Rinnovo ADI, la domanda non basta: per il pagamento si passa dai servizi sociali

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Per le famiglie che hanno terminato i primi 18 mesi di fruizione dell’ADI non basta fare domanda. Il pagamento è subordinato all’incontro con i servizi sociali entro specifiche tempistiche. Le regole arrivano dal Ministero del Lavoro

Rinnovo ADI, la domanda non basta: per il pagamento si passa dai servizi sociali

La presentazione della domanda di rinnovo dell’ADI non basta per continuare a percepire il pagamento dell’assegno mensile.

Per 355.000 nuclei familiari che hanno terminato la fruizione dell’assegno di inclusione nel mese di luglio 2025, e per gli ulteriori 100.000 circa per i quali lo stop è previsto tra settembre e ottobre, sarà fondamentale presentarsi entro i 120 giorni successivi alla presentazione della nuova domanda presso i servizi sociali.

A fornire regole e tempistiche da rispettare è il Ministero del Lavoro, con la nota dell’8 agosto 2025.

ADI, dalla domanda di rinnovo all’incontro con i servizi sociali: le regole per il pagamento

L’assegno di inclusione segue scadenze ben precise. Dopo i primi 18 mesi di fruizione, l’erogazione dell’importo mensilmente è subordinata alla presentazione di una domanda di rinnovo, utile per garantirsi ulteriori 12 mesi di contributo.

Tra il periodo iniziale e il rinnovo è prevista una sospensione di un mese. Tuttavia, per il 2025, è stato introdotto un contributo straordinario aggiuntivo per garantire continuità nell’erogazione. Questo contributo sarà pagato con la prima mensilità di rinnovo, non supererà i 500 euro, e in ogni caso sarà versato entro il mese di dicembre.

Il mese di luglio 2025 ha rappresentato il primo banco di prova con la regola dello stop and go per i nuclei familiari beneficiari dell’ADI. Per accedere nuovamente al beneficio gli interessati hanno dovuto inviare una nuova istanza tramite il sito dell’INPS, oltre ad avere un PAD (Patto di attivazione digitale del nucleo) sottoscritto.

Su quest’ultimo punto, il messaggio INPS n. 2052 del 27 giugno ha previsto alcune semplificazioni. Per i nuclei invariati (al netto di nascite, decessi e a prescindere dal membro del nucleo che presenta domanda), non è prevista la sottoscrizione di un nuovo PAD tramite la piattaforma SIISL; resta valido il patto già sottoscritto in sede di prima domanda. Fondamentale, in ogni caso, la modifica dei dati di contatti in caso di variazione.

I nuclei variati, invece, dovranno iscriversi al SIISL e sottoscrivere un PAD riferito al nuovo nucleo. In caso di accoglimento della domanda, il beneficio per questi nuclei decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD.

Domanda di rinnovo e PAD si affiancano agli obblighi nei confronti dei servizi sociali, passaggio fondamentale per garantirsi il pagamento delle ulteriori mensilità di ADI riconosciute.

Rinnovo ADI: entro 120 giorni l’incontro con i servizi sociali

Una volta che la domanda di rinnovo è accolta, i nuclei familiari hanno 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD per presentarsi ai servizi sociali, termine che per i nuclei invariati coincide con la data di presentazione della domanda.

Questo obbligo vale anche per i nuclei che durante la prima erogazione erano stati esonerati.

L’incontro con i servizi sociali serve a rivalutare o convalidare la valutazione multidimensionale e il Patto per l’Inclusione Sociale (Pals) precedentemente definiti.

L’incontro potrà avvenire anche in modalità online o tramite visite domiciliari per i nuclei in cui sono presenti esclusivamente componenti esonerati dagli obblighi di attivazione e in caso di oggettivi impedimenti che possono compromettere o rendere difficoltosa la mobilità del nucleo. Sarà in ogni caso il professionista incaricato a valutare i casi singolarmente.

Pagamento sospeso senza incontro con i servizi sociali

Il mancato incontro entro il termine dei 120 giorni comporta la sospensione del beneficio dal mese successivo. Ad esempio, per le domande presentate a luglio 2025, l’incontro deve avvenire entro novembre 2025 per evitare la sospensione del pagamento di dicembre. La sospensione può essere annullata se l’avvenuto incontro viene comunicato all’INPS entro il giorno 20 del mese successivo a quello della sospensione.

Come ricordato dalla nota del Ministero del Lavoro, è prevista una clausola di salvaguardia per le domande accolte in prossimità della scadenza dei 120 giorni: è garantito il pagamento delle prime tre mensilità di ADI spettanti.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota in allegato.

Rinnovo ADI, le istruzioni del Ministero del Lavoro per i servizi sociali
Nota del Ministero del Lavoro dell’8 agosto 2025: regole e tempistiche per l’incontro con i servizi sociali dopo la domanda di rinnovo dell’assegno di inclusione

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