Assegno unico per i figli all’estero: si allarga la platea di beneficiari, le nuove regole INPS

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'assegno unico si può richiedere anche per i figli a carico che risiedono in un altro Paese UE. Dall’INPS le istruzioni alla luce delle nuove regole

Assegno unico per i figli all'estero: si allarga la platea di beneficiari, le nuove regole INPS

La platea di possibili beneficiari dell’assegno unico è ufficialmente più larga. La prestazione può essere richiesta anche per i figli a carico che si trovano in un altro Stato dell’Unione Europea nel rispetto di precise condizioni.

A due anni dalla procedura di infrazione avviata dall’UE il Governo ha aperto ai cittadini e alle cittadine europee con famiglia in Italia, eliminando quindi il discusso requisito dei due anni di residenza nel Paese.

La novità è stata prevista dal testo di conversione in legge del decreto PNRR e l’INPS, con la circolare n. 81 pubblicata il 24 luglio, fa il punto sulle nuove regole.

Assegno unico per i figli all’estero: si allarga la platea di beneficiari, le nuove regole INPS

L’articolo 7-bis del DL n. 19/2026 ha cambiato la norma che ha portato all’apertura della procedura di infrazione contro l’Italia nel 2024, eliminando il requisito che fino al 2026 imponeva 2 anni di residenza nel Paese prima di poter ottenere l’assegno unico per i figli a carico.

In sintesi, grazie alla nuova modifica ora possono fare domanda per il sostegno economico anche i cittadini e le cittadine residenti in altri Paesi dell’Unione Europea.

La normativa aggiornata prevede quindi che possano accedere all’assegno unico:

  • i cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea;
  • i familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
  • i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Resta fermo che l’accesso alla prestazione è subordinato alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa dell’Unione europea in materia di ingresso e soggiorno e che è necessario il possesso degli altri requisiti previsti per ottenere l’assegno unico.

Nello specifico, sono due le ipotesi previste dalla nuova normativa per cui è ora possibile richiedere la prestazione:

  • lavoratori stranieri residenti in Italia con figli che risiedono in un altro Stato UE ma che risultano fiscalmente a carico secondo la disciplina italiana;
  • lavoratori non residenti in Italia. In questo caso l’erogazione dell’assegno è commisurato alla durata effettiva dell’attività svolta in Italia.

La nuova disciplina, nel garantire accesso alla misura a nuovi beneficiari, distingue nettamente tra figli minorenni e maggiorenni.

Se per i minori è sufficiente dimostrare che risultano fiscalmente a carico secondo la normativa italiana, lo stesso non vale per i maggiorenni. In questo caso, infatti, la residenza all’estero e il carico fiscale non sono sufficienti. Come per i cittadini italiani, l’assegno può essere riconosciuto (fino ai 21 anni) solo in presenza di una delle condizioni previste dalla legge:

  • frequenza di un corso di formazione o di studio;
  • svolgimento di tirocinio o attività lavorativa con reddito complessivo annuo non superiore a 8.000 euro;
  • stato di disoccupazione e ricerca attiva di un lavoro;
  • svolgimento del servizio civile universale.

Caso a parte i figli con disabilità. In questo caso, allo stesso modo dei cittadini italiani, l’assegno spetta senza alcun limite di età e senza l’applicazione delle ulteriori condizioni previste per i figli maggiorenni.

Assegno unico all’estero: chi può fare domanda e quali sono i requisiti

Le nuove regole introdotte dal DL n. 19/2026 disciplinano anche la posizione del genitore che presenta la domanda di assegno unico per i figli.

Chi invia la domanda, oltre a possedere i citati requisiti di cittadinanza o soggiorno, deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.

Come chiarito dall’INPS nella circolare, non è necessario un versamento effettivo: è sufficiente che l’imposta sia teoricamente dovuta, determinata al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni previste. È il caso ad esempio di persone che beneficiano di esenzioni o esclusioni.

“Il requisito deve ritenersi sussistente anche nei casi in cui l’imposta non sia concretamente dovuta per effetto di disposizioni normative che prevedano l’esclusione o l’esenzione dal pagamento della medesima.”

Non solo. Chi presenta la domanda deve risultare, per tutta la durata della prestazione, residente e domiciliato in Italia o, in alternativa, svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo che comporti l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria, con regolarità nel versamento dei contributi dovuti.

Per i lavoratori e le lavoratrici non residenti, l’assegno spetta solo per il periodo di effettivo lavoro in Italia.

Le istruzioni per fare domanda

Per ottenere l’assegno unico è necessario inviare un’apposita domanda all’INPS, sul sito oppure dall’app INPS Mobile, tramite contact center o patronati. Si deve presentare un’unica richiesta per tutti i figli beneficiari per i quali si richiede la prestazione.

Per i lavoratori residenti in Italia il meccanismo è lo stesso previsto attualmente per i cittadini italiani, per cui l’INPS rinnova automaticamente di anno in anno le domande attive.

Diverso invece il caso dei lavoratori non residenti in Italia, per cui la domanda:

  • deve essere presentata con riferimento a ciascun periodo di svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale;
  • deve essere, in ogni caso, ripresentata ogni anno con riferimento al periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo.

La domanda può essere presentata dai seguenti soggetti, nei limiti previsti dalla normativa:

  • il genitore in possesso dei requisiti;
  • il genitore del genitore minorenne o incapace;
  • gli affidatari;
  • i soggetti muniti di rappresentanza legale (tutori, amministratori di sostegno, curatori);
  • il figlio maggiorenne, nei casi previsti.

I criteri per il calcolo dell’assegno restano gli stessi. Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare, al valore dell’ISEE e al diritto ad eventuali maggiorazioni.

Le domande presentate dal 21 aprile 2026, data di entrata in vigore delle novità, sono definite in via provvisoria in attesa dell’adeguamento del servizio telematico di presentazione della domanda alla nuova disciplina.

INPS - Circolare n. 81 del 24 luglio 2026
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