TFR e crediti di lavoro: nuove istruzioni INPS sulla domanda telematica

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

TFR e crediti di lavoro, nuove istruzioni INPS sulla domanda telematica: con il messaggio numero 1627 del 15 aprile 2020, arrivano alcune precisazioni sulla documentazione da allegare. Proroga del termine per riscuotere le prestazioni in questo momento di emergenza coronavirus fino al 31 luglio. I dettagli nella comunicazione diffusa dall'Istituto.

TFR e crediti di lavoro: nuove istruzioni INPS sulla domanda telematica

TFR e crediti di lavoro, nuove istruzioni INPS sulla domanda telematica per il Fondo di Garanzia: con il messaggio numero 1627 del 15 aprile 2020, arrivano alcune precisazioni sulla documentazione da allegare.

Chiarimenti anche sul termine per riscuotere le prestazioni: se la scadenza è prevista in in questo momento di crisi per coronavirus, si proroga fino al 31 luglio, data attualmente prevista per la fine dello stato di emergenza.

La comunicazione integra due precedenti comunicazioni sui documenti che devono essere prodotti per consentire l’istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR, Trattamento di Fine Rapporto, e dei crediti di lavoro.

INPS - Messaggio numero 1627 del 15 aprile 2020
Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982 e agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992.

TFR e crediti di lavoro: l’elenco di documenti da allegare alla domanda telematica

Da maggio 2016 il servizio domanda di Fondo di garanzia, disponibile sul portale INPS, è stato aggiornato con una nuova funzione per allegare la documentazione richiesta.

Con il messaggio numero 2084 dell’11 maggio 2016, l’INPS ha indicato la documentazione da allegare alla domanda telematica per il Fondo di Garanzia di TFR e crediti di lavoro, e di posizione previdenziale complementare, nei seguenti casi:

  • datore di lavoro assoggettato a procedura di Fallimento, Liquidazione Coatta Amministrativa o Amministrazione Straordinaria;
  • datore di lavoro assoggettato a concordato preventivo;
  • datore di lavoro assoggettato a procedura in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
  • datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale (esecuzione individuale, eredità giacente, liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter L. 3/2012).

L’elenco dei documenti nel testo integrale della comunicazione.

INPS - Messaggio numero 2084 dell’11 maggio 2020
Fondo di garanzia di cui all’ART. 2 L. 297/82 (TFR E CREDITI DI LAVORO) di cui ALL’ART. 5 D.LVO 80/92 (POSIZIONE PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE) - Documenti da presentare a corredo della domanda

Sulla lista relativa all’ultimo punto e in particolare per quanto riguarda i documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso esecuzione individuale, l’Istituto è intervenuto di recente, con il messaggio numero 3854 del 24 ottobre 2019, per chiarire che nell’elenco la voce “Originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata” deve essere sostituita con “Copia conforme del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata”.

Specificando:

“Si fa presente che la conformità del titolo all’originale può essere attestata dalla cancelleria del Tribunale o, ai soli fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia, da un funzionario dell’Istituto previa esibizione dell’originale. Il predetto documento può essere allegato alla domanda telematica”.

TFR e crediti di lavoro: nuove istruzioni INPS sulla domanda telematica

Il nuovo intervento del messaggio numero 1627 del 15 aprile 2020 aggiunge ulteriori dettagli.

Si sottolinea, infatti, che la corrispondenza all’originale della copia del titolo esecutivo, allegata alla domanda stessa, sulla base del quale è stata tentata l’esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, può essere asseverata anche dal legale che ha patrocinato il lavoratore.

Inoltre, sulla documentazione da allegare alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia presentata dai cessionari del credito per TFR del lavoratore si precisa:

“nella domanda telematica è già presente la dichiarazione relativa al fatto che non sono in corso altre azioni di recupero del credito”.

Di conseguenza, si forniscono istruzioni su quando è necessario allegare il modulo “SR131”:

  • non deve essere allegato nel caso in cui il cessionario sia stato ammesso allo stato passivo;
  • deve essere caricato online nei casi in cui il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare del cessionario o del lavoratore non individui in maniera chiara ed inequivocabile la quota di TFR spettante allo stesso cessionario.

TFR e crediti di lavoro: istruzioni INPS sulla proroga del termine per riscuotere le prestazioni

Il messaggio INPS è anche l’occasione per fornire indicazioni sul termine per riscuotere le prestazioni in questo momento di emergenza coronavirus.

L’Istituto chiarisce che, per garantire a tutti i beneficiari di riscuotere più agevolmente le prestazioni liquidate, se il termine di 60 giorni previsto dalla convenzione per l’esecuzione dei bonifici scade durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria dichiarata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le Strutture
territoriali, d’intesa con la filiale della banca convenzionata, prorogano il termine fino al 31 luglio, ovvero al termine dei 6 mesi indicati.

La comunicazione si conclude con un’ultima precisazione sul TFR:

“Si evidenzia che l’articolo 34 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto la sospensione di diritto nel periodo 23 febbraio – 1° giugno 2020 dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS, ivi comprese anche le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia (TFR e ultime tre mensilità)”.

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