Assegno ordinario, le istruzioni per la domanda per il fondo bilaterale di solidarietà

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Assegno ordinario, il messaggio INPS numero 3390 del 7 ottobre 2021 fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda di accesso al fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Il documento riporta anche le scadenze da rispettare.

Assegno ordinario, le istruzioni per la domanda per il fondo bilaterale di solidarietà

Assegno ordinario, le modalità per la presentazione della domanda per accedere al fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali sono state indicate nel messaggio INPS numero 3390 del 7 ottobre 2021.

La scadenza è fissata non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il periodo compreso tra il 23 luglio 2020 e il 7 ottobre 2021 non rientra nel conto.

La procedura per trasmettere la domanda è unica per tutti i fondi di solidarietà e rientra tra i servizi del portale INPS.

Assegno ordinario e domanda per il fondo bilaterale di solidarietà: le scadenze da rispettare

L’assegno ordinario relativo al fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del reddito del personale del settore dei servizi ambientali è l’oggetto del messaggio INPS numero 3390 del 7 ottobre 2021.

INPS - Messaggio numero 3390 del 7 ottobre 2021
Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario.

Con il documento di prassi l’istituto fornisce le istruzioni sulla presentazione delle domande, sulle scadenze da rispettare e sulle modalità da seguire per completare la procedura.

In premessa viene riepilogato il quadro normativo di riferimento e i relativi documenti di prassi da tenere in considerazione:

L’operatività dei fondi è arrivata nella data di nomina del Comitato amministratore, ovvero il 7 agosto 2020, con il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto riguarda le scadenze, il messaggio rende noto che la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla struttura INPS territorialmente competente non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 23 luglio 2020.

A riguardo il messaggio fornisce precisazioni relativi ai termini delle domande:

“Al fine di consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nel rispetto dei termini di presentazione su richiamati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 23 luglio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato.”

Viene quindi previsto un doppio binario:

  • per i periodi di sospensione precedenti alla pubblicazione del messaggio, il termine dei 15 giorni decorre dalla data del 7 ottobre 2021;
  • per gli altri periodi di sospensione, invece, decorrerà dall’inizio di tale periodo.

Assegno ordinario, le modalità di presentazione della domanda per il fondo bilaterale di solidarietà

Le modalità di presentazione delle domande per l’assegno ordinario sono comuni a tutti i fondi di solidarietà.

I datori di lavoro devono provvedere attraverso la procedura telematica del servizio INPS.

Per accedere al servizio si deve utilizzare la funzione “cerca” della pagina principale e inserire “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

In alternativa si può utilizzare il percorso “Prestazioni e servizi”, “Servizi” e “Servizi per le aziende e consulenti”.

Una volta effettuata l’autenticazione, si deve seguire il percorso “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”.

Il manuale per aziende e consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione, nella sezione “Area Download”.

Per ulteriori chiarimenti e istruzioni si deve fare riferimento alle circolari già citate, ovvero la numero 122 del 2015 e la numero 201 del 2015.

A ognuna delle istanze presentate dai datori di lavoro o dai loro consulenti e intermediari viene associato un codice identificativo (un ticket di 16 caratteri alfanumerici).

Tale ticket deve essere acquisito all’atto della compilazione della domanda online e sarà assegnato automaticamente dalla procedura.

Potrà essere reperito anche nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.

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