Pensione complementare in anticipo: via libera alle agevolazioni fiscali per chi trasferisce la residenza in Italia

Rosy D’Elia - Pensioni

Pensione complementare in anticipo negli USA, è possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per chi trasferisce la residenza nel Mezzogiorno? Via libera alla flat tax per i pensionati esteri, se c'è la finalità previdenziale.

Pensione complementare in anticipo: via libera alle agevolazioni fiscali per chi trasferisce la residenza in Italia

Un cittadino che vive negli Stati Uniti e percepisce una forma di pensione complementare anticipata può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i pensionati che trasferiscono la residenza in Italia, se c’è lo scopo previdenziale delle prestazioni.

A dare il via libera alla flat tax del 7 per cento è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 616 del 20 settembre 2021.

L’articolo 24-ter del TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, prevede la possibilità di applicare una imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 7 per cento per 10 anni in presenza di particolari condizioni:

  • essere titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri;
  • dopo essere stati residenti all’estero nei cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento della propria residenza in Italia:
  • in uno dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti che si trova in una delle seguenti Regioni:
      • Sicilia;
      • Calabria;
      • Sardegna;
      • Campania;
      • Basilicata;
      • Abruzzo;
      • Molise;
      • Puglia;
  • in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Non ha alcuna importanza la nazionalità del pensionato o della pensionata per l’accesso ai benefici: fondamentale è che l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

Pensione complementare in anticipo: via libera alle agevolazioni fiscali per chi trasferisce la residenza in Italia

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole alla base della flat tax per pensionati all’estero arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un cittadino fiscalmente residente negli Stati Uniti da 11 anni che ha intenzione di trasferirsi in uno dei Comuni del Mezzogiorno e vorrebbe beneficiare delle agevolazioni fiscali che permettono di applicare un’aliquota IRPEF del 7 per cento.

Dal momento che non ha ancora raggiunto l’età pensionabile, ma grazie al sistema complementare americano riceve pagamenti mensili o annuali dal suo conto pensionistico (IRA) per cinque anni e fino al raggiungimento dei 59,5 anni, se tale soglia è successiva alla scadenza del quinquennio, si rivolge all’Amministrazione finanziaria italiana per verificare la possibilità di beneficiare della flat tax riservata a coloro che trasferiscono la loro residenza in Italia.

Dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 616 del 20 settembre 2021, arriva il via libera alla possibilità di applicare l’aliquota del 7 per cento.

“Considerata, quindi, la finalità previdenziale della prestazione, volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, sia pure prima del raggiungimento dell’età pensionabile, si ritiene che le stesse prestazioni siano riconducibili nell’ambito dei redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, pertanto, l’Istante, trasferimento della propria residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni previsti dalla disciplina in esame, potrà accedere al regime di favore previsto dall’articolo 24-ter del TUIR per l’applicazione dell’imposta sostitutiva”.

Pensione complementare in anticipo, accessibili le agevolazioni fiscali per i pensionati che rientrano dall’estero?

Per verificare la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate analizza nel dettaglio la natura della pensione anticipata complementare.

Uno dei requisiti fondamentali da rispettare, infatti, è proprio quello di percepire dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR erogati da soggetti esteri.

Secondo quanto stabilito dalla norma, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.

Questo passaggio normativo, quindi, lascia intendere una applicazione ampia delle agevolazioni fiscali destinate ai pensionati esteri.

Anche tutte le somme percepite dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causa anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente, sono incluse nella definizione.

Allo stesso modo di tutte le indennità una tantum erogate per il versamento di contributi e a prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

In particolare, poi, sulle prestazioni pensionistiche integrative, l’Agenzia delle Entrate specifica:

“In linea di principio, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, a un soggetto che intende trasferire la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico, richiesto per l’accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese della fonte”.

Ma anche queste prestazioni rientrano nei redditi delineati dall’articolo 49 del TUIR, dal momento che non è applicabile la disciplina della previdenza complementare italiana.

Da questa attenta analisi della normativa e delle somme percepite dal cittadino residente negli USA che hanno sicuramente finalità previdenziale, si arriva alla conclusione che nel caso in esame è possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla flat tax per pensionati esteri.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 616 del 20 settembre 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 616 del 20 settembre 2021
imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: adesione ad un sistema pensionistico complementare americano (programma SEPP) - articolo 24-ter del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network