Tregua fiscale, nuovi chiarimenti sulle liti pendenti: rinuncia alternativa alla definizione agevolata

Tregua fiscale, dall'Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti sulle liti pendenti. La circolare n. 21/E del 26 luglio 2023 si sofferma sulle regole per la rinuncia dei giudizi in Cassazione, misura alternativa alla definizione agevolata. Tutte le novità e le indicazioni operative

Tregua fiscale, nuovi chiarimenti sulle liti pendenti: rinuncia alternativa alla definizione agevolata

Tregua fiscale, arrivano nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con la circolare n. 21/E del 26 luglio 2023 viene meglio definito il perimetro della rinuncia delle liti pendenti in Cassazione, misura alternativa alla definizione agevolata che consente ai contribuenti di chiudere i giudizi in corso beneficiando di un abbattimento delle sanzioni previste.

La tregua fiscale per i giudizi in Cassazione abbraccia i provvedimenti relativi ad avvisi di accertamento, atti di recupero di crediti d’imposta e altri atti relativi a pretese tributarie qualificate.

Ad introdurre la misura è stata la Legge di Bilancio 2023 e, tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, accanto all’alternatività tra rinuncia e definizione agevolata, viene evidenziata l’impossibilità di accedervi in caso di controversie relative a sole sanzioni e al mancato riconoscimento di rimborsi.

Tregua fiscale, nuovi chiarimenti sulle liti pendenti: rinuncia alternativa alla definizione agevolata

C’è tempo fino al 30 settembre 2023 per accedere alla rinuncia agevolata delle liti pendenti in Cassazione, misura prevista dalla Legge di Bilancio nell’ambito della più articolata tregua fiscale.

Con la circolare del 26 luglio l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori istruzioni operative sulla procedura da seguire, sui giudizi ammessi e sul rapporto tra rinuncia e definizione agevolata delle controversie.

In premessa si ricorda che la rinuncia al ricorso principale o incidentale può avvenire mediante la sottoscrizione di un accordo tra le parti in giudizio, con il pagamento delle somme dovute a titolo di imposte, interessi e somme accessorie e con la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo.

La circolare n. 21/E si affianca ai due documenti di prassi già pubblicati il 27 gennaio e il 20 marzo scorsi, contenenti rispettivamente le indicazioni generali e quelle procedurali. Il nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate si sofferma invece sull’ambito d’applicazione della rinuncia agevolata delle liti pendenti, sull’oggetto e sulla qualificazione giuridica della definizione delle pretese con la controparte.

Tra i primi chiarimenti quelli relativi all’alternatività tra rinuncia e definizione agevolata delle liti pendenti, ai sensi di quanto previsto esplicitamente dal comma 213, articolo 1 della Legge di Bilancio 2023.

Per lo stesso atto impositivo è quindi possibile optare per un unica forma di tregua fiscale, ma vi sono delle eccezioni.

In caso di giudizi pendenti in Cassazione relativi a più atti, è ammessa la possibilità per il contribuente di aderire alla definizione automatica e successivamente definire l’intera pretesa residua mediante la rinuncia agevolata.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce quindi un esempio: in caso di lite avente ad oggetto sia atti di accertamento che atti di contestazione, considerato che la rinuncia risulta preclusa rispetto agli atti recanti la sola irrogazione di sanzioni, si ritiene consentita la soluzione che prevede la possibilità i beneficiare di ambedue le misure, aderendo preventivamente alla definizione agevolata degli atti di contestazione, considerati controversie autonome.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 21/E del 26 luglio 2023
Tregua fiscale, i chiarimenti sulla rinuncia dei giudizi pendenti in Cassazione

Tregua fiscale, rinuncia agevolata esclusa per le controversie di sole sanzioni

La Legge di Bilancio 2023 nei commi da 213 a 218 dell’articolo 1 relativi per l’appunto alla rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione non si sofferma su quelle aventi ad oggetto le sole sanzioni.

Su tale aspetto quindi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate evidenziano che, considerando l’assimilazione della misura della tregua fiscale alla definizione dell’accordo conciliativo agevolato, non è possibile optare per la rinuncia agevolata.

Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, in questo caso il beneficio della riduzione a un diciottesimo delle sanzioni applicate rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis.

Porte sbarrate quindi in questo caso all’accesso alla rinuncia dei giudizi in Cassazione.

Sempre sul fronte degli atti agevolabili, la circolare evidenzia l’impossibilità di raggiungere un accordo per la rinuncia agevolata per una sola parte delle pretese contenute nell’atto impositivo impugnato.

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