Patent box, novità sull’agevolazione: scadenza al 3 febbraio per la consultazione delle Entrate

Tommaso Gavi - Imposte

Entro la scadenza del 3 febbraio 2023 sarà possibile inviare osservazioni e proposte di modifica alle bozze di circolare e provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sulla Patent box. I documenti di prassi saranno pubblicati dopo la consultazione e recepiranno le novità del Decreto fiscale 2022

Patent box, novità sull'agevolazione: scadenza al 3 febbraio per la consultazione delle Entrate

Chi volesse inviare dei suggerimenti all’Agenzia delle Entrate sul nuovo regime di Patent box, modificato dal Decreto fiscale del 2022, può farlo entro la scadenza del 3 febbraio prossimo.

In tale data si chiuderà la consultazione pubblica attualmente raggiungibile dal sito dell’amministrazione finanziaria. Le bozze di circolare e provvedimento, che verranno pubblicati dopo la consultazione, sono scaricabili dal portale istituzionale.

A renderlo noto è il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2023.

Gli operatori e i soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC [email protected].

Tali pareri contribuiranno al lavoro dell’Agenzia delle Entrate per fornire un quadro completo delle regole sul regime agevolativo, che prevede una deduzione fiscale maggiorata del 110 per cento per le spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune tipologie di beni immateriali.

Patent box, come inviare osservazioni entro la scadenza al 3 febbraio 2023

Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è spiegato come fornire contributi, osservazioni e proposte di modifica al nuovo Patent box.

L’agevolazione consiste in una deduzione fiscale maggiorata del 110 per cento, relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa.

Un profondo restyling al regime di Patent box articolo è stato previsto dall’articolo 6 del DL n. 146/2021, ovvero il Decreto fiscale 2022.

Il comma 3 dell’articolo citato stabilisce quanto di seguito riportato:

“3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 1.”

Il provvedimento citato nell’articolo, così come la relativa circolare, saranno pubblicati dall’Agenzia delle Entrate successivamente alla chiusura della consultazione pubblica.

Entro la scadenza del 3 febbraio 2023, infatti, si potranno inviare proposte e suggerimenti per integrare o modificare il testo dei documenti di prassi.

A renderlo noto è il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2023.

Per prima cosa sarà opportuno scaricare le bozze della documentazione:

  • della circolare che fornisce chiarimenti sul nuovo Patent box;
  • dello schema del provvedimento di modifiche al precedente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022.
Agenzia delle Entrate - Bozza della circolare sul nuovo Patent box
Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box - Articolo 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
Agenzia delle Entrate - Bozza del provvedimento sul nuovo Patent boz
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 in tema di ‘nuovo regime patent box’ introdotto dall’Articolo 6 del decretolegge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le osservazioni potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: [email protected].

I contributi dovranno essere inviati seguendo lo schema presente nell’apposita sezione del sito dell’Amministrazione finanziaria.

All’interno dell’email, per ciascun contributo, dovranno essere specificati i seguenti aspetti:

  • tematica;
  • paragrafo della circolare;
  • osservazione;
  • contributo;
  • finalità.

Al termine della consultazione pubblica verranno pubblicati i commenti ricevuti, con esclusione di quelli che richiedono esplicitamente la non divulgazione.

Patent box, come inviare osservazioni entro la scadenza al 3 febbraio 2023

La bozza della circolare che sarà pubblicata dopo la chiusura della consultazione affronta i diversi aspetti dell’agevolazione, dopo le modifiche introdotte dal Decreto fiscale 2022.

Il documento sarà articolato, salvo modifiche, nei seguenti paragrafi:

  • definizioni;
  • nuovo regime Patent box;
  • ambito soggettivo;
    • Modalità di accesso;
    • Entrata in vigore e regime transitorio;
  • Ambito oggettivo;
    • Beni immateriali agevolabili;
      • Software protetto da copyright;
      • Brevetti industriali;
      • Disegni e modelli giuridicamente tutelati
    • Attività rilevanti;
    • Concetto di attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale;
    • Spese agevolabili;
    • Spese agevolabili ai fini del meccanismo premiale;
  • calcolo dell’agevolazione;
  • documentazione idonea;
    • Sezione A;
    • Sezione B;
    • Documentazione idonea per le PMI;
  • efficacia della documentazione;
    • giudizio di idoneità
    • Vizi di natura formale della documentazione - Tardività o assenza della marca temporale;
  • diritto di interpello;
  • risposte a quesiti presentati dalla stampa specializzata.

Tra le novità dello schema di provvedimento, rispetto a quello del 15 febbraio 2022, c’è la possibilità di beneficiare di sei mesi in più per predisporre la documentazione necessaria alla fruizione della nuova agevolazione.

Tra le modifiche si legge quanto segue:

“Per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime patent box la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.”

Inoltre viene modificato il punto 11.4. La prima parte del nuovo provvedimento prevede quanto di seguito riportato:

“La totale assenza di documentazione o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.”

Nella seconda parte viene invece stabilito che in assenza della firma elettronica con marca temporale non si applica l’esimente sanzionatoria.

Di conseguenza è prevista l’irrogazione della sanzione stabilita dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta.

In sostanza, quindi, la documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale, che deve essere apposta entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia tale condizione è necessaria per la disapplicazione della sanzione e non per la fruizione dell’agevolazione.

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