Iperammortamento anche per le imprese sanitarie: l’elenco dei beni ammessi

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Iperammortamento anche per le imprese sanitarie: in merito ai beni e agli investimenti ammessi sono stati forniti chiarimenti dal MISE con la circolare n. 48160 del 1° marzo 2019.

Iperammortamento anche per le imprese sanitarie: l'elenco dei beni ammessi

Iperammortamento anche per le imprese sanitarie: la Sanità 4.0 rientra nel perimetro degli investimenti ammessi all’agevolazione finalizzata ad incentivare lo sviluppo di tecnologia e digitalizzazione.

A fornire chiarimenti sull’iperammortamento in sanità è la circolare pubblicata dal MISE il 1° marzo 2019, all’interno della quale è contenuto un elenco (non esaustivo) delle apparecchiature e degli altri beni ammessi alla maxi-deduzione contabile.

In merito all’iperammortamento si ricorda che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 la percentuale di maggiorazione del costo di acquisizione del bene sarà variabile ed andrà da un minimo del 50% fino al 170%.

Sarà possibile beneficiare anche del super ammortamento, con maggiorazione del costo di acquisizione del 40%, esclusivamente per gli investimenti in beni immateriali connessi al piano Industria 4.0 ma esclusivamente per i soggetti che fruiscono dell’iperammortamento.

Iperammortamento: gli investimenti ammessi per le imprese sanitarie

È il Ministero dello Sviluppo Economico a chiarire quando le imprese sanitarie possono beneficiare dell’iperammortamento fino al 270%.

L’agevolazione si applica agli investimenti rientranti nel piano Sanità 4.0, beni e strumenti non considerati negli elenchi forniti negli scorsi anni dall’Agenzia delle Entratre e dal MISE.

Si tratta delle seguenti tipologie di beni, materiali e immateriali:

  • Apparecchiature per la diagnostica per immagini;
  • Apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia;
  • Robot;
  • Sistemi automatizzati da laboratorio;
  • Software per la gestione della c.d. “cartella clinica elettronica”.

La circolare pubblicata dal Ministero chiarisce nel dettaglio la classificazione dei beni ammessi all’iperammortamento rispetto agli allegati A e B della legge n. 232/2016, la Legge di Bilancio 2017, nonché la corretta distinzione tra componente materiale ed immateriale per gli investimenti nel settore sanitario.

Gli investimenti di cui sopra per le quali le imprese potranno fruire dell’iperammortamento, sono stati raggruppati dal MISE in base alle specifiche caratteristiche tecnologiche e funzionali risultanti dalla documentazione inviata da molti operatori del settore al Ministero.

Per tutti i dettagli in merito si rimanda alla circolare del 1° marzo 2019 di seguito allegata:

MISE - Circolare 1° marzo 2019, n. 48610
Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all’art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016 e ss.mm.ii. (c.d. “iper ammortamento”) - Applicazione della disciplina nel settore
della sanità – Ulteriori chiarimenti.

Per l’iperammortamento perizia giurata entro l’anno

Tra i chiarimenti forniti, il MISE si sofferma anche sugli adempimenti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione.

Per poter fruire concretamente dell’iperammortamento è necessario che entro la chiusura del periodo d’imposta in cui è effettuato l’investimento o l’interconnessione dei beni sia redatta anche la perizia tecnica giurata o l’attestazione di conformità o di dichiarazione del legale rappresentante con valore di autocertificazione.

Nel caso di classificazione difforme rispetto a quella fornita dal Ministero con la circolare del 1° marzo 2019, in relazione ad investimenti già effettuati nei periodi d’imposta 2017 e 2018, le relative perizie (attestazioni o autocertificazioni) redatte adottando criteri di classificazione diversi da quelli sopra indicati non inficeranno l’applicabilità e la decorrenza del beneficio.

Il tutto purché, chiarisce il MISE, gli investimenti in questione siano stati comunque classificati nell’ambito del primo gruppo dell’Allegato A. Inoltre, si ritiene che non sia neanche necessario procedere a una nuova perizia giurata (attestazione o autocertificazione), a meno che la diversa classificazione in precedenza effettuata non rifletta anche una diversa assunzione di elementi o profili sostanziali non coerenti con i chiarimenti contenuti nella presente circolare.

Iperammortamento 2019, le novità riepilogate dal Ministero dello Sviluppo Economico

È bene a questo punto ricordare le novità che riguardano l’iperammortamento per gli investimenti effettuati nel 2019, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

L’iperammortamento spetterà esclusivamente per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia.

Sarà possibile fruire dell’extra-deduzione contabile esclusivamente per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La Legge di Bilancio 2019 non ha solo prorogato l’agevolazione, ma ha altresì introdotto modifiche sostanziali riguardanti la percentuale di maggiorazione del costo di acquisizione del bene, con l’obiettivo di agevolare in misura maggiore le piccole e medie imprese.

La misura della maggiorazione è stata:

  • elevata dal 150 al 170 per cento per gli investimenti dell’Allegato A (beni materiali) fino a 2,5 milioni di euro;
  • ridotta dal 150 al 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • ulteriormente ridotta dal 150 al 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Non è prevista la possibilità di fruire dell’iperammortamento per gli investimenti di importo complessivamente superiore a 20 milioni di euro.

Sono rimasti invece invariati tutti gli altri profili della disciplina agevolativa concernenti gli aspetti oggettivi nonché quelli riguardanti l’applicabilità del beneficio agli investimenti in beni immateriali, ovvero il super ammortamento del 40% per i beni di cui all’allegato B della legge n. 232 del 2016.

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