Domanda bonus mamme sempre al datore di lavoro, all’INPS solo i dati dei figli

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Le lavoratrici madri che intendono richiedere il bonus mamme 2024 devono presentare la domanda al datore di lavoro. Sarà possibile inviare direttamente all’INPS solo i codici fiscali dei figli attraverso la piattaforma informatica in fase di sviluppo

Domanda bonus mamme sempre al datore di lavoro, all'INPS solo i dati dei figli

Come si richiede il bonus mamme 2024?

Le lavoratrici madri devono comunicare la volontà di avvalersi dell’esonero direttamente al datore di lavoro.

Non è necessario inviare alcuna richiesta all’INPS. L’Istituto, però, sta per rilasciare il nuovo servizio per la comunicazione dei dati relativi ai figli.

Permetterà alle lavoratrici di inviare i codici fiscali dei figli direttamente all’INPS, senza il tramite del datore di lavoro.

L’agevolazione dà diritto a un esonero contributivo fino a un massimo di di 3.000 euro annui.

Domanda bonus mamme sempre al datore di lavoro, all’INPS solo i dati dei figli

Da gennaio le lavoratici madri di almeno due figli possono presentare la domanda per accedere al nuovo bonus introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, che riconosce un esonero contributivo del 100 per cento per un massimo di 3.000 euro annui, pari quindi a 250 euro al mese.

L’INPS ha fornito tutte le istruzioni operative sul bonus mamme nella circolare n. 27 pubblicata lo scorso gennaio.

Per quanto riguarda la richiesta di accesso al beneficio, le lavoratrici in possesso dei requisiti previsti dovranno comunicare la volontà di avvalersi dell’esonero del datore di lavoro.

La domanda, infatti, non va presentata all’INPS ma al datore di lavoro che successivamente espone l’esonero spettante nelle denunce retributive.

In questa fase le lavoratrici dovranno anche comunicare i dati relativi ai figli a carico, in particolare il numero degli stessi e i relativi codici fiscali.

Come evidenziato anche nelle risposte alle domande più frequenti (FAQ) pubblicate sul sito istituzionale, le lavoratrici hanno anche la possibilità di comunicare le informazioni relative ai codici fiscali dei figli direttamente all’Istituto, senza passare per il datore di lavoro.

Potranno farlo utilizzando un’apposita piattaforma informatica che però al momento non è ancora stata rilasciata.

Attenzione: se la lavoratrice sceglie di inviare i codici fiscali dei figli direttamente all’INPS dovrà comunque richiedere il bonus al datore di lavoro e comunicargli il numero di figli.

Riassumendo, dunque, la procedura che le lavoratrici devono seguire per richiedere il bonus mamme è la seguente.

Come prima cosa devono comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero. Nel farlo possono fornire solo il numero di figli oppure anche i codici fiscali.

Se comunicano solo il numero di figli, successivamente dovranno inserire nell’applicativo INPS che sarà rilasciato i codici fiscali dei figli.

Ad ogni modo, i codici fiscali devono necessariamente essere inviati. Come sottolineato dall’INPS nella circolare con le istruzioni, la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce, oppure da parte della lavoratrice tramite l’utilizzo dell’apposito servizio, comporta la revoca del beneficio.

Domanda bonus mamme: requisiti e importi

Come detto, il bonus mamme è dedicato alle lavoratrici dipendenti con figli e consiste in un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite di 3.000 euro annui, che ripartito su base mensile riconosce in busta paga fino a un massimo di 250 euro.

Le lavoratrici devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part time), sia nel pubblico che in aziende private, compreso il settore agricolo. Sono però escluse le madri che lavorano in ambito domestico.

Come previsto dalla Manovra 2024, l’esonero spetta fino al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al compimento dei 18 anni del più piccolo.

L’agevolazione, poi, spetta anche alle madri lavoratrici madri con almeno due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, ma solo per il 2024.

Il bonus sarà applicato quindi fino al mese di compimento del diciottesimo/decimo anno di età del figlio più piccolo nel caso in cui avvenga prima delle scadenze previste.

La misura non è compatibile con l’altro esonero dalla contribuzione previsto dal taglio del cuneo fiscale previsto per la generalità dei dipendenti.

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