Proroga scadenza imposte al 30 giugno: soggetti interessati e requisiti previsti

Rosy D’Elia - Imposte

Proroga scadenza imposte e contributi mesi di aprile e maggio 2020: chi ne ha diritto, quali sono i requisiti previsti ed analisi delle criticità riscontrate nella norma.

Proroga scadenza imposte al 30 giugno: soggetti interessati e requisiti previsti

Il Decreto Liquidità, il decreto legge numero 23/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020, proroga le scadenze di aprile e maggio al 30 giugno prevedendo una sospensione specifica per alcune categorie di soggetti e solo se questi abbiano determinati requisiti.

A stabilirlo è l’articolo 18 del testo approvato. Le novità riscrivono il calendario fiscale dei prossimi mesi e si aggiungono a quelle già previste dal DL Cura Italia.

Oltre al pacchetto di misure per garantire liquidità alle imprese, come sottolinea il nome stesso del provvedimento approvato, si interviene nuovamente anche sul fronte del Fisco: rispetto a marzo ci sono nuove esigenze, lo stop delle attività continua e servono, necessariamente, nuovi parametri per stabilire chi può beneficiare di una flessibilità su versamenti e scadenze.

Proroga versamenti IVA, ritenute e contributi: le scadenze di aprile e maggio al 30 giugno

A stabilire la proroga di versamenti IVA, ritenute e contributi di aprile e maggio al 30 giugno è il testo del Decreto Liquidità, in vigore dal 9 aprile.

La proroga delle scadenze al 30 giugno 2020 è determinata dalla sospensione di tre tipologie di impegni col Fisco:

  • ritenute alla fonte previste dagli articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 29 settembre 1973 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate dai sostituti di imposta. Non sono invece sospese le ritenute operate sui redditi da lavoro autonomo (articolo 25 del DPR. 600/73);
  • versamenti IVA;
  • versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Sempre tre sono le categorie di contribuenti che possono beneficiare dei termini più ampi per i versamenti in questo periodo di emergenza coronavirus:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito un calo del fatturato:
    • del 33% nei mesi di marzo e aprile rispetto allo scorso anno con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
    • del 50% con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro;
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività dal 1° aprile 2019.

Tale norma appare tuttavia di difficilissima attuazione pratica: il fatturato è un concetto che segue il criterio della competenza, non quello di cassa. Il decreto liquidità, per definizione, dovrebbe invece favorire l’aspetto finanziario, cosa che evidentemente non fa da questo punto di vista.

Ma non solo: è davvero complesso fare questa verifica del fatturato sui mesi di aprile e maggio per le aziende che saranno chiuse totalmente o parzialmente.

Insomma, sono diverse le criticità di merito riscontrate dagli addetti ai lavori.

Per quanto riguarda le ritenute, dalla bozza al testo ufficiale la platea di beneficiari si allarga e si inseriscono anche gli “enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa”.

Proroga scadenze fiscali estesa per le città di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

I residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), possono beneficiare della sospensione del versamento IVA se il calo del fatturato è di almeno il 33%, a prescindere dalla soglia dei 50 milioni.

Le somme che restano in sospeso possono essere versate, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o tramite rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di giugno 2020.

Proroga versamenti IVA, ritenute e contributi: sospensione delle scadenze di aprile e maggio e altre novità fiscali nel DL Liquidità

Una precisazione è fondamentale: le novità sulla sospensione delle scadenze per i versamenti IVA, le ritenute e i contributi previste dal Decreto Liquidità sono un nuovo tassello da aggiungere alla ridefinizione del calendario fiscale già cominciata con i provvedimenti precedenti, e in particolare con il DL Cura Italia. Le nuove disposizioni si aggiungono a quelle già in essere.

A specificarlo è lo stesso comunicato stampa del 6 aprile, con cui il Consiglio dei Ministri ha presentato le nuove misure.

Sul fronte del Fisco, il testo di cui ancora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevede anche una serie di altre novità:

  • estensione della sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto Cura Italia anche alle scadenze di aprile e maggio;
  • estensione al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo;
  • proroga della scadenza per l’invio della Certificazione Unica dal 31 marzo al 30 aprile;
  • estensione del credito di imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali;
  • nuove norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

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