APS: i libri contabili obbligatori per le Associazioni di Promozione Sociale

Cristina Cherubini - Associazioni

Il nuovo codice del terzo settore ha previsto diverse tipologie di adempimenti contabili a cui gli enti dovranno attenersi, in base alla categoria di ETS a cui appartengono e ai limiti dimensionali che li caratterizzano. Focus sui libri contabili obbligatori per le APS, Associazioni di Promozione Sociale.

APS: i libri contabili obbligatori per le Associazioni di Promozione Sociale

Gli enti del terzo settore godono di molteplici semplificazioni da un punto di vista contabile oltre che fiscale e tributario.

È chiaro però che anche ad essi sono riservati alcuni obblighi, i quali diventano più specifici e rigidi nel caso in cui riguardino le attività da loro svolte di natura commerciale.

Il legislatore ha previsto adempimenti contabili differenziati sulla base del tipo di ETS e dei ricavi da esso percepiti, di seguito si procede ad illustrare nello specifico, cosa è stato previsto per le APS.

Le Associazioni di Promozione Sociale hanno due possibilità, la prima è quella di usufruire del regime forfettario previsto dall’art. 86 del CTS, nel caso in cui ovviamente rispondano ai requisiti richiesti per poterne beneficiare oppure seguire quanto previsto dall’art. 13 del CTS.

APS: adempimenti contabili in regime forfettario

Le APS e le ODV possono beneficiare del regime agevolativo forfettario previsto dal legislatore, e contenuto nell’art. 86, nel caso in cui rispettino i requisiti richiesti, che per dovere di completezza, ripeteremo avvalendoci di un elenco puntato.

Le APS possono applicare il regime forfettario:

  • se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 euro.

Nel caso in cui l’APS risponda ai requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 85 e decida di applicare il regime forfettario, sarà sottoposta ai seguenti adempimenti contabili:

  • hanno l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi;
  • sono però esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
    - sono inoltre tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità definite nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Per esse non sono quindi previste particolari forme di tenuta della contabilità interna, tranne quanto previsto dall’art. 13 del CTS per la rendicontazione, in materia di bilancio d’esercizio degli ETS.

Adempimenti contabili: APS che non applicano regime forfettario

Nel caso in cui una APS non possa o decida di non applicare il regime forfettario dovrà sottostare a quanto previsto dall’art. 13 del CTS.

Nel caso in cui le APS dovessero ad esempio superare il volume dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate previsto per l’applicazione del regime forfettario quindi di 130.000 euro ma essi risultassero comunque inferiori a 220.000,00 euro potranno redigere un semplice rendiconto per cassa.

Nel caso in cui invece le APS abbiano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000,00 euro dovranno redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, come previsto dall’art. 13 comma 1 del d.lgs 117/2017.

Tale bilancio sarà redatto in conformità con i modelli previsti dal Ministero e depositato presso il registro delle imprese, o presso il registro unico nazionale del Terzo settore, nel caso in cui l’ente non fosse iscritto nel registro delle imprese.

Infine in base a quanto disposto dal comma 6 dell’art. 13 del d.lgs 117/2017 “l’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio”.

Le attività diverse, strumentali alle attività di interesse generale, devono essere documentate ed evidenziate a parte.

Il legislatore ha chiaramente previsto per le APS e le ODV attraverso il regime forfettario contenuto nell’art. 86 del d.lgs 117/2017 delle notevoli semplificazioni in termini di adempimenti contabili da dover effettuare, volendo riepilogare un passaggio del comma 5 del citato articolo leggeremo infatti che “le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili”.

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