Dall'INPS arrivano le istruzioni per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria per l'assegno unico. Ecco come funziona il nuovo servizio

Il genitore superstite non inserito nella domanda di assegno unico può accedere alla prestazione.
L’INPS annuncia l’attivazione del servizio per il subentro del genitore che è stato dichiarato nella domanda originaria ma che è decaduta a causa del decesso del genitore che l’ha presentata.
Tutte le istruzioni sono state fornite dall’INPS nel messaggio n. 1796 pubblicato il 6 giugno 2025.
Assegno unico: le istruzioni INPS per il subentro del genitore superstite
La domanda per l’assegno unico, la prestazione economica per i figli a carico, può essere presentata da uno dei genitori.
Per quanto riguarda la gestione delle domande in caso di decesso di uno dei genitori, di entrambi oppure dell’unico genitore per i nuclei monogenitoriali specifiche istruzioni sono state fornite dall’INPS nella circolare n. 76 del 2023, nella quale sono contenute le indicazioni in merito all’integrazione della richiesta.
Uno dei servizi annunciati riguardava appunto la possibilità di consentire al genitore superstite, dichiarato solo come “Altro genitore”, di subentrare nella domanda originaria decaduta a causa decesso del genitore richiedente.
Dopo più di un anno di attesa tale servizio è dunque ora disponibile, ed è stato implementato per consentire al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta.
Come funziona il servizio?
Quando il genitore superstite si trova in fase di presentazione di una nuova domanda di assegno unico, il sistema rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.
In caso di subentro, il genitore richiedente viene identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a”. Inoltre, viene assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Si ricevono quindi tutti gli eventuali arretrati dalla decadenza della domanda originaria.
Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.
L’INPS, inoltre, ricorda che per poter ottenere la maggiorazione prevista per i genitori titolari di redditi da lavoro per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare nella domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.
- INPS - Messaggio n. 1796 del 6 giugno 2025
- Implementazione del servizio per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria decaduta a seguito del decesso del genitore richiedente
Assegno unico: in scadenza il termine per l’ISEE aggiornato e per ottenere gli arretrati
Ricordiamo che giugno è un mese importante per le famiglie che ricevono l’assegno unico.
Il 30 del mese, infatti, segna il termine ultimo entro il quale è possibile inviare l’ISEE aggiornato al nuovo anno e ottenere tutti gli arretrati spettanti da marzo.
Questo perché l’importo della prestazione è determinato in base al valore ISEE della famiglia. In mancanza di una DSU aggiornata al nuovo anno, dunque, l’istituto non può erogare il corretto importo spettante.
Chi non ha presentato l’ISEE 2025 entro febbraio, dalla mensilità di marzo sta ricevendo l’importo minimo della prestazione. Presentando appunto l’ISEE aggiornato entro il 30 giugno 2025 si potranno ottenere tutti gli arretrati spettanti. Oltre tale data, invece, non sarà più possibile riceverli.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno unico: le istruzioni INPS per il subentro del genitore superstite