Una recente decisione di un giudice di pace a favore di un tabaccaio che rifiutò il pagamento via POS di un pacchetto di sigarette è lo spunto per una riflessione sul tema dei pagamenti elettronici

Oggi parliamo di POS e, in particolare, di come il meccanismo di funzionamento del mercato probabilmente abbia portato a un superamento di fatto dell’obbligo.
Lo spunto trae origine da una sentenza per la quale non è applicabile l’obbligo accettazione dei pagamenti a mezzo pos.
Nel caso in questione il tabaccaio non è un diretto interessato ma un “agente” per conto dei Monopoli dello Stato, effettivo venditore del prodotto, e come dispone il Decreto Legislativo numero 11/2010, attuativo della 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno:
“Art. 2 (Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro o di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo.2. Il presente decreto non si applica nel caso di: … b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato a negoziare o a concludere la vendita o l’acquisto di beni o servizi per conto del pagatore o del beneficiario; …”
Questo è un caso particolare, anche se diffuso, che però non toglie il fatto che il possesso dell’apparecchio POS è una necessità ormai assimilata dalla maggior parte degli operatori economici, imprese, artigiani, professionisti, spinta anche dai consumatori, anche quelli meno avvezzi ai strumenti elettronici, che stanno modificando le loro abitudini di acquisto.
Sono ormai gli stessi consumatori a chiedere di poter effettuare il pagamento in forma elettronica, ed in questo ne è la riprova anche il caso della sentenza sopra citata, finanche a dirottare i propri acquisti presso chi accetta tali forme di pagamento.
D’altra parte, le imprese che vendono beni e servizi ai consumatori finali sono a loro volta avvantaggiate dall’essere dotate di POS e organizzate in modo digitale, in modo da ottimizzare anche il flusso di lavoro che va dalla raccolta, all’elaborazione e fino alla riclassificazione dei dati di incassi e pagamenti.
Con la diffusione dei sistemi contactless oggi si può pagare con le carte quasi tutte dotate di un chip che ne consente il riconoscimento anche col solo avvicinamento al dispositivo di pagamento, i telefoni e gli orologi stessi che grazie ad apposite app immagazzinano in pressoché totale sicurezza i dati delle nostre carte di credito Visa MasterCard Amex Diners, per citarne le principali in mero ordine sparso, ma anche quelle cosiddette di debito, bancomat e prepagate varie.
Il pagamento tracciato imposto dal mercato
Di fatto più che la norma è stato il mercato ad imporre a buona parte degli operatori economici di accettare sistemi di pagamento elettronici e tracciati tanto da rendere quasi anacronistica la disposizione stessa, che paradossalmente varrebbe quasi la pena di abrogare data la diffusione pressoché totale dei pagamenti tracciati.
Nei ristoranti che seguo a studio, in particolare quelli ubicati in aree a vocazione turistica, la misura dei pagamenti in contanti si è ormai avvicinata a percentuali ad una sola cifra e questo la dice lunga su quanto velocemente il mercato abbia risposto alla diffusione di questi mezzi di pagamento.
Non vi è più neanche bisogno di comprare il biglietto prima di salire sul bus o la metro.
Al ragionamento, si aggiunga il risultato di una recente indagine statistica che ha rilevato come nel 2024 i pagamenti in forma tracciata siano stati per la prima volta nel nostro paese in volume superiore rispetto ai pagamenti contanti: 43% contro 41%
Le altre forme di pagamento, tra cui i bonifici e gli assegni, si attestano a circa il 16% del totale.
I bonifici istantanei
Su questo ultimo punto una ulteriore osservazione va fatta.
Gli assegni stanno ormai cadendo nel dimenticatoio di molti ma l’utilizzo dei bonifici a mio parere prenderà sempre più piede, soprattutto dopo che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento (UE) 2024/886 è entrato ufficialmente in vigore un provvedimento che introduce un quadro normativo armonizzato per i bonifici istantanei in euro in tutti gli Stati membri dell’Unione, l’Instant Payment Regulation (IPR).
Dallo scorso mese di gennaio, infatti, è possibile effettuare pagamenti a mezzo bonifico in forma istantanea allo stesso prezzo del bonifico ordinario e senza maggiorazione.
Di conseguenza, anche chi non ha carte di debito o credito potrà effettuare pagamenti verificabili seduta stante dal ricevente proponendosi come formula di pagamento alternativa e meno onerosa per il ricevente che potrà risparmiare gli oneri pos.
Certo non quando ci si trova in fila alla cassa di un bar o di un supermercato, ma magari presso lo studio di un professionista o ad un artigiano intervenuto per una manutenzione presso il domicilio del cliente: si tratta sicuramente di una formula di pagamento che a mio parere entrerà facilmente in uso.
Ma si pensi anche ad altri fattori che fanno pendere la bilancia verso le transazioni elettroniche:
- la riduzione del rischio da rapine;
- il credito di imposta sulle commissioni pos a favore degli operatori minori.
Sanzioni per il rifiuto al pagamento tramite POS
Ciò non vuol dire che si debba cancellare il contante, il recente collasso dei sistemi avvenuto in Spagna per problemi alla rete elettrica è una riprova della necessità di conservare una piccola riserva di contante, per la qualsiasi evenienza.
Detto questo, vediamo qual è la normativa sulle sanzioni, entrata in vigore nell’estate del 2022 e riguardante l’obbligo di accettazione dei pagamenti pos.
L’accertamento scatta nel solo caso della denuncia da parte del cliente al quale è stato rifiutato il pagamento pos.
L’autorità può così intervenire, applicando la legge che prevede in tale situazione la comminazione di una doppia sanzione:
- 30 euro in misura fissa;
- 4% del valore della transizione negata.
La sanzione come detto può scattare solo nel momento in cui viene negato al cliente il pagamento elettronico con carta di credito o bancomat.
Se questi, invece, non ne fa richiesta, la multa, anche nei casi in cui l’esercente risulta sprovvisto di Pos, non potrà essere comminata.
Come pure non potrà essere comminata la predetta sanzione qualora l’operatore rifiuti il pagamento in altre forme, quali bonifici e assegni.
La sanzione, infine, non potrà essere comminata in caso di comprovato malfunzionamento tecnico, vedasi problemi dell’apparecchio o della connessione.
Una norma nei fatti superata in breve tempo dal mercato che come visto va verso un uso più intenso di sistemi di pagamento elettronico, prescindendo dall’obbligo di legge, favorito anche dalla più ampia introduzione di tecnologie user friendly.
Che sia il caso di abolirla o quantomeno aggiornarla, limitando magari la sanzione ai soli casi di rifiuto della qualsiasi delle forme di pagamento elettronico tracciato oggi utilizzabili, come i bonifici istantanei sopra citati, od anche il trasferimento di denaro tra borsellini elettronici e non solo del pos?
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Obbligo POS superato dal mercato?