Immobilizzazioni immateriali: codice civile e principi contabili

Francesco Oliva - Bilancio e principi contabili

Immobilizzazioni immateriali nel bilancio di esercizio: analizziamo insieme cosa prevede la normativa di cui al codice civile ed i principi contabili.

Immobilizzazioni immateriali: codice civile e principi contabili

Le immobilizzazioni sono definite dal codice civile come gli “elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente” all’interno delle aziende (articolo 2424 bis codice civile).

Le immobilizzazioni si distinguono poi in tre categorie fondamentali: immateriali, materiali e finanziarie. In questo articolo ci soffermiamo sulle immobilizzazioni immateriali ovvero quelle intangibili, soffermandoci sull’inquadramento civilistico, l’iscrizione nel bilancio di esercizio, i principi contabili nazionali ed internazionali.

Alla fine di questo approfondimento saremo in grado di definire cosa sono le immobilizzazioni immateriali, come vanno iscritte in bilancio e quali sono le principali regole di valutazione e contabilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali: classificazione articolo 2424 codice civile

Le immobilizzazioni devono essere iscritte nella lettera B) dello schema obbligatorio di Stato Patrimoniale redatto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile.

Le immobilizzazioni immateriali corrispondono alla voce B) I che si divide in:

  • costi di impianto e di ampliamento;
  • costi di ricerca, sviluppo e pubblicità;
  • diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno;
  • concessione di licenze, marchi e diritti simili;
  • avviamento;
  • immobilizzazioni in corso e acconti;
  • altre.

Il codice civile non contiene poi delle definizioni delle singole categorie di immobilizzazioni immateriali, né alcun commento particolare.
Soltanto con riferimento alle prime due voci - i costi di impianto e ampliamento e quelli di ricerca, sviluppo e pubblicità - l’articolo 2427 comma 3 precisa che la nota integrativa deve indicare le ragioni tecnico-giuridiche che hanno indotto gli amministratori a capitalizzarli ovvero ad inserirli nello stato patrimoniale anziché imputarli direttamente a conto economico.

Immobilizzazioni immateriali, definizione e caratteristiche principi contabili nazionali: OIC24

La definizione delle immobilizzazioni immateriali, nonché l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione in bilancio di esercizio delle stesse sono dettate dal principio contabile nazionale numero 24 (OIC24) rubricato proprio “immobilizzazioni immateriali”.

Le caratteristiche che le immobilizzazioni immateriali devono possedere per la loro corretta iscrizione nel bilancio di esercizio previste dall’OIC24 sono:

  • assenza di tangibilità;
  • sostenimento effettivo di costi;
  • utilità pluriennale.

Non ha importanza, invece, la provenienza: l’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali non dipende dal fatto che il bene sia stato prodotto in economia ovvero acquistato da un fornitore.
Unica eccezione è rappresentata dal caso in cui l’immobilizzazione immateriale sia stata acquisita a titolo gratuito in quanto il principio contabile OIC24 non ritiene soddisfatta la condizione dell’attendibile misurazione del costo (tale divieto non sussiste nel caso delle immobilizzazioni materiali che possono essere capitalizzate a valori di mercato anche se l’acquisto è a titolo gratuito).

Immobilizzazioni immateriali, definizione e caratteristiche principi contabili internazionali: IAS38

A livello di principi contabili internazionali le immobilizzazioni immateriali sono disciplinate dallo IAS38.

Lo IAS 38 considera i seguenti requisiti fondamentali per l’iscrizione delle immobilizzazioni immateriali nel bilancio di esercizio delle aziende:

  • intangibilità;
  • deve trattarsi di risorse controllate dall’azienda;
  • risultato di operazioni svolte in passato;
  • dalle qualsi sono attesi futuri benefici economici;
  • tali benifici sono misurabili attendibilmente.

Questi requisiti sono evidentemente più stringenti di quelli previsti dalla normativa contabile italiana ragion per cui non consentono la capitalizzazione di alcuni elementi: si pensi ai costi di ampliamento e pubblicità. Queste due voci non possono essere capitalizzate nel bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali IAS-IFRS poiché manca il requisito della misurabilità oggettiva.
Per i costi di ricerca e sviluppo, invece, lo IAS 38 prevede solo la possibilità di patrimonializzare i costi di sviluppo (purché possiedano i requisiti testé menzionati).
Per i costi di ricerca occorre distinguere tra: ricerca di base (non capitalizzabile) e ricerca applicata (capitalizzabile).

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