Sostituto di imposta e lavoratori frontalieri: le istruzioni delle Entrate

Tommaso Gavi - Imposte

Sostituto di imposta e frontalieri: riguardo alle imposte sul reddito da lavoro dipendente, come deve comportarsi un datore di lavoro? L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni con la risposta ad interpello numero 433 del 28 ottobre 2019. Secondo gli accordi tra i due Stati e per evitare doppie imposizioni, fa fede la residenza.

Sostituto di imposta e lavoratori frontalieri: le istruzioni delle Entrate

Sostituto di imposta e frontalieri: come deve comportarsi un datore di lavoro per quanto riguarda le imposte dovute sul reddito da lavoro dipendente?

Il quesito rivolto all’Agenzia delle Entrate è posto da un lavoratore dipendente frontaliere e riguarda la correttezza dell’applicazione delle ritenute Irpef nel caso di lavoro in Italia, residenza in Francia e iscrizione all’AIRE, Anagrafe degli italiani residenti all’estero.

La risposta ad interpello numero 433 del 28 ottobre 2019 risulta, infatti, utile soprattutto ai sostituti di imposta. Per evitare la doppia imposizione gli accordi Italia-Francia prevedono che le imposte sui redditi debbano essere versate nello Stato di residenza.

Il documento chiarificatore ha anche evidenziato come deve comportarsi il sostituto di imposta in tali situazioni e quali sono i criteri che determinano quando la residenza fiscale è considerata in Italia. I dettagli della risposta.

Frontalieri e imposte reddito da lavoro dipendente: conta lo Stato di residenza, la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Preliminarmente è necessario chiarire che si definisce “frontaliere” chi ha la propria abitazione in un dipartimento francese confinante con l’Italia e svolge la propria attività lavorativa in una Regione confinante con la Francia.

Con la risposta ad interpello numero 433 del 28 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di lavoratori dipendenti frontalieri con lavoro in Italia e residenza in Francia, lo Stato autorizzato a ricevere le imposte sui redditi è quello di residenza del lavoratore.

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello numero 433 del 28 ottobre 2019
Tassazione reddito da lavoro dipendente soggetto frontaliere - adempimenti sostituto d’imposta.

Alla base del chiarimento c’è il combinato disposto di:

  • articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione Italia - Francia per evitare le doppie imposizioni, firmata a Venezia il 5 ottobre del 1989;
  • ratifica della Legge numero 20 del 7 gennaio 1992.

Tali accordi bilaterali fra i due Stati dispongono che sia la residenza a determinare l’imponibilità delle imposte sui redditi.

Riguardo al concetto di residenza si legge:

“l’espressione “residente di uno Stato” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.”

Frontalieri e imposte reddito da lavoro dipendente: come deve comportarsi il sostituto di imposta

Nel caso in cui un dipendente sia frontaliere, come deve comportarsi il sostituto di imposta? I dubbi sono sciolti dal documento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.

Il sostituto di imposta può agire in due diversi modi:

  • applicare direttamente l’esenzione delle imposte sui redditi, sotto la propria responsabilità, nel caso in cui abbia ricevuto l’idonea documentazione da parte del lavoratore frontaliere che dimostri di rispondere ai requisiti stabiliti dagli accordi bilaterali. Se la documentazione è sufficiente a dimostrare i requisiti della convenzione tra Italia e Francia, il datore di lavoro può quindi applicare direttamente l’esenzione di sua iniziativa;
  • operare le ritenute in tutti i casi in cui il sostituto d’imposta riscontri una situazione di incertezza ovvero quando la documentazione non dimostra chiaramente i requisiti richiesti dagli accordi bilaterali. In tal caso il datore di lavoro dovrà dunque operare le ricevute e, qualora ne avesse diritto, il lavoratore potrà recuperare le somme trattenute e non dovute in un secondo momento.

In questo secondo caso il lavoratore dipendente che ritiene che le somme siano trattenute indebitamente, può richiederne la restituzione, rivolgendosi direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Frontalieri e imposte redditi da lavoro dipendente: cosa si intende e come si determina la residenza fiscale

A quali criteri deve fare riferimento il sostituto di imposta per determinare la residenza del suo dipendente e capire se risponde ai requisiti di lavoratore frontaliere?

Sebbene la risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate non abbia volutamente indagato, nello specifico, la residenza del lavoratore dipendente che ha posto il quesito, il documento ha comunque fornito informazioni utili per determinare la residenza del lavoratore.

Il documento ha esplicitato il concetto di residenza fiscale e le condizioni che la determinano.

In particolare il documento ha chiarito che l’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente per escludere la residenza italiana. In altre parole questa condizione, da sola, non basta a dimostrare la non residenza in Italia.

Il concetto da prendere in considerazione è, invece, quello di residenza fiscale così come determinato dall’articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 22 dicembre 1986.

La legge in questione prevede che la residenza fiscale sia stabilita in Italia quando ricorre almeno uno dei tre elementi seguenti nella maggior parte del periodo di imposta:

  • iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
  • domicilio nel territorio dello Stato;
  • residenza nel territorio dello Stato.

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