Apprendistato, la formazione può essere a distanza ma deve rispettare specifici requisiti

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Apprendistato, la formazione di base e trasversale può essere a distanza. Sì alla modalità e-learning, ma deve rispettare specifici requisiti: essere sincrona, interattiva e tracciabile. Lo chiarisce l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare numero 2 del 7 aprile 2022.

Apprendistato, la formazione può essere a distanza ma deve rispettare specifici requisiti

Apprendistato, la formazione di base e trasversale può essere a distanza, ma l’e-learning deve rispettare specifici requisiti.

Deve svolgersi in modalità sincrona, basarsi sull’interattività tra docenti e discenti e garantire la tracciabilità delle lezioni.

Queste caratteristiche devono essere garantite anche quando, per carenza di risorse regionali, il percorso formativo viene erogato da organismi accreditati. Lo chiarisce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare numero 2 del 7 aprile 2022.

Apprendistato, la formazione può essere a distanza ma deve rispettare specifici requisiti

Tra i tratti distintivi del contratto di apprendistato c’è proprio l’obbligo di formazione a carico del datore di lavoro.

Come si legge nell’articolo 44 del decreto legislativo numero 81 del 2015, che regola il contratto di apprendistato professionalizzante, il percorso formativo che si svolge in azienda è integrato dall’offerta formativa pubblica, disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali fino a 120 ore in un triennio.

Sulle modalità di svolgimento delle attività fa luce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con la circolare numero 2 del 7 aprile 2022, affronta in particolare i dubbi che riguardano i casi in cui per carenza di risorse regionali la formazione è erogata da organismi accreditati e finanziata dalle aziende.

Le lezioni possono essere svolte anche a distanza, in e-learning, ma devono essere in modalità sincrona e basarsi su un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra partecipanti, docenti e tutor.

I sistemi, quindi, devono assicurare la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti.

Apprendistato: via libera alla formazione a distanza sincrona, interattiva, tracciabile

Il via libera, ma con riserva, alla formazione a distanza nell’ambito del contratto di apprendistato non è una novità.

Già con la nota del 29 luglio 2020, che si riferiva specificamente agli apprendisti in CIG, l’Ispettorato aveva assunto la stessa posizione.

Confermava, infatti, la possibilità di svolgere, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente, le attività formative in modalità e-learning o FAD utilizzando “piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.

Le stesse regole sulla formazione a distanza devono essere rispettate in generale per gli apprendisti e anche quando il percorso formativo è finanziato dall’azienda, per carenza di risorse regionali, e le lezioni sono svolte da organismi di formazione accreditati.

Inoltre il comunicato stampa INL che accompagna la circolare specifica che le indicazioni possono essere considerate valide anche oltre il perimetro dell’apprendistato, oggetto dei chiarimenti:

“La circolare introduce pertanto un principio – quello del ricorso alla formazione a distanza in modalità sincrona – potenzialmente applicabile anche al di fuori dell’istituto dell’apprendistato”.

Tutti i dettagli nel testo integrale del documento pubblicato il 7 aprile 2022.

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare numero 2 del del 7 aprile 2022
Erogazione della formazione di base e trasversale in FAD

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