Servitù terreni agricoli, imposta di registro al 9%: riesame delle controversie pendenti

Rosy D’Elia - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Servitù terreni agricoli, sugli atti costitutivi si applica l'imposta di registro al 9% anche per soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Scatta il riesame per le controversie pendenti: inversione di tendenza per l'Agenzia delle Entrate sulla base dell'orientamento della Corte di Cassazione. I dettagli nella risoluzione numero 4 del 15 gennaio 2021.

Servitù terreni agricoli, imposta di registro al 9%: riesame delle controversie pendenti

Anche per gli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali si applica l’imposta di registro al 9% e non al 15%.

L’orientamento consolidato della Corte di Cassazione spinge l’Agenzia delle Entrate a rivedere la sua posizione: la linea adottata nei documenti di prassi risulta, così, superata e le controversie pendenti dovranno essere riesaminate.

A chiarirlo è la stessa Amministrazione finanziaria con la risoluzione numero 4 del 15 gennaio 2021.

Servitù terreni agricoli, imposta di registro al 9%: scatta il riesame delle controversie pendenti

Al centro dei chiarimenti è l’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 che prevede l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale pari al 9% per gli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”.

La stessa norma nei periodi successivi stabilisce aliquote diverse e specifiche in
base a due elementi:

  • caratteristiche oggettive del trasferimento;
  • soggetto a favore del quale lo stesso avviene.

In particolare la percentuale dell’imposta di registro dal 9% sale al 15% “se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”.

Ed è proprio questo il passaggio normativo al centro dell’analisi. Per la Corte di Cassazione, che si è espressa sul punto più volte, non c’è dubbio: anche gli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli rientrano nel campo di applicazione del primo periodo, comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, e qui dell’aliquota pari al 9%.

L’orientamento della giurisprudenza, quindi, determina un cambiamento di rotta anche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nella risoluzione numero 4 del 15 gennaio 2021 si legge:

“Si invitano le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la tassazione degli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli e, ove la tassazione sia stata operata secondo criteri non conformi a quelli sopra indicati, ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio – la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni”.

Servitù terreni agricoli a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli: imposta di registro al 9%

Nel documento, poi, si mettono in luce i punti chiave che hanno portato all’inversione di tendenza sull’applicazione dell’imposta di registro sugli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli.

Le ragioni per cui è necessario applicare la percentuale più bassa si trovano nella stessa natura del diritto di servitù, definito dagli articoli 1027 e seguenti del codice civile.

L’aliquota del 15% si applica in caso di trasferimento che non può essere riferito alla servitù dal momento che, come ha sottolineato la Corte di Cassazione, non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)”.

La servitù, quindi, si costituisce e non si trasferisce. E infatti non è alienabile in maniera autonoma e non può essere trasferita in maniera separata dalla proprietà del fondo dominante, né può essere ammissibile una concessione separata del godimento della servitù.

Le posizioni assunte dai giudici di legittimità modificano, quindi, l’approccio dell’Agenzia dell’Entrate:

“Devono ritenersi superate – con riferimento alla tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo – le indicazioni contenute nella Risoluzione n. 92 del 22 giugno 2000 e riprese nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 (par. 4.16), con conseguente applicazione agli stessi atti dell’aliquota (vigente ratione temporis) prevista dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 in luogo di quella del 15 per cento applicata dall’Ufficio in sede di controllo”.

Infine sugli atti costitutivi del diritto di servitù su terreni agricoli si precisa:

  • non vige l’obbligo di presentazione della domanda di voltura diretta ad aggiornare le intestazioni catastali ai sensi dell’articolo 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 650;
  • risulta, invece, prevista dall’articolo 2643, comma 1, n. 4) del codice civile la trascrizione dei “contratti che costituiscono o modificano servitù prediali”.

Maggiori dettagli nel testo integrale della risoluzione numero 4 del 15 gennaio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 4 del 15 gennaio 2021
Atti costitutivi di servitù su terreno agricolo – Aliquota applicabile ai fini dell’imposta di registro – Art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 – Orientamento della giurisprudenza di legittimità – Gestione del contenzioso pendente.

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