Regime forfettario e regole IVA: vincoli “morbidi” per il primo anno di attività

Rosy D’Elia - Imposte

Regime forfettario e regole IVA, apertura delle Entrate sui vincoli: i soggetti neo costituiti che svolgono attività di compro oro possono applicare l'imposta sostitutiva a patto che non abbiano usufruito del regime del margine. I chiarimenti nella risposta all'interpello numero 48 del 2020.

Regime forfettario e regole IVA: vincoli “morbidi” per il primo anno di attività

Regime forfettario e regole IVA: sul contrasto generato dalle attività di compro oro, l’Agenzia delle Entrate adotta una linea morbida per i soggetti neo costituiti.

Imposta sostitutiva e regime del margine, tipico dell’acquisto da privati di
oggetti preziosi usati, non sono compatibili, l’unica soluzione per l’accesso alla tassazione agevolata è l’applicazione dell’IVA ordinaria nel periodo di imposta precedente.

Ma se manca il pregresso, è possibile accedervi comunque a patto che non sia stato mai applicato il regime del margine.

I dettagli nella risposta all’interpello numero 48 dell’11 febbraio 2020, che fornisce chiarimenti su un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 48 dell’11 febbraio 2020
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Applicabilità del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni a un soggetto neo costituito al primo anno di attività.

Regime forfettario e regole IVA: apertura delle Entrate sui vincoli

Protagonista è la titolare di una ditta impegnata nel commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria, con una partita IVA aperta ad agosto 2019 in regime forfetario. Da dicembre 2019 ha intenzione di avviare anche un’attività di compro oro, che è soggetta però al cosiddetto regime del margine previsto dal decreto legge numero 41 del 1995.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva e le particolari regole IVA, però, sono incompatibili: l’articolo 1, comma 57, lettera a), della legge numero 190 del 2014 infatti esclude dalla tassazione agevolata dei redditi tutti coloro “che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito”.

Accesso vietato, dunque, per chi svolge attività di compro oro. Ma la porta non è del tutto chiusa. Per rientrarvi è possibile esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Nel caso analizzato, però, c’è un aspetto che fa sorgere dubbi: essendo il primo anno di attività, è possibile comunque adeguarsi alle regole IVA e restare nel regime forfettario?

Con la risposta all’interpello numero 48 dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate concede il suo via libera:

“non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all’annualità 2019, si ritiene che l’Istante, in relazione all’ulteriore attività di compro oro che intende svolgere, possa applicare il regime forfetario già a partire dal periodo d’imposta 2019, a condizione che lo stesso, come sembra emergere dall’Istanza, non abbia mai applicato il regime del margine.”

Regime forfettario e compro oro: linea morbida sui vincoli delle regole IVA per il primo anno di attività

A sostegno della sua posizione, l’Amministrazione finanziaria cita la circolare numero 9 del 2019 che ha fornito una serie di chiarimenti sull’applicazione del regime forfettario e sulle cause ostative che impediscono l’accesso:

Al paragrafo 2.3.1, ha chiarito che l’incompatibilità con il regime forfetario è in re ipsa, ogni qual volta il regime speciale IVA è obbligatorio ex lege. Tuttavia, “nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.

Nel caso analizzato non ci sono ostacoli dal momento che si tratta di un soggetto neo costituito e che il contribuente dichiara di non aver mai applicato, ai fini IVA, il regime del margine.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’adesione al regime forfetario va comunicata nella dichiarazione di inizio attività e confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l’applicazione di detto regime, ivi inclusa l’assenza delle relative cause ostative.

E precisa:

“L’Istante, quindi, non è tenuto a effettuare l’opzione per il regime ordinario nell’anno d’imposta precedente all’adozione del regime forfetario, atteso che quanto affermato in tal senso dalla circolare n. 9/E del 2019, [...], deve intendersi riferito a soggetti preesistenti che esercitano un’attività già assoggettata al regime del margine”.

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