Scadenze fiscali agosto 2018: doppia scadenza imposte dopo la pausa estiva

Anna Maria D’Andrea - Scadenze fiscali

Le scadenze fiscali di agosto 2018 saranno concentrate tutte nella seconda metà del mese: dopo la pausa estiva e la sospensione feriale dei termini bisognerà fare i conti con la doppia scadenza delle imposte sui redditi.

Scadenze fiscali agosto 2018: doppia scadenza imposte dopo la pausa estiva

Le scadenze fiscali di agosto 2018 saranno concentrate, per la maggior parte dei casi, negli ultimi dieci giorni del mese.

Il calendario di adempimenti e versamenti è infatti intervallato dalla pausa estiva che, in ambito fiscale, sospende i termini di scadenza previsti dal 1° al 20 agosto.

La sospensione feriale dei termini, tuttavia, non modificherà il calendario delle scadenze di agosto 2018 per effettuare il ravvedimento operoso e per l’invio di domande e istanze.

La principale data da ricordare sarà quindi quella del 20 agosto 2018, scadenza per il versamento della seconda rata delle imposte sui redditi (Irpef, Ires e Irap) e della prima rata con maggiorazione dello 0,40%.

Una doppia scadenza che rende il ritorno dalla pausa estiva un vero e proprio salasso per i contribuenti, con ben 165 versamenti da effettuarsi nello stesso giorno.

Non sarà questo, tuttavia, l’unico appuntamento del mese e pertanto di seguito si riporta il calendario completo delle scadenze fiscali di agosto 2018 per contribuenti e intermediari.

Scadenze fiscali 1 agosto 2018: ravvedimento operoso prima rata imposte sui redditi

La proroga delle scadenze fiscali di agosto dovuta alla sospensione feriale dei termini non riguarderà i termini per beneficiare del ravvedimento operoso.

La prima scadenza fiscale che sarà necessario annotare in rosso sul calendario è quella di mercoledì 1° agosto 2018, data entro la quale i contribuenti tenuti al versamento delle imposte sui redditi, o della prima rata, potranno regolarizzare il mancato o insufficiente versamento dovuto entro la scadenza del 2 luglio 2018.

Si tratta della possibilità di beneficiare del ravvedimento breve sul versamento del saldo 2017 e dell’eventuale primo acconto 2018 Irpef, Ires o Irap ovvero della prima rata per chi ha scelto il pagamento dilazionato.

I contribuenti titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento dell’imposta dovuta e della sanzione ridotta con ravvedimento operoso utilizzando il modello F24 telematico anche per il tramite di un intermediario abilitato.

I contribuenti non titolari di partita IVA potranno pagare anche con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste o presso gli uffici delle Entrate.

Scadenze fiscali 6 agosto 2018: scadenza istanza integrativa sanatoria ex frontalieri

I contribuenti fiscalmente residenti in Italia, precedentemente lavoratori o residenti all’estero, dovranno tenere a mente la scadenza del 6 agosto 2018, termine per l’invio dell’istanza integrativa alla richiesta di accesso alla sanatoria per ex frontalieri ed ex AIRE, il cui termine di scadenza per l’invio della domanda è fissato al 31 luglio.

La possibilità regolarizzazione della posizione fiscale in caso di violazione di obblighi di monitoraggio fiscale nonché di obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e/o IVAFE sulle attività depositate all’estero è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2018.

I contribuenti rientrati in Italia dopo aver svolto attività di lavoro autonomo o dipendente all’estero, aderendo alla voluntary disclosure ter, possono regolarizzare gli importi non dichiarati versando il 3%, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016.

Per ulteriori dettagli si consiglia la lettura della guida dedicata.

Scadenze fiscali 20 agosto 2018: doppia scadenza imposte sui redditi Irpef, Ires e Irap

Dopo il breve periodo di sospensione delle scadenze fiscali, al rientro dalla pausa di ferragosto contribuenti e intermediari dovranno fare i conti con la scadenza per il versamento dell’Irpef, Ires e Irap nonché delle altre imposte sui redditi (come cedolare secca, contributi INPS).

Interessati dalla scadenza del 20 agosto 2018 saranno sia i contribuenti che dovranno effettuare il versamento della seconda rata che coloro che hanno optato per il differimento ai 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40% della prima rata in scadenza lo scorso 2 luglio.

La possibilità di pagare entro 30 giorni beneficia dell’ulteriore differimento dovuto alla proroga delle scadenze per la sospensione feriale dei termini, ed è per questo che si è arrivati alla doppia scadenza delle imposte sui redditi, Irpef, Ires e Irap del 20 agosto 2018.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su quali sono i principali versamenti in scadenza nella stessa giornata in relazione ad Irpef, Ires e Irap:

Versamenti Irpef:

  • Titolari di partita Iva: versamento 3° rata Irpef a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017 e 3° rata acconto Irpef su redditi soggetti a tassazione separata non soggetti a ritenuta alla fonte;
  • Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
  • Versamento primo acconto Irpef 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
  • Adeguamento alle risultanze degli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
  • Versamento 2° rata Irpef a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e versamento 2° rata acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata con maggiorazione dello 0,40%.

Versamenti Ires:

  • Versamento 3° rata a titolo di saldo Ires 2017 e primo acconto 2018
  • Versamento saldo 2017 e primo acconto 2018 dell’Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
  • Versamento 2° rata a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 dell’Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamenti Irap:

  • Titolari di partita Iva: versamento 3° rata Irap a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017
  • Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3° rata dell’Irap a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018
  • Irap: versamento primo acconto 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
  • Soggetti Ires: versamento saldo 2017 e primo acconto 2018 dell’Irap con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
  • Titolari di partita Iva: versamento 2° rata Irap a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
  • Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2° rata dell’Irap a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per consultare l’elenco completo delle imposte da versare entro la scadenza del 20 agosto 2018 si invita a consultare lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate

Scadenze fiscali 20 agosto 2018: adempimenti periodici Iva, Inps e Irpef

Il 20 agosto 2018 è anche la scadenza per i sostituti d’imposta in relazione agli adempimenti periodici IVA, Inps e Irpef.

Entro la scadenza del 20 agosto 2018 dovranno essere effettuati dai sostituti d’imposta i seguenti adempimenti fiscali:

  • versamento Irpef delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate dai sostituti d’imposta su:
  1. redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di luglio 2018 comprensive di addizionali comunali e regionali;
  2. redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di luglio 2018, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente . Il codice tributo da utilizzare è 1040 con periodo di competenza 07/2018.

Con lo stesso modello F24 i sostituti d’imposta possono pagare anche i contributi Inps dovuti in relazione alle retribuzioni del mese di febbraio 2018.

La scadenza del 20 agosto 2018 comprende anche il versamento Iva:

  • del mese di luglio 2018 per i contribuenti Iva mensili. In questo caso è necessario utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 6007 nella sezione Erario;
  • del secondo trimestre 2018 per i contribuenti Iva trimestrali. In questo caso è necessario utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 6032 nella sezione Erario.

Scadenze fiscali 27 agosto 2018: elenchi Intrastat mensili

Entro il 27 agosto 2018 i contribuenti operatori intracomunitari con obbligo mensile dovranno effettuare l’invio degli elenchi Intrastat.

Nello specifico, l’adempimento riguarda la presentazione degli elenchi riepilogativi Intra per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Come di consueto, l’invio degli elenchi Intrastat dovrà essere effettuato in modalità esclusivamente telematica:

  • all’Agenzia delle Dogane tramite il Servizio Telematico Doganale E.D.I.;
  • all’Agenzia delle Entrate mediante invio telematico.

Scadenze fiscali 31 agosto 2018: versamento Irpef e cedolare secca per non titolari di partita IVA

L’intenso mese di agosto si chiude con la scadenza del 31 agosto 2018 per i contribuenti non titolari di partita IVA tenuti al versamento dell’Irpef, della cedolare secca e delle addizionali.

Nello specifico, in relazione ai versamenti Irpef la scadenza riguarda i seguenti adempimenti:

  • Versamento 3° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,64%;
  • Versamento 2° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%;
  • Versamento 3° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,64%;
  • Versamento 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%.

In merito alla cedolare secca, invece, gli adempimenti in scadenza sono i seguenti:

  • versamento 3° rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,64%;
  • versamento della 2° rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%.

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