Patente a crediti: dall’INL le istruzioni sulle novità del decreto sicurezza

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dall’Ispettorato del Lavoro arrivano le prime indicazioni operative in merito alle novità introdotte dal decreto sicurezza per la patente a crediti

Patente a crediti: dall'INL le istruzioni sulle novità del decreto sicurezza

Patente a crediti: pronte le prime istruzioni operative dell’INL dopo le novità introdotte dal decreto sicurezza sul lavoro.

Non solo incentivi per le imprese virtuose e assicurazione INAIL nelle scuole, nel testo che mira a incrementare la prevenzione e a ridurre gli infortuni sul lavoro, trova spazio anche una revisione per la patente a crediti.

Il provvedimento eleva la sanzione prevista per il mancato possesso del documento, richiesto a imprese e autonomi per lavorare nei cantieri, e rivede il sistema di decurtazione dei punti.

Patente a crediti: dall’INL le istruzioni sulle novità del decreto sicurezza

Il decreto sicurezza sul lavoro, il n. 159/2025, ha introdotto diverse novità per imprese e lavoratori con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza, incrementare la prevenzione e ridurre degli infortuni in ogni ambito lavorativo.

Tra le misure messe in campo anche quelle relative alla patente a crediti, il documento obbligatorio ormai dal 2024 che permette a imprese e professionisti di svolgere la propria attività all’interno di cantieri temporanei o mobili.

Il citato decreto interviene sulla materia prevedendo:

  • decurtazioni immediate dei punti in alcune specifiche circostanze;
  • il rafforzamento del regime sanzionatorio;
  • lo stop al meccanismo calmieratore.

Nello specifico, si prevede che nel caso di lavoro “nero” (violazioni n. 21 e 24 di cui all’allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008) la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. Dal 1° gennaio 2026, quindi, in questi casi non è più necessario attendere il provvedimento definitivo per l’effettivo taglio dei punti.

A fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a far data dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004” spiega l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 609/2026 con le prime istruzioni operative.

Per tali violazioni, come detto, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, in quanto, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi vanno considerati “accertamenti definitivi”.

Ad ogni modo, specifica l’INL, nel caso in cui l’efficacia dei verbali dovesse venire meno, ad esempio nel caso di ordinanza di archiviazione oppure di impugnazione e annullamento della successiva ordinanza di ingiunzione da parte dell’autorità giudiziaria, i crediti decurtati saranno riassegnati.

No al limite per le violazioni contestate assieme

Il decreto sicurezza, inoltre, ha disposto l’eliminazione, solo per le citate violazioni legate al lavoro nero, del meccanismo che limita la decurtazione dei crediti in caso di più violazioni contestate nello stesso accertamento ispettivo (in questi casi i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave).

Ebbene, in caso di violazioni per lavoro nero tale disposizione non potrà essere applicata. La ragione, spiega l’INL, è data dal punto 21 dell’Allegato I-bis il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”.

“Tale previsione risponde all’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, in coerenza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive.”

Pertanto, nei casi in cui venga accertato l’impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale dei punti sarà pari al punteggio previsto al punto 21 moltiplicato per il numero dei lavoratori coinvolti, applicando eventualmente anche l’aggravante di cui al numero 24.

Ricordiamo, infine, che il decreto sicurezza ha inasprito la sanzione per il mancato possesso del documento, con l’importo minimo che passa da 6.000 a 12.000 euro.

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