Requisiti per la tutela dei modelli di utilità

Gabriella Napolitano - Leggi e prassi

Come tutelare un modello di utilità tramite lo strumento dei brevetti: analisi normativa (e pratica) della materia.

Requisiti per la tutela dei modelli di utilità

Perché un prodotto industriale sia protetto come modello di utilità, deve essere nuovo e originale e avere un’applicazione industriale.

I requisiti del brevetto per modelli di utilità sono simili a quelli dei brevetti per invenzione, con una importante differenza, che è rappresentata dal diverso livello inventivo.

Modelli di utilità: l’attività inventiva

I modelli di utilità proteggono la nuova forma funzionale di un dispositivo o di un macchinario.

Pertanto, il carattere innovativo deve essere valutato con riguardo alla idoneità della nuova forma o della nuova utilità di conferire ad un prodotto industriale un’efficacia specifica o una facilità d’uso.

L’attività inventiva è soddisfatta se non vi è alcuna istruzione nella tecnica anteriore più vicina che avrebbe indotto una persona esperta del settore ad elaborare quella particolare forma o utilità.

Modelli di utilità: il requisito della novità e dell’applicazione industriale

Il requisito della novità è valutato allo stesso modo che nei brevetti per invenzione, ed è soddisfatto qualora, al momento della domanda, il modello non risulti disponibile al pubblico in nessun paese del mondo.

L’ultimo requisito è l’applicazione industriale, che è soddisfatto se il modello può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi tipo di industria (compresa l’agricoltura).

Tuttavia, i requisiti anzidetti non vengono esaminati quando viene registrata e pubblicata la domanda di brevetto.

Di conseguenza, la validità di un modello di utilità in termini di novità, fase inventiva e applicabilità industriale non è nota alla data della sua registrazione e pubblicazione.

Lo sarà solo successivamente e nell’eventualità che un terzo, in sede di accertamento giudiziale, contesti la sufficienza dei suddetti requisiti.

Cosa sono i modelli di utilità: la domanda di brevetto

Il diritto a chiedere il rilascio di brevetto spetta all’autore del modello di utilità o al suo avente causa, per esempio il datore di lavoro (articolo 83 CPI).

I costi per il deposito della domanda e per la registrazione sono inferiori rispetto a quelli del brevetto per invenzione.

E’ possibile consultare quanto costa depositare un brevetto sulla pagina dedicata del sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Per contro, i modelli di utilità godono di una protezione di durata inferiore. Il brevetto dura infatti 10 anni, senza possibilità di rinnovo, in luogo dei 20 anni previsti per la protezione delle invenzioni.

Vi è da sottolineare, inoltre, che non tutti i Paesi godono di una legislazione in materia.

Oltre all’Italia, vi sono paesi come la Germania e la Francia che presentano un buon sistema di tutela brevettuale, tuttavia la maggior parte dei paesi non esamina né la novità né l’attività inventiva e procede alla concessione di qualsiasi modello di utilità la cui domanda soddisfi i requisiti formali.

Allo stato attuale non esiste una procedura centralizzata di brevetto per modelli di utilità, né una legislazione uniforme a livello europeo.

Le opzioni di deposito seguono le procedure previste singolarmente da ciascun Paese. E’ interesse del richiedente individuare i Paesi, e quindi l’ambito territoriale, entro cui far valere la protezione.

Per quanto riguarda la procedura in Italia, la domanda di brevetto deve essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito dell’UIBM al seguente link.

La domanda compilata e corredata da tutti gli allegati deve essere poi depositata, tramite deposito cartaceo, presso una qualsiasi camera di commercio, ovvero tramite spedizione a mezzo del servizio postale direttamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma.

In alternativa, si può procedere al deposito on line una volta effettuata la registrazione al portale dell’UIBM.

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