Pignoramento stipendio e pensione in stand by fino al 31 agosto

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Pignoramento stipendio e pensione in stand by fino al 31 agosto: l'INPS fornisce istruzioni sulla novità introdotta dal Decreto Rilancio con il messaggio numero 2479 del 17 giugno 2020. Cade temporaneamente il vincolo di indisponibilità.

Pignoramento stipendio e pensione in stand by fino al 31 agosto

Pignoramento stipendio e pensione in stand by fino al 31 agosto: cade temporaneamente il vincolo di indisponibilità.

Con il messaggio numero 2479 del 17 giugno 2020, l’INPS fornisce chiarimenti sulla novità introdotta dal Decreto Rilancio, che prevede la sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

INPS - Messaggio numero 2479 del 17 giugno 2020
Articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020. Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Istruzioni per le prestazioni a sostegno del reddito. Istruzioni contabili.

Pignoramento stipendio e pensione in stand by fino al 31 agosto

A stabilirlo è l’articolo 152 del DL numero 34 del 2020, che tra le misure adottate per contrastare l’emergenza coronavirus dal punto di vista economico ha stabilito che, nel periodo che va dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del provvedimento, e il 31 agosto 2020, sono sospesi gli obblighi di accantonamento che derivano dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Lo stop riguarda i pignoramenti su stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, ma anche a titolo di pensione o di assegni di quiescenza.

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel periodo indicato non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e sono fruibili per il debitore.

Nel messaggio numero 2479 del 17 giugno 2020, l’INPS specifica:

“Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati a questo Istituto entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione”.

Pignoramento stipendio e pensione, sospensione fino al 31 agosto: istruzioni INPS

La sospensione del pignoramento su stipendio e pensione riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, come ad esempio:

  • NASpI;
  • DISCOLL;
  • Disoccupazione Agricola;
  • Anticipazione NASpI;
  • TFR del Fondo di Garanzia;
  • Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà);
  • Malattia e maternità.

L’Istituto specifica che “sono interessati dal beneficio della sospensione esclusivamente i pignoramenti presso terzi ad istanza dei soggetti di cui all’elenco allegato” e riporta la lista a cui far riferimento.

INPS - Messaggio numero 2479 del 17 giugno 2020 - Allegato 1
Scarica l’allegato 1 al messaggio INPS numero 2479 del 17 giugno 2020.

Alla luce delle novità introdotte dall’articolo 152 del Decreto Rilancio, non vengono effettuate nuove trattenute o predisposti versamenti in favore dei creditori pignoratizi.

Si specifica, inoltre, che anche eventuali accantonamenti effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi disponibili.

In conclusione, l’INPS chiarisce:

“Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi, secondo i limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sulle mensilità ancora in corso di pagamento, ove presenti”.

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