Forfettari: fattura elettronica obbligatoria per i documenti 2023 inviati e ricevuti nel 2024

Nel 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica è entrato in vigore anche per tutti forfettari e gli altri soggetti finora esclusi. Per le operazioni effettuate nel 2023 la fattura può essere analogica se la fattura è stata spedita o messa a disposizione extra SDI entro il 31 dicembre. In caso contrario si intende non emessa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in una delle risposte presentate a Telefisco

Forfettari: fattura elettronica obbligatoria per i documenti 2023 inviati e ricevuti nel 2024

Tutti i professionisti in regime forfettario dal 2024 devono obbligatoriamente utilizzare la fattura elettronica.

Nel caso di documenti relativi a operazioni 2023 spediti o messi a disposizione extra SDI dal cedente/prestatore entro lo scorso 31 dicembre la fattura può anche essere analogica.

Se la spedizione o la messa a disposizione è successiva la fattura si considera come non emessa.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una delle risposte fornite nel corso della 33° edizione di Telefisco, il 1° febbraio 2024.

Forfettari: fattura elettronica obbligatoria per i documenti 2023 inviati e ricevuti nel 2024

Si è svolta il 1° febbraio 2024 la trentatreesima edizione di Telefisco, il convegno organizzato dal Gruppo Sole24ore, dedicato alle novità tributarie per professionisti, aziende e contribuenti.

Diversi gli ospiti presenti all’evento, compresi il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con quest’ultimo che si è soffermato in particolare sui dati relativi ai crediti da riscossione.

Come di consueto, nel corso del convegno sono state presentate le risposte dell’Agenzia delle Entrate alle domande relative ai vari temi oggetto della giornata di lavoro.

Tra questi anche quello della fatturazione elettronica, che dal 1° gennaio 2024 è diventata obbligatoria anche per i soggetti esclusi fino al 31 dicembre scorso. Si tratta dei contribuenti in regime forfettario, i titolari di partita IVA in regime di vantaggio e associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991, in caso di proventi da attività commerciali non superiore a 65.000 euro.

Il chiarimento riguarda nello specifico l’obbligo di fatturazione elettronica per i documenti relativi al 2023 ma inviati e ricevuti nel 2024.

In questo caso si può ritenere confermato quanto già illustrato dall’Agenzia nelle FAQ relative al 2019, cioè che l’obbligo di fatturazione elettronica deve essere valutato in riferimento all’emissione del documento.

L’Agenzia sottolinea quanto già chiarito con la circolare n. 14/E/2019 e cioè che per la fattura elettronica la data di effettuazione dell’operazione è quella riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file, dato che lo SDI ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente la data e l’orario di avvenuta trasmissione.

“Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SDI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dall’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto Iva, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.”

La fattura, però, fa notare l’Agenzia non può essere considerata emessa prima dell’invio al sistema di interscambio. Pertanto, se la data dell’operazione e quella dell’invio non coincidono, i due momenti devono avere autonoma indicazione e valenza.

Da qui il chiarimento. Per le operazioni effettuate nel corso del 2023 le possibilità sono due:

  • se il cedente/prestatore ha spedito o messo a disposizione del cessionario/committente la fattura extra SDI entro il 31 dicembre 2023, questa poteva anche non essere elettronica indipendentemente dalla data della ricezione;
  • se, invece, la fattura extra SDI è stata spedita/messa a disposizione dopo il 31 dicembre scorso, fermo restando un eventuale ravvedimento in base all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, questa si intende non emessa.

In quest’ultimo caso si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 471/1997, da 250 a 2.000 euro.

Fattura elettronica: da quando è obbligatoria per i contribuenti

L’Agenzia sottolinea inoltre che, come indicato nella circolare n. 32/E/2023, solo per i contribuenti che nel 2021 hanno ottenuto ricavi o compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro, l’obbligo di fatturazione elettronica è entrato in vigore dal 1° luglio 2022.

Per tutti gli altri soggetti forfettari, l’obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi e compensi conseguiti nel 2022.

Pertanto, i contribuenti che rimangono nel regime forfettario nel 2023 e che per il 2022 erano già tenuti alla fatturazione elettronica, continuano a fatturare con questa modalità.

Per i soggetti, che invece restano nel forfettario nel 2023 e che per il 2022 non erano tenuti alla fatturazione elettronica, l’obbligo è scattato dal 1° gennaio.

Nel caso in cui la permanenza nel regime forfettario sia venuta meno nel 2023 per il superamento del nuovo limite di 100.000 euro, l’obbligo per il contribuente divenuto ordinario è scattato direttamente nel 2023.

Dal 1° gennaio 2024, dunque, tutte le fatture emesse da soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia, con l’eccezione delle fatture effettuate dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, devono essere elettroniche tramite il sistema di interscambio SDI.

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