Rinuncia alle detrazioni fiscali 2020: istruzioni per la comunicazione INPS

Rosy D’Elia - Pensioni

Rinuncia alle detrazioni fiscali 2020 e applicazione della maggiore aliquota: disponibile il modulo di domanda online che pensionati e beneficiari di altre misure previdenziali interessati devono utilizzare per la comunicazione INPS. I dettagli nel messaggio numero 3853 del 24 ottobre 2019.

Rinuncia alle detrazioni fiscali 2020: istruzioni per la comunicazione INPS

Dal 15 ottobre 2019 i pensionati e i beneficiari di altre misure previdenziali possono inviare la rinuncia alle detrazioni fiscali 2020 e la richiesta di applicazione della maggiore aliquota. La comunicazione all’INPS deve essere inoltrata ogni anno.

Con il messaggio numero 3853 del 24 ottobre 2019, l’Istituto ha richiamato le regole di riferimento e ha indicato le istruzioni per procedere utilizzando l’apposita dichiarazione online.

INPS - Messaggio numero 3853 del 24 ottobre 2019
Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative.

Rinuncia alle detrazioni fiscali 2020 e applicazione maggiore aliquota: comunicazione sul portale INPS

Due sono le richieste oggetto della comunicazione INPS, che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati possono inviare già dal 15 ottobre:

  • l’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito;
  • rinuncia al riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni fiscali per il 2020, di cui all’articolo 13 del TUIR.

Come si legge nel messaggio numero 3853 del 24 ottobre 2019, per inoltrare le comunicazioni che riguardano il periodo di imposta 2020 è necessario compilare la dichiarazione online, disponibile sul portale inps accedendo al servizio Detrazioni fiscali - domanda e gestione.

Rinuncia alle detrazioni fiscali 2020 e applicazione maggiore aliquota: comunicazione annuale INPS

La necessità di rinunciare alle detrazioni fiscali 2020 e di applicare una maggiore aliquota nel periodo di imposta successivo deve essere comunicata all’INPS ogni anno.

Il testo richiama le istruzioni fornite negli anni scorsi, e in particolare con il messaggio numero 5089 del 20 ottobre 2017:

“Con particolare riguardo agli adempimenti del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 5 marzo 2008 ha precisato che “le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva”.

Anche per il periodo di imposta 2020 si ribadisce:

“Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13, sulla base del reddito erogato”.

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