Bonus energia imprese: le istruzioni sui parametri per l’autoconsumo nel caso di aziende neo costituite

Tommaso Gavi - Imposte

Le aziende neo costituite possono accedere al bonus energia, nel caso dell'auto consumo? Risposta affermativa da parte dell'Agenzia delle Entrate: si dovranno utilizzare i prezzi di riferimento del MIGAS

Bonus energia imprese: le istruzioni sui parametri per l'autoconsumo nel caso di aziende neo costituite

Le aziende energivore neo costituite, che producono e consumano energia autoprodotta, possono avere accesso al bonus energia?

Nella risposta all’interpello numero 193 del 7 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate conferma il diritto al credito d’imposta, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge.

Per i parametri che permettono di individuare la percentuale di incremento del costo medio si dovrà utilizzare i prezzi di riferimento del mercato infra giornaliero del gas naturale, MIGAS.

Per i parametri finali si dovrà utilizzare i valori relativi all’acquisto del combustibile per la produzione di energia.

I chiarimenti arrivano tardi: la possibilità di accedere al bonus energia per le imprese per il 1° e 2° trimestre del 2022 si è chiusa lo scorso 31 dicembre.

Bonus energia imprese: le istruzioni sui parametri per l’autoconsumo nel caso di aziende neo costituite

Il bonus energia per le imprese è l’oggetto dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, forniti nella risposta all’interpello numero 193 del 7 febbraio 2023.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 193 del 7 febbraio 2023
Credito d’imposta in favore delle imprese ’’a forte consumo di energia elettrica’’, di cui all’articolo 4 del decreto–legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Calcolo dell’incremento del costo per le neo–costituite.

Lo spunto per le delucidazioni arriva dal quesito posto dall’istante, una società che produce e auto consuma energia elettrica.

L’istante chiede, essendo un’impresa neo costituita, se può avere accesso all’agevolazione e quali sono i parametri da prendere a riferimento per la verifica dei requisiti.

L’Agenzia delle Entrate, prima di rispondere ai quesiti, riepiloga il quadro normativo di riferimento e richiama i principali documenti di prassi.

L’articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022, il decreto Bollette 2022, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, inizialmente nella misura del 20 per cento poi portato al 25 per cento.

Per avere accesso all’agevolazione relativa alle spese sostenute nel 2° trimestre 2022, i costi per kWh della componente energia elettrica devono aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.

Sulla base del comma 2 dell’articolo 4 del DL numero 17 del 2022, il bonus energia spetta anche per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e auto consumata.

Si deve tenere conto, in questo caso, dell’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto consumata, con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa. Il credito di imposta è determinato in relazione al prezzo convenzionale medio dell’energia elettrica.

L’agevolazione spetta anche alle imprese neo costituite, come chiarito nella circolare numero 13 del 13 maggio 2022.

Bonus energia imprese neocostituite: i parametri di riferimento per il calcolo del credito d’imposta

Per le aziende neo costituite si dovranno utilizzare i parametri indicati nel documento di prassi.

Nello specifico, in relazione al 1° trimestre del 2019, si devono utilizzare:

  • il valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh11;
  • il valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh12.

L’importo complessivo è pari a 69,26 euro/MWh.

Dovrà quindi essere utilizzato un parametro forfettario per verificare l’incremento medio, sulla base del costo dell’acquisto del combustibile in sostituzione dei parametri sopra indicati.

Il parametro iniziale sarà quindi il prezzo di riferimento del Mercato infragiornaliero (MIGAS), pubblicato dal Gestore mercati energetici (GME) del gas naturale, calcolato come media del 1° trimestre 2019.

Per il parametro finale, invece, si devono utilizzare i dati di consumo relativi alla partita IVA della società che intende richiedere l’agevolazione.

Come specificato nella circolare numero 20/E del 16 luglio 2022, al paragrafo 3.4, nell’ipotesi di autoproduzione e auto consumo di energia elettrica si deve utilizzare le fatture di acquisto del combustibile e le misurazioni relative ai contatori o alle risultanze della contabilità industriale.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto di seguito riportato:

“il parametro finale di riferimento ai fini della verifica del requisito relativo all’incremento del costo medio dell’energia debba essere determinato utilizzando il prezzo del gas naturale al servizio della Centrale effettivamente sostenuto dalla Società in relazione ai consumi del primo trimestre 2022.”

I chiarimenti arrivano oltre la scadenza per poter beneficiare dell’agevolazione.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network