguenti temi:

  • se tra le tipologie di edifici interessati rientrano sia quelli residenziali che non;
  • se tra le tipologie di contribuenti soggetti all’imposta sul reddito sono comprese le persone giuridiche;
  • se le spese per la realizzazione dell’isolamento termico degli edifici rientrino tra quelle detraibili.

Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate rimanda a quanto spiegato nella circolare numero 2/E del 14 febbraio 2020:

“Come chiarito nella citata circolare, sotto il profilo soggettivo la detrazione in esame riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto.”

Il documento di prassi specifica inoltre che, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, non può essere utilizzata dai soggetti con redditi assoggettati esclusivamente a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Rientrano tra i destinatari dell’agevolazione i seguenti soggetti:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti,società di persone, società di capitali).

Le spese sono riferite all’anno 2020 secondo il criterio di competenza.

Con riferimento agli interventi il documento di prassi spiega che:

“Qualora gli interventi non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare:

  • i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto «requisiti minimi») che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
  • i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.”

In conclusione l’Agenzia delle Entrate spiega che per gli interventi che si sovrappongono a quelli di riqualificazione energetica dell’ecobonus ci si può avvalere di un’unica agevolazione, provvedendo agli adempimenti connessi.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network