Rimborso 730 sulla Naspi, non sempre paga l’INPS: a cosa fare attenzione

Anna Maria D’Andrea - Modello 730

Non sempre l'INPS riveste la qualifica di sostituto d'imposta e, per chi riceve la Naspi, è bene soffermarsi su quando il rimborso del 730 (o il debito IRPEF) non è pagato dall'Istituto

Rimborso 730 sulla Naspi, non sempre paga l'INPS: a cosa fare attenzione

INPS come sostituto d’imposta? Non sempre.

Per i titolari di Naspi è bene soffermarsi sui casi in cui il rimborso 730 non può essere gestito dall’Istituto.

Aver ricevuto una CU dall’INPS non è sufficiente a garantirsi l’assistenza fiscale legata alle operazioni successive alla presentazione del modello 730/2025 e, anzi, sono diverse le casistiche in cui può essere comunicato il diniego da parte dell’Istituto.

Non solo in caso di rimborso, ma anche in presenza di un debito IRPEF bisogna fare attenzione in primis alla durata della Naspi, ma anche all’importo spettante.

Rimborso 730 sulla Naspi, non sempre paga l’INPS: a cosa fare attenzione

È agosto il mese a partire dal quale l’INPS effettuerà le operazioni di conguaglio a credito o a debito dei propri sostituiti, pensionati e disoccupati in primis.

In caso di modello 730 già presentato, si va verso le prime procedure di rimborso o addebito dell’IRPEF dovuta.

Le settimane che precedono l’avvio dei conguagli si caratterizzano anche per le comunicazioni di diniego da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate all’effettuazione delle operazioni in qualità di sostituto d’imposta, casistica che può frequentemente interessare chi percepisce la Naspi.

Vale la pena ricordare che, come indicato nel messaggio n. 2070 del 30 giugno 2025, l’INPS può gestire i rimborsi e i conguagli a debito nei confronti di chi percepisce una prestazione imponibile, come per l’appunto l’indennità di disoccupazione.

Naspi già cessata? Il rimborso 730 non arriva dall’INPS

La durata della Naspi assume un peso importante nel determinare se l’INPS può o meno rivestire la qualifica di sostituto d’imposta.

Se la prestazione è cessata l’assistenza fiscale dell’INPS non è garantita e, al contrario, potrà essere comunicato il diniego all’effettuazione dei pagamenti. Nella guida operativa all’assistenza fiscale relativa al modello 730/2025, l’Istituto evidenzia che il diniego all’assistenza fiscale è previsto in caso di rapporto di sostituzione cessato entro il 31 marzo.

In pratica, se l’ultima rata della Naspi è stata pagata entro marzo e non si ha più diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione, l’INPS non può procedere con il pagamento del rimborso emerso dal modello 730.

In questo caso conviene inviare il modello 730 nella modalità senza sostituto, che consente di ricevere le somme spettanti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, o la dichiarazione congiunta in caso di coniuge lavoratore dipendente.

Domanda di Naspi inviata ma ancora non accolta: l’INPS non è sostituto d’imposta

C’è un ulteriore caso al quale bisogna prestare attenzione: se la domanda di Naspi è stata presentata, ma non ancora accolta, l’INPS non può assumere la qualifica di sostituto d’imposta.

Tutte le prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’Istituto, dopo aver presentato istanza, seguono un iter specifico prima dell’accoglimento. Se quindi nel momento in cui si presenta il modello 730 il contribuente non è ancora titolare di alcuna prestazione, ma è solo soggetto istante, non può essere considerato un sostituito INPS.

In caso di modello 730 con INPS indicato come sostituto d’imposta, sarà comunicato il diniego all’Agenzia delle Entrate e poi al contribuente.

Naspi troppo bassa: modello 730 a debito senza assistenza INPS

Non solo rimborsi: quando si sceglie l’INPS come sostituto d’imposta è bene prestare attenzione anche in caso di presenza di un debito IRPEF nel modello 730.

Per chi percepisce la Naspi resta fondamentale considerare la durata della prestazione. Se il pagamento termina prima di agosto, sarà di fatto impossibile per l’INPS effettuare le operazioni di addebito delle somme emerse dalla dichiarazione dei redditi.

Stessa cosa in caso di indennità di disoccupazione troppo bassa e insufficiente a coprire le rate del debito dovuto. In questo caso il consiglio è di verificare sia nella CU 2025 che nel Fascicolo previdenziale del cittadino l’importo dei pagamenti ancora in corso.

Se appare evidente che il debito fiscale è di gran lunga più elevato rispetto agli importi residui da erogare, l’Istituto si troverà nella impossibilità di recuperare integralmente il debito d’imposta maturato. Sarà quindi preferibile inviare il modello 730 nella modalità senza sostituto e pagare le somme dovute mediante modello F24.

Per quel che riguarda la Naspi, vale la pena ricordare che il massimale previsto per il 2025 è di 1.562,82 euro e che l’importo è ridotto del 3 per cento al mese, a partire dal 6° mese di erogazione.

Per verificare la capienza dell’importo rispetto al debito IRPEF è quindi necessario conoscere:

  • le mensilità pagate;
  • l’importo dell’ultimo pagamento;
  • le mensilità ancora spettanti.

Non solo Naspi: l’INPS non è sostituto d’imposta per chi percepisce assegno unico, AdI e non solo

Quello della Naspi non è l’unico caso da attenzionare, ma al contrario sono diverse le casistiche in cui l’INPS può rifiutare il ruolo di sostituto d’imposta.

Una delle ipotesi è relativa ai percettori di disoccupazione agricola, prestazione pagata in un’unica soluzione tra giugno e luglio. Se l’importo spettante è erogato prima dell’avvio delle operazioni di conguaglio è quindi necessario inviare il modello 730 senza sostituto.

Stessa cosa per chi percepisce prestazioni esenti, quali l’assegno unico o ad esempio l’assegno di inclusione. Si tratta di redditi non soggetti ad IRPEF e sui quali, di conseguenza, non possono essere fatte valere le operazioni di conguaglio (a credito o a debito).

Anche in questo caso quindi l’INPS, se indicato come sostituto d’imposta, comunicherà il diniego a procedere alle operazioni di conguaglio fiscale.

Per approfondire si allega di seguito il Manuale d’uso dell’INPS sull’assistenza fiscale modello 730/2025:

Modello 730/2025: manuale d’uso assistenza fiscale INPS
Scarica le istruzioni dell’Istituto sulle ipotesi di diniego dal pagamento di crediti e debiti IRPEF

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