NASPI: le istruzioni INPS sul requisito delle 13 settimane di contribuzione

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dal 2025 la NASpI non spetta in caso di rioccupazione con licenziamento lampo. Dall’INPS le istruzioni in merito alla novità prevista dalla Legge di Bilancio

NASPI: le istruzioni INPS sul requisito delle 13 settimane di contribuzione

Come funziona il nuovo requisito contributivo di 13 settimane introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per poter accedere alla NASpI in caso di dimissioni e successivo licenziamento?

Si tratta della nuova disposizione che va a modificare in chiave più restrittiva i requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione.

Nel 2025 infatti l’accesso alla tutela è precluso a chi si dimette dal posto di lavoro, trova un nuovo impiego e viene poi licenziato (si fa licenziare) dopo poco tempo, a meno che non abbia già maturato almeno 13 settimane di contribuzione.

Nella circolare n. 98 pubblicata questa mattina l’INPS ha fornito tutte le istruzioni operative per l’applicazione della novità.

NASPI: le istruzioni INPS sul requisito delle 13 settimane di contribuzione

Quest’anno i requisiti per poter ottenere l’indennità di disoccupazione sono più stringenti. Le novità sono arrivate dalla Legge di Bilancio 2025 e dal Collegato Lavoro, che sono intervenute rispettivamente sui criteri per poter ottenere la NASpI nel caso in cui i dipendenti abbiano dato le dimissioni nell’ultimo anno e sulle dimissioni di fatto per assenza ingiustificata.

La circolare dell’INPS n. 98/2025 si sofferma proprio sulla novità prevista dalla Manovra.

Dal 1° gennaio, infatti, è stato chiuso l’accesso alla NASpI ai dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, danno le dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, a un lavoro a tempo indeterminato e richiedono l’indennità dopo essere stati licenziati dal nuovo impiego.

Questo a meno che tali dipendenti possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo lavoro (quello dal quale sono stati licenziati).

L’intervento mira a limitare il fenomeno della rioccupazione con licenziamento lampo per accedere appunto all’indennità.

In quali casi non si applica la nuova norma che disciplina la NASpI?

La nuova norma, precisa l’INPS, trova applicazione solo per le domande di NASpI presentate in seguito alla cessazione involontaria del rapporto a partire dal 1° gennaio 2025.

Sono ad ogni modo escluse le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità e le ipotesi di risoluzione consensuale (procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966) che già consentono l’accesso alla NASpI.

Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa, spiega l’INPS, rientrano anche le dimissioni dei dipendenti trasferiti in un’altra sede della stessa azienda, a condizione che questo non sia motivato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Per quanto riguarda la risoluzione consensuale, la novità non si applica all’ipotesi in cui il dipendente rifiuti il trasferimento ad un’altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla sua residenza (oppure raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici).

Ebbene, precisa l’Istituto nella circolare:

“Tali ipotesi, anche se non espressamente previste dall’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 22/2015, devono ritenersi escluse dalle ipotesi di cessazione per dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che richiedono il nuovo requisito delle tredici settimane nel periodo previsto dalla novella legislativa.”

Infine, se la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve essere riferita ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria (il licenziamento) per cui si richiede la NASpI può essere riferita anche ad un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Come si calcolano le 13 settimane di contribuzione?

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, come detto, prevede che se nei 12 mesi precedenti il licenziamento (cessazione involontaria del rapporto) il dipendente ha dato le dimissioni, questo deve far valere almeno 13 settimane di contribuzione per poter ottenere la NASpI.

Queste 13 settimane devono essere riferite al periodo che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato a quella di cessazione involontaria del nuovo rapporto di lavoro, per la quale si richiede la disoccupazione.

Come precisato dall’INPS, sono considerate utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, così come quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo. In particolare, si considerano:

  • i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

A queste si possono cumulare anche eventuali settimane di contribuzione nel settore agricolo, fermi restando i parametri di equivalenza e gli altri requisiti previsti in caso di alternanza tra periodi di lavoro nel settore agricolo ed altri in diversi settori.

NASpI: calcolo dell’importo e durata della prestazione

Infine, per quanto riguarda la durata e l’importo spettante della prestazione l’INPS specifica che non ci sono variazioni.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 all’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 22/2015, infatti, si riferiscono esclusivamente al nuovo requisito delle 13 settimane di contribuzione che il dipendente deve far valere nel caso abbia dato le dimissioni nell’ultimo anno.

Pertanto, le nuove disposizioni non incidono in alcun modo sul calcolo dell’importo e sulla durata della NASpI, che viene determinata nelle modalità già previste dalla normativa.

INPS - Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Scarica la circolare INPS sul requisito di 13 settimane per l’accesso alla NASpI

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