Somministrazione per attività stagionali: dall’INL chiarimenti sulla deroga al limite numerico

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla somministrazione di lavoratori a termine per le attività stagionali. Le indicazioni riguardano le deroghe relative al limite numerico dei lavoratori

Somministrazione per attività stagionali: dall'INL chiarimenti sulla deroga al limite numerico

Per quanto riguarda la somministrazione di lavoro a tempo determinato per attività stagionali, in caso di eventuali deroghe numeriche bisogna fare riferimento alla contrattazione collettiva.

I chiarimenti arrivano dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che con la nota n. 716 ha risposto ad un quesito in materia.

Le deroghe sono previste dal Testo unico dei contratti ma è il CCNL applicato a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione.

In assenza, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o di somministrazione non può eccedere il 30 per cento del numero dei dipendenti in forza.

Somministrazione per attività stagionali: dall’INL chiarimenti sulla deroga al limite numerico

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite la nota n. 716 del 26 aprile 2023, pubblicata sul sito istituzionale il 9 maggio, fornisce alcuni chiarimenti per quanto riguarda la somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito di attività stagionali.

Nello specifico, è stato chiesto se un’agenzia somministrazione potesse somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti, il Dlgs. n. 81/2015.

In primo luogo, spiega l’INL, bisogna considerare la previsione all’articolo 34, comma 2, del Testo unico, secondo il quale per le assunzioni a tempo determinato il rapporto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III.

Sono escluse le disposizioni agli articoli 21, comma 2, 23 e 24, cioè relative alla disciplina del cosiddetto stop and go, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza.

Pertanto, la somministrazione dei lavoratori stagionali dovrà avvenire nel rispetto di tutte le altre disposizioni presenti al Capo III e al Capo IV, quello relativo alla somministrazione di lavoro.

Somministrazione per attività stagionali: bisogna fare riferimento al CCNL di settore applicato

Per quanto riguarda, dunque, le deroghe relative al limite numerico di lavoratori, bisogna prendere in considerazione la contrattazione collettiva di riferimento.

Nel caso in cui non siano presenti indicazioni specifiche, sarà applicato l’articolo 31, comma 2, del Dlgs. n. 81/2015, per cui il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato oppure con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 30 per cento del numero di dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione dei dei contratti.

L’Ispettorato sottolinea come vadano presi in considerazione esclusivamente:

“i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.”

Pertanto, a dover introdurre specifiche discipline in materia di lavoro stagionale in somministrazione è proprio il CCNL che viene applicato dall’utilizzatore, altrimenti si applica la previsione all’articolo 31, comma 2 del Testo unico.

Ispettorato Nazionale Lavoro - Nota n. 716 del 26 aprile 2023
Somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali.

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