Anticipo TFS e TFR, in quali casi interviene il Fondo di garanzia: le istruzioni INPS

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Anticipo TFS e TFR, le istruzioni INPS sull'intervento del Fondo di garanzia sono fornite con la circolare numero 119 del 25 ottobre 2022. L'Istituto copre l'80 per cento delle somme anticipate nel caso di inadempimento dell'Ente erogatore. Il punto sui requisiti e sulla comunicazione.

Anticipo TFS e TFR, in quali casi interviene il Fondo di garanzia: le istruzioni INPS

Anticipo TFS e TFR, quando interviene il Fondo di garanzia? A fornire le istruzioni in caso di rilascio della garanzia nei confronti degli enti erogatori, delle banche e degli intermediari abilitati è l’INPS.

Con la circolare numero 119 del 25 ottobre 2022 vengono fornite le istruzioni per ottenere la garanzia del Fondo gestito dall’INPS, che copre l’80 per cento dell’importo dell’anticipo di TFS e TFR.

Nel caso dei lavoratori dipendenti è la pubblica amministrazione a rimborsare il prestito concesso: la banca dovrà inviare l’apposita richiesta di rimborso con un termine di 30 giorni.

Trascorso il periodo la banca invia una notifica all’INPS entro 9 mesi dall’inadempimento, a pena di inefficacia della garanzia, per la richiesta di intervento del fondo.

Anticipo TFS e TFR, in quali casi interviene il Fondo di garanzia: le istruzioni INPS

Con la circolare numero 119 del 25 ottobre 2022 l’INPS fornisce le istruzioni sull’anticipo di TFS e TFR.

L’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, prevede la possibilità di richiedere un anticipo dell’indennità di fine servizio a banche e intermediari finanziari.

Il limite massimo della somma che può essere richiesta è di 45.000 euro. Le indicazioni operative sono state fornite dall’INPS nella circolare numero 130 del 2020.

Con la disposizione richiamata è stato inoltre introdotto il Fondo di garanzia, la cui gestione è affidata all’INPS, per coprire i rischi legati agli anticipi delle somme.

Con la circolare numero 131 del 2020 l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per il
rilascio della garanzia nei confronti degli Enti erogatori, delle banche e degli intermediari finanziari.

La circolare numero 119 del 2022 fornisce ulteriori istruzioni sul funzionamento e sull’attivazione della richiesta di garanzia, che copre l’80 per cento dell’anticipo del TFS e del TFR.

Le condizioni da rispettare per poter richiedere la garanzia sono principalmente due:

  • il versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01 per cento dell’importo con le seguenti scadenze:
    • 20 aprile per i contratti stipulati nel 1° trimestre;
    • 20 luglio per i contratti stipulati nel 2° trimestre;
    • 20 ottobre per i contratti stipulati nel 3° trimestre;
    • 20 gennaio per i contratti stipulati nel 4° trimestre.
  • la comunicazione all’indirizzo PEC [email protected], tramite l’indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it entro gli stessi termini già indicati.

La prima fase del processo è la verifica dell’avvenuto versamento trimestrale sul conto della tesoreria e della comunicazione via PEC da parte della banca.

Nel caso in cui si rilevi una circostanza che potrebbe portare all’inefficacia o alla decadenza della garanzia, l’INPS comunica tramite PEC alla banca l’avvio dell’accertamento dando la possibilità di rispondere entro 30 giorni.

Nel caso in cui vengano le circostanze viene comunicato alla banca l’inefficacia della garanzia entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

INPS - Circolare numero 119 del 25 ottobre 2022
Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. anticipo TFS/TFR). Istruzioni operative.

Anticipo TFS e TFR, come attivare la garanzia

La garanzia del Fondo gestito dall’INPS può essere attivata dalla banca se l’ente erogatore è impossibilitato a rimborsare l’anticipo del TFS e del TFR.

La banca dovrà dapprima inviare la richiesta di rimborso all’ente erogatore, con un termine di 30 giorni e mettendo l’indirizzo PEC dell’INPS [email protected] in copia.

Se passati i 30 giorni la somma non viene rimborsata la banca invia una notifica all’INPS della richiesta di intervento del Fondo di garanzia entro 9 mesi dall’inadempimento totale o parziale.

La richiesta deve essere effettuata con il modello MC77, denominato “Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr”.

Il modello è disponibile sul sito dell’Istituto al percorso “Prestazioni e servizi”, “Moduli”.

Entro 60 giorni dalla richiesta di intervento, verificati i requisiti per l’accesso al fondo, l’INPS provvede al pagamento.

La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • copia del contratto firmato dalle parti;
  • certificazione e presa d’atto dell’Ente erogatore.

Se la documentazione non è fornita entro 60 giorni, il pagamento viene sospeso. Se vengono superati i 180 giorni la garanzia del Fondo decade.

Nella circolare INPS vengono inoltre fornite istruzioni operative sull’estinzione del finanziamento. Per tali indicazioni si rimanda al testo integrale del documento di prassi.

Un altro aspetto preso in esame dalla circolare è la surroga del Fondo di garanzia.

Nel testo si legge, infatti, quanto di seguito riportato:

“in relazione agli interventi effettuati, il Fondo è surrogato di diritto alla banca per l’importo pagato, nonché nel privilegio di cui all’articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.”

L’istituto utilizzerà tutti gli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti della banca e, in generale, quelli previsti nell’ordinamento giuridico.

Le somme recuperate confluiranno nuovamente nel Fondo di garanzia.

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