Il regime IVA monofase nel settore dell’editoria

Carla Mele - IVA

Cos'è e come funziona il regime IVA monofase nel settore editoriale: analisi normativa e contabile dell'articolo 74 del dpr 633/1972.

Il regime IVA monofase nel settore dell'editoria

Il settore dell’editoria è sottoposto ad un particolare regime IVA c.d. “monofase” secondo il quale, in deroga al sistema ordinario di applicazione dell’IVA basato sugli istituti della detrazione e della rivalsa, per determinati prodotti editoriali quali giornali, quotidiani, periodici, libri e relativi supporti integrativi e cataloghi, l’IVA è dovuta esclusivamente dall’editore.

Di seguito illustriamo nel dettaglio la disciplina del settore specificando le modalità di calcolo dell’imposta che differiscono a seconda della tipologia di prodotto venduto.

Regime IVA monofase dell’editoria: ambito d’applicazione

Il regime monofase nel settore dell’editoria è disciplinato dall’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 e prevede che l’Iva sia interamente assolta in capo all’editore al quale fanno capo tutti gli obblighi inerenti l’applicazione dell’imposta.

I prodotti editoriali rivenduti al dettaglio, in tutte le fasi della commercializzazione, sono esclusi dall’applicazione dell’IVA e da tutti gli obblighi a questa connessi. L’unico soggetto passivo sarà quindi l’editore, inteso come colui che intraprende l’iniziativa economica editoriale; sono esenti dall’imposta i distributori gli edicolanti i librai, ecc.

Per poter rientrare nel regime monofase i prodotti editoriali devono appartenere alla categoria di prodotti stampabili quindi giornali, periodici, libri, supporti integrativi e comprendere il prezzo di vendita in copertina comprensivo dell’imposta; anche i campioni gratuiti le c.d. copie cortesia rientrano nel regime d’applicazione d’imposta per l’editore e devono indicare comunque il prezzo di vendita.

I supporti diversi dal cartaceo (Cd e Dvd) sono considerate generiche prestazioni di servizi secondo l’art. 2 del d.p.r. 633/72 per cui scontano l’Iva ordinaria al 22%; medesimo orientamento era previsto anche per gli "e-books" ovvero i libri elettronici, ma la L. 190/2014 (legge stabilità 2015) ha cambiato orientamento stabilendo che l’aliquota Iva agevolata del 4% può essere applicata agli e-books purché presentino l’ISBN, International Standard Book Number cioè un numero di 13 cifre che identifica a livello internazionale, in modo univoco e duraturo, un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore.

Tale orientamento a favore dell’Iva agevolata per gli Ebook è contrario a quello europeo per cui il regime agevolato è applicabile solo ai prodotti editoriali realizzati su supporti cartacei.

L’anno seguente, la Legge di stabilità 2016 ha previsto l’estensione dell’aliquota IVA agevolata del 4%, anche ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici in formato digitale, sia identificati con il codice ‘‘ISBN’’, sia identificati con codice ‘‘ISSN’ (International Standard Serial Number) cioè il numero identificativo per le produzioni in serie.

Inoltre, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate RM n. 120/E del 28 settembre 2017 ha interpretato per estensione l’applicazione dell’aliquota agevolata al 4% per le prestazioni di accesso alle banche dati on-line che consentono di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, sempre che muniti di codice ISBN o ISSN.

Regime Iva monofase dell’editoria: modalità di calcolo

Nel regime monofase il calcolo dell’Iva sarà diverso a seconda del tipo di prodotto editoriale venduto. L’editore ha l’opzione di scegliere a quale regime appartenere.

L’ art. 74 1 comma c) del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che per determinati prodotti editoriali, l’Iva si calcola con il metodo delle copie vendute. Il momento impositivo nasce in cui avviene l’effettiva vendita dei prodotti, che sono:

  • cataloghi (se appartenenti a settore diverso da quello librario, scontano l’Iva al 22%);
  • giornali e periodici pornografici (scontano l’Iva al 22% perché privi di contenuto culturale);
  • giornali quotidiani, periodici e libri che presentano congiuntamente supporti integrativi (l’imponibile è la differenza tra il prezzo della confezione e il costo del bene, se il costo supera il 50% del prezzo dell’intera confezione, si applicabile l’Iva nei modi ordinari).
  • pubblicazioni da parte di associazioni senza fine di lucro;

Il metodo alternativo a quello appena esposto è definito della forfettizzazione della resa: in questo caso l’editore anticipa l’Iva dovuta sulle copie cedute e il momento impositivo nasce nel momento in cui le copie sono state consegnate al rivenditore, ad esclusione di quelle esportate, cedute all’interno della UE o spedite o consegnate in abbonamento.

L’’aliquota Iva in questo caso è sempre del 4% e dovuta al in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale di forfetizzazione della resa del:

  • 70% per i libri;
  • 80% per giornali, quotidiani e periodici

I prodotti resi e successivamente ricommercializzati non sono imponibili, a meno che non vengano riproposti con veste editoriale diversa.

Le consegne dei prodotti commercializzati dall’editore, che identificano il numero di copie cedute e il momento impositivo, vanno registrate su un apposito registro bollato secondo l’articolo 53 del D.P.R. n. 633/1972.

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