ICI “prima casa” spettante anche senza la residenza anagrafica

Agevolazione ICI prima casa: se ne ha diritto anche in caso di residenza anagrafica in un comune diverso da quello in cui si trova l'abitazione principale, l'unità immobiliare dove il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente. A chiarirlo è l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 20686 del 2021.

ICI “prima casa” spettante anche senza la residenza anagrafica

L’agevolazione ICI prima casa spetta anche se il contribuente ha la residenza anagrafica in comune diverso da quello in cui è ubicata l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Infatti, per abitazione principale deve intendersi quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente, a prescindere dal dato formale della residenza anagrafica e facendo riferimento al dato fattuale dell’effettiva dimora del nucleo familiare.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20686 dello scorso 19 luglio 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 20686 del 20 luglio 2021
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 20686 del 20 luglio 2021.

La sentenza – La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente dell’avviso di accertamento ICI con cui il Comune aveva applicato una maggiore imposta per il mancato riconoscimento dell’aliquota agevolata con riguardo all’immobile di proprietà del contribuente, presso il quale il contribuente dimorava abitualmente ma in cui non aveva trasferito la residenza anagrafica.

Il ricorso è stato accolto dalla CTP ma la CTR ha ribaltato il giudizio, confermando la tesi del Comune dove l’immobile agevolata è localizzato.

Avverso tale decisione il proprietario dell’immobile ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992, per aver la CTR erroneamente affermato che, per l’applicazione dell’aliquota agevolata, fosse necessario il trasferimento della residenza anagrafica nell’immobile oggetto di tassazione.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto fondato il motivo di doglianza alla luce dell’orientamento consolidato per cui “l’agevolazione prevista per l’immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata [...] per la divergenza tra il luogo indicato e la residenza anagrafica del contribuente” (cfr. Cass. nn. 13062/2017, 12299/2017, 13151/2010).

In effetti la definizione contenuta nell’art. 8, comma 2, del d. Igs. n. 504/1992, secondo cui per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, “prescinde — con evidenza — dal dato formale della residenza anagrafica, e attiene, invece, al dato fattuale dell’effettiva dimora del nucleo familiare del contribuente.

Tale principio è avvalorato dalla lettera della norma che lega l’agevolazione alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, “intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica” (modifica introdotta dalla legge n. 296/2006).

Il legislatore, infatti, nell’introdurre la presunzione iuris tantum della coincidenza tra il comune della residenza anagrafica del contribuente e la localizzazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ha riaffermato il principio che, ai fini della detrazione, l’abitazione principale non è necessariamente determinata dalla residenza anagrafica del contribuente, il quale ha l’onere di fornire prova contraria.

Di conseguenza, in tema di detrazione per l’abitazione principale dall’IC, in base all’art. 8, comma 2, del d. Igs. 30 dicembre 1992, n. 504, il beneficio spetta anche se il contribuente ha la residenza anagrafica in comune diverso da quello in cui è ubicata l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il giudice di merito non si attenuto a tale principio quando ha affermato che l’elemento qualificante la spettanza del beneficio fosse il dato anagrafico della residenza e non quello fattuale dell’effettiva dimora del nucleo familiare.

Da qui la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione per la pronuncia anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network