Valida l’acquisizione della pendrive quando c’è collaborazione

Verifica fiscale: valida l'acquisizione della pendrive quando c’è collaborazione, richiesta l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica in caso di apertura coattiva. A chiarirlo è l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 737 del 19 gennaio 2021.

Valida l'acquisizione della pendrive quando c'è collaborazione

Nel caso di verifica fiscale l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere è richiesta soltanto nel caso di apertura coattiva. Pertanto, quando l’attività di ricerca si svolge, sia pur non spontaneamente ma almeno volontariamente, con la collaborazione del contribuente è legittima l’acquisizione di documentazione custodita all’interno di una pendrive rinvenuta in sede di verifica. Questo il principio sancito la Corte di cassazione con l’Ordinanza n. 737 del 19 gennaio 2021.

La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso presentato da una società avverso una serie di avvisi di accertamento recanti le risultanze di una verifica fiscale condotta dall’Amministrazione finanziaria. La CTR, confermando la decisione di prime cure, ha respinto sia l’impugnazione principale della società contribuente sia l’impugnazione incidentale dell’ufficio con conseguente annullamento parziale degli atti impositivi.

La società ha impugnato la decisione d’appello lamentando, per quanto di interesse, violazione e falsa applicazione dell’art. 52 DPR n. 633 del 1972 per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto legittimo l’utilizzo dei dati contenuti nella pendrive reperita nel corso della verifica.

L’art. 52, co. 1 del DPR 633/1972 dispone che oltre all’autorizzazione di natura amministrativa rilasciata dal capo dell’Ufficio da cui dipendono i verificatori, per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica.

Il successivo co. 3 sancisce che è “in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale”.

La Corte di Cassazione, nel ritenere infondato il motivo di ricorso, ha precisato che l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta dall’art. 52, terzo comma, DPR n. 633 del 1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 33, DPR n. 600 del 1973), sia richiesta soltanto nel caso di “apertura coattiva”, e non anche quando l’attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente.

Ne deriva che deve ritenersi sempre legittima l’acquisizione di documentazione custodita all’interno di una borsa (o di una pen drive) rinvenuta in sede di verifica fiscale laddove l’apertura della stessa “è avvenuta sia pur non spontaneamente, comunque volontariamente”.

Pertanto se, come nel caso di specie, c’è stato un atteggiamento collaborativo da parte del contribuente, “non si ricade in alcun caso di apertura “coattiva”, o contro la volontà del contribuente, per l’esecuzione della quale operazione è necessaria l’autorizzazione del Pubblico Ministero”.

Alla luce di tale argomentazione la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità degli avvisi di accertamento nella misura stabilita dai giudici di merito.

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