La nuova legge sulle semplificazioni conferma anche a tutto il 2025 la disciplina LOAgri in materia di lavoro occasionale nel settore agricoltura
Arriva la conferma per il contratto LOAgri per il lavoro occasionale in agricoltura. La nuova Legge con semplificazioni per cittadini e imprese ne estende il periodo di applicazione.
Per il biennio 2023/2024, ricordiamo, i datori di lavoro del settore agricolo non possono più ricorrere al contratto di prestazioni occasionali (CPO) ma devono utilizzare il LOAgri, il nuovo regime speciale per il lavoro occasionale in agricoltura.
Il regime, inizialmente introdotto in via sperimentale, è stato confermato per un ulteriore anno. Vediamo come funziona.
Lavoro occasionale in agricoltura: contratto LOAgri confermato per tutto il 2025
Il DDL Semplificazioni 2025 è legge: dopo la conclusione dell’iter parlamentare, il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La legge n. 182/2025 prevede una serie di novità volte alla semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
Tra queste anche le nuove disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura, con la conferma per un altro anno del contratto LOAgri, il regime speciale per il lavoro occasionale in agricoltura introdotto in via sperimentale nel 2023.
Per il biennio 2023/2024, ricordiamo, le imprese del settore agricolo non hanno più avuto modo di ricorrere al contratto di prestazioni occasionali (CPO), hanno dovuto utilizzare il LOAgri.
Si tratta di un regime transitorio introdotto con l’obiettivo di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali.
Ebbene, secondo quanto previsto all’articolo 23 della citata legge, tale regime viene esteso oltre il periodo di iniziale applicazione anche a tutto il 2025, per una spesa di 900.000 euro.
Come funziona il contratto LOAgri?
Come indicato dall’INPS nella circolare n. 102/2023 con le prime istruzioni operative, come prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato si intendono quelle attività di natura stagionale con una durata non superiore a 45 giornate effettive in un anno per singolo lavoratore.
Tali prestazioni possono essere rese da:
- disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali (NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, reddito di cittadinanza, assegno di inclusione, CIGO, CIGS, assegni di integrazione salariale e ISCRO);
- pensionati;
- giovani con meno di venticinque anni di età impegnati in un ciclo di studi;
- detenuti o internati ammessi al lavoro esterno e soggetti in semilibertà.
Il contratto può avere una durata massima di 12 mesi. In caso di superamento del limite di durata di 45 giornate annue per singolo lavoratore è prevista trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore dell’agricoltura e che sono iscritti, come datori di lavoro agricoli, alle specifiche gestioni previdenziali dell’INPS. Sono esclusi quelli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.
Poiché si tratta di una tipologia di contratto per le attività stagionali, quindi lavorazioni, il LOAgri non si può applicare alle eventuali mansioni da impiegato.
Prima di poter assumere lavoratori e lavoratrici con questa modalità, i datori di lavoro devono:
- verificare la sussistenza dei requisiti da parte del lavoratore tramite una sua autocertificazione;
- inoltrare al Centro per l’impiego competente, la comunicazione obbligatoria.
I lavoratori e lavoratrici hanno diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da erogare tramite strumenti di pagamento tracciabili.
Per quanto riguarda l’obbligo contributivo, i datori di lavoro sono tenuti a versare all’INPS la contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola. Lavoratori e lavoratrici hanno diritto, quindi, all’assicurazione IVS con iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoro occasionale in agricoltura: contratto LOAgri confermato per tutto il 2025