L'esonero previsto da Decontribuzione Sud spetta anche se azienda e dipendente hanno un accordo per lo svolgimento dell'attività in modalità agile fuori dalla regione agevolata

Decontribuzione Sud anche in caso di smart working. L’esonero spetta anche se azienda e dipendente firmano un accordo per lo svolgimento dell’attività in modalità agile fuori dalle regioni agevolate.
Il chiarimento arriva direttamente dall’INPS su richiesta del CNDCEC, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Come precisato dall’Istituto è la sede che determina il diritto alla fruizione, non il luogo da cui è svolta la prestazione da remoto.
Decontribuzione Sud anche per il lavoro agile
Dall’INPS sono arrivate nuove indicazioni in merito alla fruizione della nuova versione di Decontribuzione Sud, dedicata alle micro e PMI del Mezzogiorno e volta a favorire l’occupazione a tempo indeterminato.
I chiarimenti sono frutto della riunione del tavolo tecnico tra l’Istituto e il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili che ha avuto ad oggetto diverse tematiche di lavoro, dal congedo di maternità e parentale al bonus giovani nella zona ZES.
Tra queste appunto anche Decontribuzione Sud, per cui i rappresentanti della categoria professionale hanno chiesto se il datore di lavoro possa continuare a beneficiare dell’esonero anche qualora abbia sottoscritto, successivamente all’assunzione, un patto di lavoro agile con il proprio dipendente senza obblighi di permanenza al sud.
In sostanza, se l’esonero contributivo spetta anche se il dipendente svolge l’attività in smart working fuori dalla regione che dà diritto all’agevolazione.
La risposta, in sintesi, è positiva. Come precisato dall’INPS, infatti, la sede di lavoro che rileva ai fini della legittima fruizione della Decontribuzione Sud, è la sede operativa dell’azienda.
Pertanto, ai fini della verifica del requisito, si deve tenere conto di quanto denunciato in Uniemens e l’effettiva esistenza di una unità operativa nel Mezzogiorno. È quindi decisivo il luogo di lavoro “fiscale” e non quello da cui viene svolta la prestazione da remoto.
Le risposte dell’INPS ai quesiti del CNCEC in materia di congedo
Come detto, durante l’incontro tra INPS e CNDCEC si è discusso anche di altri temi tra cui il congedo di maternità e quello parentale.
Per quanto riguarda il primo, è stato chiesto quale sia la procedura corretta di richiesta nell’ipotesi in cui una lavoratrice abbia inizialmente presentato la domanda di flessibilità (e di relativa indennità economica INPS) del congedo posticipando un mese dell’astensione prima del parto (l’ottavo mese di gravidanza) al periodo successivo al parto ma, in secondo un momento, nel corso dell’ottavo mese di gestazione abbia acquisito le attestazioni mediche necessarie per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto.
L’Istituto ha confermato che bisogna inviare una seconda domanda di indennità di maternità dove va indicato il periodo interamente successivo al parto senza rettificare e/o annullare la precedente domanda.
Per quanto riguarda il congedo parentale, considerando la prevalenza della maternità sulla malattia e della malattia sul congedo parentale, è stato chiesto se tale assunto sia valido anche alla luce dell’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80 per cento per un massimo di tre mesi.
L’INPS ha confermato la prevalenza della malattia sul congedo parentale a prescindere dall’elevazione dell’aliquota dell’indennità di congedo parentale all’80 per cento.
I chiarimenti sul bonus giovani e donne e sul bonus ZES
In merito al bonus giovani e donne, i commercialisti hanno segnalato la criticità nell’ipotesi in cui un datore di lavoro intenda prenotare le risorse per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time verticale, chiedendo sulla base di quale retribuzione dovrà stimare l’entità della dote da prenotare.
L’INPS ha specificato che in questi casi è più corretto presentare la domanda inserendo la retribuzione media relativa ai mesi lavorati.
Resta fermo che l’effettiva fruizione del beneficio potrà riguardare la sola contribuzione datoriale esonerabile nei limiti previsti.
Inoltre, considerando che le procedure telematiche riproporzionano l’ammontare del massimale dell’agevolazione spettante in caso di part time, sarebbe opportuno non indicare la percentuale di part time relativa al rapporto.
Per quanto riguarda il bonus ZES, infine, è stato chiesto se, in caso di un’assunzione a tempo determinato fatta il primo maggio 2025 con trasformazione del contratto a tempo indeterminato in data primo luglio 2025, è possibile presentare domanda di esonero prima di effettuare la trasformazione.
L’Istituto ha confermato tale possibilità in quanto per accedere all’esonero previsto dal bonus giovani nella ZES è necessario presentare la domanda all’INPS prima di effettuare la trasformazione e prima dell’invio della relativa Comunicazione obbligatoria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Decontribuzione Sud anche per il lavoro agile fuori regione