Quota 100: quando i periodi di lavoro all’estero valgono per la pensione

Quota 100 e periodi di lavoro all'estero: è l'INPS con la circolare n. 117 del 9 agosto 2019 a spiegare quando valgono per il conseguimento della pensione anticipata e per il perfezionamento del requisito contributivo.

Quota 100: quando i periodi di lavoro all'estero valgono per la pensione

Quota 100 e periodi di lavoro all’estero: la circolare INPS n. 117 del 9 agosto 2019 aiuta a chiarire quando questi valgono per il raggiungimento dei 38 anni di contributi necessari per l’accesso alla pensione anticipata.

Sono tanti i lavoratori iscritti all’INPS che, nel corso della propria vita lavorativa, hanno svolto periodi di attività all’estero e che si chiedono se i contributi accreditati siano cumulabili con quelli relativi al lavoro svolto in Italia.

L’INPS risponde in maniera affermativa, fissando tuttavia chiari paletti. Facciamo il punto nelle righe che seguono.

Quota 100: quando i periodi di lavoro all’estero valgono per la pensione

In merito alla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero per la pensione anticipata con quota 100 l’INPS, nella circolare n. 117/2019, richiama a chiarimenti già forniti dal Ministero del Lavoro (cfr. i messaggi n. 30610/2006, n. 5188/2007, n. 4670/2010 e n. 1094/2016).

Per il raggiungimento dei 38 anni di contributi necessari per poter fare domanda di quota 100 vale anche la contribuzione estera non coincidente, ma soltanto se la maturazione è avvenuta in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell’Unione Europea di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale.

Se i periodi di lavoro sono stati svolti in Paesi esteri dell’UE o Paesi extra-UE che hanno stipulato convenzioni, è possibile totalizzare i contributi a patto che siano state versate almeno 52 settimane di contributi in Italia, minimale previsto dalla normativa dell’Unione Europea o dalle singole convenzioni.

Quota 100 e lavoro estero, le regole per il cumulo dei contributi

Le indicazioni di cui sopra fornite dall’INPS si applicano anche nel caso di richiesta di accesso alla pensione anticipata quota 100 con cumulo dei contributi. Almeno una delle gestioni di interesse dovrà però rientrare nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare.

Nel caso di cumulo dei periodi assicurativi presso più gestioni rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione previdenziale che assicura il calcolo della pensione più favorevole.

Anche in tali casi, la durata totale dei periodi assicurativi maturati in Italia, calcolata anche sommando più gestioni tra quelle interessate al cumulo, non dovrà essere inferiore al requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa dell’Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Quota 100, contributi esteri utilizzabili anche se si percepisce una pensione

La percezione di una pensione estera non inibisce l’uso dei contributi relativi a lavoro svolto in Paesi diversi dall’Italia per il conseguimento della pensione anticipata quota 100. La circolare INPS chiarisce che:

La contribuzione estera deve essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, ma non anche nel caso in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale”.

Essere già titolari di un assegno pensionistico estero non è quindi un vincolo per la richiesta della quota 100. Al contrario, la titolarità di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale preclude il conseguimento della pensione anticipata.

Contributi lavoro estero: un esempio su quando sono utili per la quota 100

La circolare pubblicata dall’INPS il 9 agosto 2019 fornisce infine un utile esempio per capire quando è possibile accedere a quota 100 sommando ai contributi per lavoro svolto in Italia quelli conseguiti all’estero.

Un soggetto che richieda la “pensione quota 100” in cumulo, facendo valere in Italia periodi assicurativi nella Gestione privata (25 anni) e nella Gestione pubblica (10 anni), in aggiunta a periodi assicurativi maturati in America (3 anni), può conseguire la pensione quota 100 (38 anni) valorizzando tali ultimi periodi assicurativi, poiché la Gestione privata, diversamente dalla Gestione pubblica, rientra nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare.

Si ricorda infine che per il conseguimento della quota 100, accanto al requisito contributivo e anagrafico, è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso valgono le stesse regole sia per i lavori all’estero che per quelli svolti in Italia.

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