Pronti 25 milioni per incentivare l’assunzione di giovani lavoratori e lavoratrici con disabilità. L'agevolazione rivolta agli enti del terzo settore riconosce contributi fino a 16.000 euro
Torna in campo il bonus per l’assunzione di persone disabili e con meno di 35 anni.
Gli ETS che impiegano giovani lavoratori a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 68/1999 possono ottenere contributi fino a 16.000 euro.
Nello specifico l’agevolazione riconosce un sostegno una tantum dal valore di 12.000 euro e un ulteriore contributo da 1.000 euro per ogni mese di assunzione da settembre a dicembre 2026.
Tutti i dettagli sono forniti dal decreto attuativo firmato dal Ministero per la Disabilità: le domande vanno inviate entro il 31 dicembre 2026.
Bonus assunzione disabili under 35: domande entro l’anno per contributi fino a 16.000 euro
Il nuovo decreto del Ministero per la Disabilità rifinanzia con 25 milioni di euro una delle agevolazioni introdotte dal decreto lavoro del 2023: il bonus per gli Enti del terzo settore che assumono giovani lavoratori e lavoratrici con disabilità.
Si tratta, in particolare, degli Enti del Terzo settore indicati all’articolo 4 del Codice del terzo settore (il DL n. 117/2017):
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Con il primo stanziamento previsto, interamente utilizzato, 389 datori di lavoro hanno beneficiato dell’incentivo, per un totale di 975 persone con disabilità assunte. Dato il successo della misura, si legge in apertura nel testo del decreto, il Ministero ha fornito opportuno rinnovare l’iniziativa, destinando quindi nuove risorse per favorire l’assunzione a tempo indeterminato di nuovi dipendenti, persone con disabilità.
Nuove risorse che arrivano dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, istituito dalla Legge di Bilancio 2024, e che prevede tra le possibili destinazioni delle risorse appunto anche il finanziamento di iniziative di inclusione lavorativa e sportiva.
Il nuovo decreto, pertanto, incentiva le nuove assunzioni effettuate nel 2026, in particolare quelle in essere dalla data di adozione del provvedimento (il 22 settembre) al 31 dicembre. Il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un
rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che sia intervenuta in tale periodo.
Come funziona l’agevolazione e quali sono i requisiti
Non ci sono novità rispetto alla versione del bonus introdotta nel 2023 e attuata l’anno successivo. Per ogni nuova assunzione di under 35 con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999 gli ETS possono ottenere un doppio contributo dal valore massimo di 16.000 euro:
- un contributo una tantum di 12.000 euro per la nuova assunzione;
- un contributo da 1.000 euro al mese per ogni mese di assunzione da settembre (data di adozione del decreto) a dicembre, quindi massimo 4.000 euro.
Il contributo non è riconosciuto se il contratto si interrompe o cessa prima del 31 dicembre 2026. È cumulabile con altre misure che incentivano l’assunzione di persone con disabilità, a meno che non venga richiesto per lavoratori per i quali sia stato già riconosciuto il bonus nel 2024, anche se presso un datore di lavoro diverso.
L’incentivo è riconosciuto, ferme restando le disposizioni relative agli aiuti “de minimis”, a condizione che il datore di lavoro rispetti i seguenti requisiti:
- sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- sia in regola con gli obblighi di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e, nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta del contributo, non si sia avvalso della facoltà esonero, non abbia rifiutato l’assunzione e non si sia trovato nelle condizioni sanzionate ai sensi dell’articolo 15 della medesima legge;
- non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sia in regola con gli obblighi il cui rispetto è verificato ai sensi dell’articolo 48- bis del DPR n. 602/1972.
Gli ETS interessati devono inviare un’apposita domanda entro il 31 dicembre 2026. Il soggetto gestore è ancora da individuare ma dovrebbe essere l’INPS, così come è accaduto per la prima attuazione dell’agevolazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ETS: contributi fino a 16.000 euro per l’assunzione di disabili under 35