I modelli di utilità: definizione, tutela legale e valorizzazione fiscale

Francesco Oliva - Leggi e prassi

Cosa sono i modelli di utilità? Dalla definizione ai vantaggi della tutela tramite i brevetti, diversi da quelli previsti per le invenzioni

I modelli di utilità: definizione, tutela legale e valorizzazione fiscale

I modelli di utilità rientrano nel perimetro dei diritti di proprietà industriale: come le invenzioni, rappresentano un progresso della tecnologia utile in campo industriale a fornire soluzioni nuove e innovative ad un problema tecnico.

Il titolare dei brevetti per modelli di utilità ha la facoltà esclusiva di realizzare il modello e di farne un uso commerciale entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge, proprio come accade per i brevetti per invenzione.

I riferimenti normativi cardine sono rappresentati dalla disciplina generale contenuta nel Codice Civile e dalla disposizioni speciali contenute nel D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, il Codice della proprietà industriale, normalmente noto con l’acronimo CPI, agli artt. 82 e successivi

Una panoramica sul tema, partendo dalla definizione.

Cosa sono i modelli di utilità?

L’art. 82 CPI stabilisce che:

possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”.

Un modello di utilità protegge una nuova funzione, una particolare configurazione o conformazione di un oggetto, un dispositivo o un apparecchiatura.

Da questo punto di vista si distingue da ciò che viene definito tecnicamente come invenzione.

Si ha un’invenzione, infatti, quando si realizza un prodotto nuovo e innovativo, mentre si ha un modello di utilità quando si migliora, in termini di comodità o efficacia di utilizzo, un prodotto già esistente.

Attraverso il rinvio operato dall’art. 86 CPI, la disciplina relativa alle invenzioni industriali si può applicare anche ai modelli di utilità, per quanto compatibile.

Vediamo quindi quali sono le caratteristiche specifiche dei modelli di utilità e quali sono i diritti derivanti dalla loro brevettazione.

Cosa sono i modelli di utilità: la tutela mediante brevetto

L’art. 2592 del Codice Civile attribuisce al titolare del diritto di brevetto per modelli di utilità il diritto esclusivo di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

In altre parole, il brevetto consente al titolare di escludere altri dall’utilizzo e dallo sfruttamento commerciale dell’invenzione, in mancanza di una preventiva autorizzazione.

Il brevetto per modelli di utilità, in particolare, serve a proteggere tutti quegli aspetti tecnici che pur essendo innovativi non si concretizzano nella realizzazione di un prodotto nuovo e che, per questo, non possono rientrare nella tutela brevettuale riservata alle invenzioni.

Del resto, senza la tutela brevettuale, queste invenzioni “minori” non godrebbero di nessuna protezione e cadrebbero nel pubblico dominio.

Nell’ottica dell’impresa, un brevetto per modello di utilità può rappresentare una strategia alternativa al brevetto per invenzione.

Infatti, la linea di demarcazione tra un ritrovato innovativo e un modello che incrementa l’efficacia d’uso di un prodotto è nella pratica spesso difficile da individuare.

A questo problema viene in soccorso la legge, prevedendo che il richiedente possa contemporaneamente presentare una domanda di brevetto per invenzione e una per modello di utilità, da utilizzare nel caso in cui la prima domanda non venga accolta (art. 84 CPI).

Brevetto per modello di utilità e registrazione disegno industriale

La legge vieta la doppia tutela brevettuale.

Tuttavia è possibile ottenere sia un brevetto per modello di utilità sia la registrazione di un disegno industriale (che tutela le caratteristiche estetiche del prodotto e non gli aspetti tecnici).

Inoltre, come previsto dall’art. 84 CPI, se l’oggetto della domanda originariamente depositata è un modello di utilità anziché un’invenzione o viceversa, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi chiede alla parte interessata, assegnando un termine, di modificare la domanda, che in ogni caso sarà efficace dalla data del primo deposito.

È anche possibile la conversione di una domanda di brevetto europeo, respinta o ritirata, in un modello d’utilità.

Ciò, come detto, allo scopo di proteggere quegli aspetti tecnici innovativi che rimarrebbero altrimenti sprovvisti di tutela legale.

La valorizzazione fiscale ed economica dei modelli di utilità tramite il Patent Box

I modelli di utilità possono essere oggetto di valorizzazione fiscale ed economica tramite uno strumento di ottimizzazione fiscale molto importante e noto come Patent Box.

La misura è stata introdotto per la prima volta nel 2015 dalla Legge n. 190/2014 e oggi il suo riferimento normativo essenziale è il DL 146/2021.

Attraverso il patent box:

I soggetti titolari di reddito d’impresa possono portare in extra deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli di utilità, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa

Tali asset immateriali devono essere stati però oggetto di privativa industriale, cioè registrati ai fini della tutela legale.

Nell’elenco dei costi agevolabili rientrano:

  • le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta (incluse le trasferte):
    • al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali
    • comprensive dei ratei del TFR;
    • comprensive delle mensilità aggiuntive;
    • comprensive delle ferie e dei permessi;
  • quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività;
  • spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi alla scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi per la tutela dei diritti.

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