Tardivo invio delle dichiarazioni con sanzioni ridotte al commercialista

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

Sanzioni con cumulo giuridico e non materiale per l'intermediario che commette più violazioni per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali dei propri clienti, omettendole o inviandole in ritardo. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 26911 del 5 ottobre 2021.

Tardivo invio delle dichiarazioni con sanzioni ridotte al commercialista

In applicazione del principio del favor rei, se l’intermediario abilitato commette più violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni omettendo o inviando in ritardo le dichiarazioni fiscali dei propri clienti, nei suoi confronti si applica la sanzione più favorevole determinata con il cumulo giuridico invece del cumulo materiale.

Questo è quanto hanno affermato i giudici della suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 26911 del 5 ottobre 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 26911 del 5 ottobre 2021
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 26911 del 5 ottobre 2021.

La vicenda processuale – La controversia attiene ad un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva contestato ad un intermediario professionale di avere tardivamente inviato 32 dichiarazioni dei redditi di clienti, oltre 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione, con irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997.

A parere dell’Ufficio finanziario doveva applicarsi il cumulo materiale e non il cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, non essendo configurabile, in relazione alla violazione, né concorso formale, né concorso materiale.

L’impugnazione è stata accolta sia dalla CTP che dalla CTR che ha annullato l’avviso di accertamento perché, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, anche nell’ambito delle infrazioni commesse dall’intermediario si possono distinguere le violazioni formali da quelle non formali, ben potendo ipotizzarsi fattispecie in cui la condotta dell’intermediario agevolava l’evasione o comunque determinava un minor incasso erariale (infrazione non meramente formale) e quella in cui tale condotta arrecava solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali).

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 per aver la CTR erroneamente ritenuto che il ritardato invio delle dichiarazioni fiscali con distinti file oltre i termini di legge possa dare origine ad un concorso formale tra le violazioni con l’effetto dell’applicazione del cumulo giuridico.

Diversamente, dovrebbe applicarsi il cumulo materiale delle sanzioni per ogni singolo file contenente le dichiarazioni trasmesse tardivamente.

La Corte non ha ritenuto fondato il motivo di doglianza dell’Amministrazione finanziaria.

I giudici hanno richiamato la circolare n. 52/E/2007 in cui l’Agenzia delle entrate ha affermato che il tardivo invio di un file contenente più dichiarazioni, integrando condotta illecita imputabile ad un soggetto diverso dal contribuente e non collegata all’obbligo di versamento delle imposte, non è suscettibile di essere classificata quale violazione formale o sostanziale e quindi non trova applicazione la disciplina del cumulo giuridico.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, se la violazione consiste nel tardivo invio in tempi diversi di più file, contenenti ciascuno più dichiarazioni, si applicheranno tante sanzioni quanti sono i file tardivi.

Contrariamente a tale posizione la Corte di cassazione tende per la soluzione inversa di ammettere l’applicazione del cumulo giuridico in forza del principio del favor rei.

L’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce infatti che “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.

Ne discende che se l’intermediario abilitato commette violazione in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni con l’omesso o il tardivo invio di più dichiarazioni fiscali, trova applicazione l’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997. Alla stregua delle considerazioni svolte, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso erariale, avendo la C.T.R. ritenuto nella specie applicabile il cumulo giuridico.

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