Art bonus: la concessione di uno spazio pubblico non apre le porte del credito d’imposta

Rosy D’Elia - Imposte

Art bonus: la concessione di uno spazio pubblico non basta per beneficiare del credito d'imposta del 65 per cento. Il requisito di appartenenza pubblica di istituti e luoghi di cultura viene soddisfatto in presenza di una serie di caratteristiche. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 546 del 4 novembre 2022.

Art bonus: la concessione di uno spazio pubblico non apre le porte del credito d'imposta

Non basta avere in concessione uno spazio pubblico per rientrare nel perimetro di applicazione del credito d’imposta del 65 per cento che spetta per le donazioni in favore della cultura.

Il requisito di appartenenza pubblica di istituti e luoghi di cultura risulta soddisfatto solo quando sono presenti determinate caratteristiche.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 546 del 4 novembre 2022.

Come di consueto lo spunto per fornire i chiarimenti, arriva dall’analisi di un caso pratico.

Art bonus: per l’accesso al credito d’imposta non basta la concessione di uno spazio pubblico

Protagonista è una fondazione, senza scopo di lucro, costituita con lo scopo “conservare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ideale, materiale ed immateriale e di tutte le altre manifestazioni che esprimono e promuovono il design italiano”.

La fondazione gestisce una collezione storica di desgin conservata in un museo dato in uso da un Comune e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di applicare il cosiddetto art bonus previsto dal decreto legge del 31 maggio 2014, n. 83.

Per arrivare a formulare una risposta l’Amministrazione finanziaria chiede prima di tutto il parere del Ministero della Cultura:

“in virtù della natura privata della collezione (di proprietà della Fondazione), pur essendo stata dichiarata di eccezionale interesse artistico e storico, non costituisce un bene culturale pubblico”.

E questo è un primo chiarimento che porta all’esclusione dal perimetro di applicazione dell’art bonus. Inoltre, sottolinea l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 546 del 2022, la sola concessione di uno spazio pubblico da
parte del Comune non soddisfa il requisito dell’appartenenza pubblica a cui si lega, in alcuni casi, l’accesso al credito d’imposta.

Art bonus: come funziona il credito d’imposta

L’art bonus consiste in un credito d’imposta pari al 65 per cento delle donazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per la tutela del patrimonio culturale.

L’agevolazione viene riconosciuto nel rispetto nei limiti riportati in tabella ed è ripartita in tre quote annuali di pari importo.

DestinatariLimite
Persone fisiche ed enti non commerciali 15 per cento del reddito imponibile
Titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui

Per beneficiare del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere destinate ai seguenti scopi:

  • realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno alle seguenti categorie di enti:
    • istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
    • fondazioni lirico-sinfoniche;
    • teatri di tradizione;
    • istituzioni concertisticoorchestrali;
    • teatri nazionali;
    • teatri di rilevante interesse culturale;
    • festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza;
    • circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Via libera all’agevolazione anche quando le donazioni sono destinate a soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Art bonus: il requisito dell’appartenenza pubblica

Il requisito dell’appartenenza pubblica, quindi, in alcuni casi è fondamentale per accedere all’art bonus.

E su questo aspetto si sofferma la risposta all’interpello numero 546 del 2022 chiarendo che, come specificato dalla risoluzione numero 36 del 2017, non basta che gli istituti o i luoghi di cultura appartengano allo Stato per l’accesso all’agevolazione. È necessario che il soggetto destinatario delle donazioni abbia anche altre caratteristiche, come ad esempio:

  • la costituzione per iniziativa di soggetti pubblici e la maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
  • il finanziamento esclusivamente con risorse pubbliche;
  • la gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso allo stesso soggetto;
  • il rispetto di alcune regole proprie della pubblica amministrazione, come gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
  • l’assoggettamento al controllo analogo di una Pubblica Amministrazione.

Si tratta di condizioni fondamentali per soddisfare il requisito dell’appartenenza pubblica:

“In presenza di una o più caratteristiche, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato - ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione - abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in esame”.

In ogni caso, però, nella situazione analizzata non può bastare la concessione di uno spazio pubblico per accedere all’art bonus.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 546 del 2022
Credito di imposta Art-Bonus - Articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014 - Riconoscimento di una Collezione come bene culturale pubblico ai fini dell’applicazione dell’Art Bonus

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