L'Ispettorato del Lavoro mette a disposizione il modello aggiornato per la risoluzione del rapporto di lavoro. Recepisce le novità introdotte dal Collegato Lavoro in materia di dimissioni di fatto

Disponibile il modello di risoluzione del rapporto di lavoro in caso delle cosiddette dimissioni di fatto.
Il modello aggiornato recepisce le novità introdotte dal Collegato Lavoro, legge n. 203/2024, in materia di interruzione del rapporto per assenze ingiustificate.
Dal 1° gennaio, infatti, in caso di assenze ingiustificate da parte dei dipendenti per un periodo superiore al termine previsto dal CCNL applicato oppure, quando non indicato, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro può inviare una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro e interrompere il rapporto.
Dimissioni di fatto: il modello di risoluzione del rapporto di lavoro aggiornato
Con la nota n. 3984/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha messo a disposizione degli utenti il modello aggiornato di risoluzione del rapporto di lavoro.
Si tratta nello specifico del modello per la comunicazione dell’interruzione del rapporto nel caso di assenza ingiustificata da parte dei dipendenti per un periodo superiore a quello indicato nel CCNL oppure a 15 giorni.
La novità è in vigore da gennaio per effetto di quanto disposto dall’articolo 19 della legge n. 203/2024, il quale prevede che in caso di assenze ingiustificate per un periodo superiore al termine previsto dal CCNL applicato oppure, quando non indicato, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro può inviare una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro.
In seguito alle verifiche, per il dipendente in questione può quindi scattare la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore con conseguente perdita del diritto alle tutele previste per legge in caso di licenziamento quindi anche la NASpI.
Le indicazioni per l’applicazione delle novità sono state fornite dall’Ispettorato con le note n. 9740/2024 e n. 579/2025. Il Ministero del Lavoro ha poi fornito ulteriori chiarimenti nella circolare n. 6 del 27 marzo 2025.
In considerazione di tali indicazioni, l’INL ha dunque messo a disposizione il modello aggiornato per la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni di fatto.
Di seguito il modello pubblicato dall’Ispettorato, disponibile anche sul sito ufficiale.
Assenza ingiustificata anche oltre i 15 giorni se previsto dal CCNL
In termini di durata dell’assenza ingiustificata, come precisato dal Ministero nella citata circolare, quello dei 15 giorni è un termine legale minimo, la comunicazione all’Ispettorato possa essere formalizzata anche in un momento successivo.
Se, invece, il CCNL applicato prevede un termine superiore (ad esempio 20 giorni), sarà questo ad essere applicato. Al contrario, nel caso in cui sia previsto un termine inferiore si dovrà fare riferimento al termine previsto dal Collegato Lavoro, quindi quello di 15 giorni.
La comunicazione all’INL opera anche come termine iniziale per il calcolo dei 5 giorni previsti per effettuare la relativa comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro tramite il modello UNILAV.
La cessazione del rapporto avrà effetti dalla data riportata nel modulo UNILAV, la quale non potrà comunque essere precedente a quella della comunicazione all’INL. Ad ogni modo, per il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro non è tenuto al versamento della retribuzione e dei relativi contributi.
L’onere di provare l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza al datore di lavoro (ad esempio, perché ricoverato in ospedale o per causa di forza maggiore) o la circostanza di aver comunque provveduto alla comunicazione è in capo al dipendente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dimissioni di fatto: il modello di risoluzione del rapporto di lavoro aggiornato