Tabelle Aci 2018: tariffe rimborso chilometrico

Redazione - Irpef

Tabelle Aci 2018 pubblicate in Gazzetta Ufficiale: ecco le tariffe per il calcolo del rimborso chilometrico e dei fringe benefit che spettano ai dipendenti in caso di trasferte di lavoro.

Tabelle Aci 2018: tariffe rimborso chilometrico

Tabelle Aci 2018: aggiornate le tariffe relative al rimborso chilometrico per i dipendenti in caso di trasferte di lavoro e per il calcolo dei fringe benefit.

Le nuove tabelle Aci aggiornate al 2018 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017. Come ogni anno, le tariffe vengono approvate dall’Aci entro la fine del mese di novembre e vengono pubblicate dal MEF in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre.

Le tariffe Aci vengono aggiornate annualmente di modo da stabilire l’importo dei rimborsi chilometrici che spettano al lavoratore dipendente per i veicoli concessi in uso promiscuo. Le tabelle suddividono i veicoli, auto e moto, sulla base del modello e della modalità di alimentazione.

Nell’ultima colonne delle tabelle Aci 2018 è contenuto nel dettaglio il valore del fringe benefit sottoposto a tassazione.

Si mettono di seguito a disposizione le tabelle Aci 2018 per il calcolo del rimborso chilometrico.

Tabelle Aci 2018: tariffe rimborso chilometrico

Ecco le tabelle Aci 2018 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli ad uso promiscuo per il calcolo dei fringe benefit pubblicate in GU del 29 dicembre 2017:

AUTOVEICOLI A BENZINA IN PRODUZIONE
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AUTOVEICOLI A GASOLIO IN PRODUZIONE
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AUTOVEICOLI A BENZINA-GPL, BENZINA-METANO O METANO ESCLUSIVO
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AUTOVEICOLI ELETTRICI, IBRIDI E IBRIDI PLUG-IN IN PRODUZIONE
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AUTOVEICOLI A BENZINA FUORI PRODUZIONE
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AUTOVEICOLI A GASOLIO FUORI PRODUZIONE
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AUTOVEICOLI A BENZINA-GPL, BENZINA-METANO O METANO ESCLUSIVO FUORI PRODUZIONE
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AUTOVEICOLI ELETTRICI, IBRIDI E IBRIDI PLUG-IN FUORI PRODUZIONE
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MOTOVEICOLI
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Rimborso chilometrico Aci 2018

I rimborsi chilometrici vengono erogati nei confronti dei lavoratori per spese relative a costi proporzionali all’utilizzo, ovvero collegati all’utilizzo del mezzo (costo del carburante, di manutenzione e riparazione, costo dei pneumatici ecc) e costi non proporzionali, ovvero indipendenti dal reale utilizzo del mezzo (assicurazione, bollo auto).

Per la richiesta dei rimborsi chilometrici le spese devono essere appositamente documentate.

Nelle tabelle Aci 2018 per i rimborsi chilometrici vengono suddivise innanzitutto le auto in produzione e quelle fuori produzione. Le stesse poi sono suddivisi in base alla tipologia di alimentazione: a benzina, metano, gasolio, gpl o elettrici. Le tabelle contengono inoltre anche i dati necessari per i rimborsi chilometrici nell’utilizzo di motoveicoli.

Come specificato dalla circolare ministeriale 326/1997 nel caso in cui il veicolo utilizzato in modo promiscuo non fosse presente nelle nuove tabelle Aci bisognerà prendere come riferimento il modello più simile.

Rimborsi chilometrici Aci: tassazione e deducibilità

L’assegnazione ai dipendenti di auto ad uso promiscuo comporta due conseguenze a livello fiscale: da un lato la deducibilità al 70% dei costi per il datore di lavoro e dall’altra la tassazione dei fringe benefit in capo al lavoratore, calcolato in base delle tabelle Aci 2018 per i rimborsi chilometrici in rapporto alla percorrenza convenzionale annua di 15.000 km.

In sostanza, il fringe-benefit è la retribuzione che l’azienda eroga al lavoratore per l’utilizzo di auto a scopo promiscuo e l’imponibilità degli stessi è calcolata per il 30% dell’importo erogato in rapporto alla percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base dei costi chilometrici contenuti nelle tabelle Aci 2018.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, i fringe-benefit non concorrono alla formazione di reddito da lavoro dipendente entro il limite d’importo di 258,23 euro nel periodo d’imposta di riferimento.

Per quanto riguarda le imprese, il costo dei rimborsi chilometrici per auto ad uso promiscuo può essere portato in deduzione fiscale del 70%, così come indicato nell’articolo 164, comma 1 del Tuir. La deducibilità parziale non è soggetta a limiti d’importo, ma è limitata al costo di percorrenza o tariffa di noleggio di veicoli di 17 hp se a benzina o di 20 hp se diesel.

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