Super ammortamento, anche le cabine balneari tra i beni strumentali

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Super ammortamento valido anche per le cabine dello stabilimento balneare: possono rientrare tra i beni strumentali, se non sono classificabili come costruzioni. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 404 del 9 ottobre 2019.

Super ammortamento, anche le cabine balneari tra i beni strumentali

Super ammortamento valido anche per le cabine di legno rimovibili dello stabilimento balneare: se per la loro struttura non sono considerate costruzioni, possono rientrare tra i beni strumentali. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 404 del 9 ottobre 2019.

Lo spunto per il chiarimento, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico: protagonista è il titolare di uno stabilimento che vorrebbe accedere all’agevolazione per aver effettuato l’acquisto di nuove cabine nel 2018, non considerate nella determinazione della stima catastale e rimosse a fine stagione.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 404 del 9 ottobre 2019
Articolo 1, commi da 29 a 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Regime agevolativo cd. super ammortamento.

Super ammortamento, anche le cabine dello stabilimento balneare tra i beni strumentali

Il super ammortamento è stato introdotto con la legge di stabilità del 2016 e ha offerto la possibilità all’imprenditore o al lavoratore autonomo che acquista beni materiali strumentali nuovi di maggiorare il costo di acquisizione ai soli fini delle imposte sui redditi.

La legge di Bilancio 2018 ha stabilito una maggiorazione del 30% del costo dei beni acquistati da gennaio a dicembre 2018, o entro il 30 giugno 2019 a determinate condizioni.

Il titolare dello stabilimento balneare si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del super ammortamento per l’acquisto delle cabine effettuato nel 2018. E ottiene il via libera.

Fondamentale per accedere all’agevolazione è il requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione”.

Presupposto che in questo caso risulta soddisfatto “in considerazione della natura dei beni di cui si tratta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 43 del TUIR, si legge nella risposta all’interpello numero 404 del 9 ottobre 2019.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate specifica, inoltre, che le costruzioni sono escluse dall’agevolazione.

Ma si tratta di una esclusione che non riguarda le cabine balneari, “qualora le strutture in questione non siano annoverabili, a tutti gli effetti, tra le «costruzioni» e proprio in considerazione di ciò non siano considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare”.

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