Aliquota Irap e differenze di calcolo tra regime contabile ordinario e semplificato

Calcolo Irap: differenza tra il regime contabile semplificato ed il regime contabile ordinario.

Aliquota Irap e differenze di calcolo tra regime contabile ordinario e semplificato

L’aliquota IRAP attualmente in vigore è pari al 3,90 per cento con facoltà delle regioni di variare l’aliquota base di 0,92 punti percentuali in aumento o in diminuzione.

Tale variazione, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 16 del D.lgs. 446/1997 può essere differenziata per settori di attività e categorie di soggetti passivi.

Ecco un’analisi delle varie aliquote IRAP previste per i soggetti passivi dell’imposta e le differenze nel meccanismo di calcolo tra regime contabile semplificato e ordinario.

Aliquota IRAP 2018 per i vari soggetti passivi

Quali sono le aliquote IRAP? L’aliquota Irap varia a seconda del settore di attività e della categoria di appartenenza del soggetto passivo.

Una diversa aliquota IRAP - rispetto a quella ordinaria del 3,90 per cento - è prevista per i seguenti soggetti passivi:

  • attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l’aliquota IRAP del 4,20 per cento;
  • banche ed altri intermediari finanziari aliquota IRAP del 4,65 per cento;
  • imprese di assicurazione aliquota IRAP al 5,90 per cento;
  • amministrazioni pubbliche aliquota IRAP all’8,50 per cento.

Calcolo base imponibile Irap 2018: differenza tra regime contabile ordinario e semplificato

Le aliquote previste devono poi essere applicate alla base imponibile, al fine di ottenere l’imposta da versare con il classico sistema di saldi e acconti.

La base imponibile Irap, come si diceva prima, viene determinata mediante l’applicazione di diverse regole, a seconda del tipo di soggetto passivo e dell’attività esercitata.

Calcolo base imponibile Irap 2018 per il regime contabile ordinario
Le imprese in regime contabile ordinario (tutte le società di capitali; ditte individuali, società di persone ed enti equiparati se con volume d’affari superiore a determinate soglie) determinano la base imponibile Irap sulla base del bilancio di esercizio obbligatorio ai sensi del codice civile.

Punto di partenza è il valore della produzione - lettera A dell’articolo 2425 codice civile - dal quale occorre sottrarre i costi indicati nei numeri 6,7,8,10 lettera a) e b), 11 e 14 della lettera B del conto economico.

Calcolo base imponibile Irap regime contabile semplificato
Alle imprese, società ed enti non tenuti per legge alla contabilità ordinaria, è richiesto di riclassificare le componenti positive e negative di reddito per raccordarsi con quanto disposto dalla normativa civilistica in materia di bilancio di esercizio.

In particolare, i contribuenti in contabilità semplificata determinano la base imponibile sulla base della differenza tra ricavi, proventi ed altri componenti classificabili nella lettera A) dello schema di conto economico e la somma dei costi a loro volta classificabili nei numeri 6,7,8,10 lettera a) e b), 11 e 14 della lettera B del conto economico.

Di conseguenza, anche i contribuenti in contabilità semplificata (società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, nonché le persone fisiche titolari di reddito di impresa) dovranno comunque fare riferimento ai principi previsti obbligatoriamente dal codice civile per le imprese in contabilità ordinaria.

Questa impostazione del legislatore tributario ha lo scopo di rendere uniformi i criteri di calcolo dell’Irap per una più precisa determinazione della base imponibile.
Tuttavia, ciò comporta anche evidenti problemi legati alla riclassificazione ed interpretazione dei dati contabili a cui le imprese in contabilità semplificata devono far fronte.

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