Assegni familiari: nuove tabelle INPS 2018 2019

Assegni familiari 2018: nuove tabelle pubblicate dall'INPS per il calcolo degli ANF dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019. Ecco novità, importi, chi può richiederli e come fare domanda.

Assegni familiari: nuove tabelle INPS 2018 2019

Assegni familiari, le nuove tabelle INPS 2018 e 2019 per il calcolo degli ANF sono state pubblicate con la circolare n. 68 dell’11 maggio 2018.

Le tabelle per il calcolo degli assegni al nucleo familiare e le istruzioni pubblicate dall’INPS dovranno essere utilizzate per determinare l’importo degli ANF dal 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2019.

Le nuove tabelle per gli assegni familiari 2018 2019 vengono quindi aggiornate negli importi e nei limiti di reddito previsti per il prossimo anno, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 153/1988.

La normativa di riferimento, infatti, prevede che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare siano rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

Per il calcolo degli assegni familiari ANF fino al 30 giugno 2018 dovranno esser prese come riferimento le tabelle pubblicate con la circolare n. 87 del 18 maggio 2017.

La variazione ISTAT registrata è stata pari all’1,1% e di conseguenza aumenta l’importo degli ANF riconosciuti in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare del richiedente.

Di seguito importi e limiti di reddito previsti per gli assegni familiari dal 1° luglio 2018 fino al 30 giugno 2019.

Assegni familiari: nuove tabelle INPS dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019

Gli assegni familiari corrisposti dall’INPS o dai datori di lavoro sono stati aggiornati negli importi e nei limiti di reddito con la circolare INPS numero 68 dell’11 maggio 2018.

Di seguoto le nuove tabelle per il calcolo degli ANF 2018:

Assegni familiari: circolare INPS numero 68 dell’11 maggio 2018
Circolare INPS numero 68 dell’11 maggio 2018 in materia di corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare e nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019

Ecco, inoltre, la circolare INPS con tutte le istruzioni per il calcolo degli assegni familiari dal 1° luglio 2018:

Assegni familiari: nuovi importi previsti dalla circolare numero 68 dell’11 maggio 2018
Importi e limiti di reddito assegni familiari aggiornati dall’INPS con la circolare numero 68 dell’11 maggio 2018 per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019

Calcolo assegni familiari 2018

Oltre a prendere in considerazione le tabelle degli ANF pubblicate dall’INPS per il 2018 e il 2019, al fine di poter calcolare l’importo degli assegni familiari è necessario determinare i redditi del nucleo familiare che dovranno risultare essere composti almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente e assimilato.

I redditi da considerare sono quelli assoggettabili all’IRPEF, comprese detrazioni d’imposta, oneri deducibili e ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Per il calcolo del reddito bisogna considerare le somme prodotte nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

  • Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Assegni familiari ANF 2018 2019: come fare domanda per ottenerli

Per fare domanda e richiedere gli assegni familiari occorre presentare all’INPS oppure al datore di lavoro il modulo ANF SR16.

Assegni familiari INPS: come fare domanda
Come fare domanda per l’ottenimento degli assegni familiari

La domanda di assegni familiari va quindi presentata da un solo componente del nucleo familiare - il richiedente - al proprio datore di lavoro.

Devono presentare domanda di ANF all’INPS (modulo anf/prest) i seguenti soggetti nei casi di seguito riportati:

  • assegni familiari pensionati (con pensioni da lavoro dipendente);
  • lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS professionisti senza cassa;
  • soggetti percettori di NASPI, Mobilità o Cassa Integrazione a pagamento diretto dell’INPS;
  • assegni familiari colf, badanti e baby sitter con contratto di lavoro domestico.

Gli assegni familiari vengono pagati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti con periodicità mensile, direttamente in busta paga.

Gli assegni familiari vengono, invece, pagati direttamente dall’INPS nei seguenti casi:

  • lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS professionisti senza cassa e colf, badanti e baby sitter con contratto di lavoro domestico con periodicità semestrale;
  • soggetti percettori di NASPI, Mobilità o Cassa Integrazione a pagamento diretto dell’INPS con periodicità mensile.

Attenzione: si ricorda che la domanda all’INPS può essere inviata esclusivamente tramite procedura telematica, per cui si consiglia ai lettori che devono effettuarla di dotarsi del PIN Inps (dispositivo).

Per ulteriori dettagli su come richiedere gli assegni familiari i lettori possono far riferimento alla guida con modulo di domanda ANF 2018 e istruzioni INPS.

Assegni familiari 2018 2019: chi può richiederli e quali sono i soggetti che compongono il nucleo familiare

Appare evidente che per richiedere gli assegni familiari sia necessaria l’effettiva appartenenza dei soggetti coinvolti al nucleo familiare considerato.

A questo proposito, appare utile fornire l’elenco completo dei soggetti appartenenti e non appartenenti al nucleo familiare previsto dalla normativa vigente.

In particolare, si intendono soggetti appartenente al nucleo familiare le seguenti persone:

  • il richiedente l’assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • la parte di un’unione civile in essere (non sciolta);
  • i figli o equiparati di età inferiore ai 18 anni;
  • i figli o equiparati di età compresa tra 18 e 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare;
  • i fratelli, le sorelle, i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Non appartengono al nucleo familiare, invece, i seguenti soggetti:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • la parte di un’unione civile sciolta dall’unione medesima;
  • il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
  • i figli affidati all’altro coniuge/all’altra parte di unione civile o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
  • i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;
  • i figli di genitori naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
  • i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
  • i figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;
  • i figli maggiorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati;
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente - anche se minorenni o inabili - che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;
  • i genitori e gli altri ascendenti.

ANF per lavoratori extracomunitari

Anche i lavoratori stranieri extracomunitari, esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale, hanno diritto agli assegni familiari:

  • solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
  • anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
  • anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri.

ANF per coniugi o uniti civilmente separati o divorziati

In caso di separazione o divorzio e in caso di affidamento condiviso dei figli tutti e due i coniugi o parte dell’unione civile hanno diritto all’assegno al nucleo familiare ma la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti.

In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge/parte di unione civile nel rispetto dei requisiti previsti.

Anche il genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati o uniti civilmente può chiedere il pagamento dell’assegno familiare sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

Differenza tra assegni familiari e ANF per il nucleo familiare

Una distinzione importante è quella da fare per non confondere gli assegni familiari e gli ANF per il nucleo familiare.

Gli assegni per il nucleo familiare sono erogati direttamente dall’Inps ad alcune categorie di lavoratori.

I soggetti che possono percepire gli assegni per il nucleo familiare sono i seguenti:

  • lavoratori dipendenti in attività;
  • disoccupati indennizzati;
  • lavoratori in regime di cassa integrazione;
  • lavoratori in mobilità;
  • lavoratori assenti per malattia o maternità;
  • lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
  • lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
  • pensionati ex lavoratori dipendenti;
  • soci di cooperative;
  • lavoratori assunti a tempo parziale.

Gli assegni ANF per il nucleo familiare, invece, sono erogati dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti e dall’INPS ai titolare di reddito da pensione.

I soggetti che possono percepire gli assegni ANF per il nucleo familiare (e quelli che non ne hanno diritto) sono quelli citati nei due elenchi di cui al paragrafo precedente.

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