IMU e TASI residenti all’estero: chi paga, regole ed esenzioni

Redazione - IMU

Residenti all'estero: quali regole occorre seguire per il pagamento di TASI ed IMU?

IMU e TASI residenti all'estero: chi paga, regole ed esenzioni

TASI ed IMU per i cittadini residenti all’estero seguono regole particolari.

In vista della scadenza del saldo del prossimo 16 dicembre 2019 facciamo chiarezza su chi paga e quali i casi di esenzione.

Una risposta precisa alla domanda su chi paga Imu e Tasi è molto importante anche per i tanti residenti all’estero che sono proprietari di un immobile su suolo italiano.

Specifichiamo subito che per gli iscritti all’AIRE sono previste alcune esenzioni e pagamenti agevolati, ma solo per alcune tipologie di contribuenti.

Ricordiamo, inoltre, che le scadenze di IMU e TASI per il 2019 sono sempre due: l’acconto entro il 16 giugno ed il saldo entro il 16 dicembre.

IMU cittadini residenti all’estero: chi paga?

Per quanto riguarda l’Imu, l’articolo 9-bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 ha imposto delle modifiche sostanziali al regime per i residenti all’estero. Riguardo il tema su chi paga l’Imu infatti la nuova regolamentazione che è in vigore a partire dal 2015 impone infatti che:

A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Da ciò si evince che non rientra tra chi paga l’Imu secondo le norme relative all’abitazione principale uno e un solo immobile (non affittato né donato in comodato d’uso) di proprietà o utilizzato per usufrutto di una persona che rispetti i seguenti requisiti:

  • non è residente in Italia e risulta iscritto all’AIRE,
  • è pensionato nel paese di residenza (in virtù del punto precedente non in Italia).

Ad esclusione dei pensionati che rientrano nei requisiti appena descritti, non è possibile per un cittadino italiano residente all’estero equiparare un immobile ad abitazione principale ovvero quella per la quale si gode dell’esenzione dall’Imu per la prima casa (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

A meno di altri esoneri quindi, chi è iscritto all’AIRE e non è pensionato nel Paese estero in cui risiede rientra a tutti gli effetti tra chi paga l’Imu.

TASI residenti all’estero: chi paga?

Un capitolo differente invece è rappresentato da chi paga la Tasi.

Per questo tributo infatti non è prevista alcuna assimilazione ad abitazione principale per residenti all’estero. In questo caso quindi non è disposta, a differenza dell’Imu, alcuna norma particolare che garantisca un’esenzione dalla tassa.

Sempre l’articolo 9-bis della Legge 80/2014 ha però introdotto per gli stessi immobili che fruiscono di esenzione da Imu per pensionati AIRE di una diminuzione di Tari e Tasi in misura ridotta di due terzi.

Precisazioni dettagliate in materia di Imu e Tasi per residenti all’estero sono state diffuse con la risoluzione 6/DF del 2015 del Ministero dell’Economia che ha come tema proprio il regime di tassazione per gli immobili degli iscritti all’AIRE. Ecco il testo del documento, a cui si rimanda per ulteriori precisazioni:

Risoluzione 6/DF del 2015
Clicca per visualizzare la risoluzione n.6 del 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

TASI e IMU residenti all’estero: cos’è l’abitazione principale?

L’abitazione principale, importante per molte esenzioni sulla prima casa sia per Imu che per Tasi, è definita in generale come l’immobile che si utilizza stabilmente come residenza o domicilio. Più nello specifico per abitazione principale si intende (art. 13 D.l. 201/2011):

l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo.

Se questa è la definizione generale di abitazione principale in relazione ai residenti all’estero per Tasi e Imu il Ministero dell’Economia e delle Finanze (risoluzione n.10/DF del 2015) ha stabilito che il contribuente ha la facoltà di scegliere quale immobile adibire ad abitazione principale, fermo restando l’appartenenza ad un’unica unità immobiliare.

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